LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 1989, n. 28

Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/1989
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 1
 
1. Per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti, non sorretta da leggi regionali di settore, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni sovvenzioni nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati anche non compresi nelle prestazioni urbanistiche.
2. Il finanziamento degli strumenti urbanistici di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri generali fissati annualmente dalla Giunta regionale, che individua anche eventuali piani di interesse regionale o sovraccomunale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 2
 
1. Le domande per la concessione delle sovvenzioni, corredate da un preventivo sommario di spesa, vanno presentate alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Il piano di ripartizione dei fondi disponibili è approvato dalla Giunta regionale.
3. Ai fini della concessione delle sovvenzioni, l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale comunica il termine, non superiore a due mesi, entro il quale va presentata la deliberazione esecutiva di affidamento dell' incarico professionale relativo al progetto urbanistico.
4. Nel provvedimento di concessione dei contributi viene fissato il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, vanno presentati gli strumenti urbanistici adottati e, ove necessario, già inviati alla Regione per l' approvazione.
Art. 3
 
1. L' erogazione dei contributi concessi ha luogo in ragione del 90% ad elaborati adottati e regolarmente pervenuti alla Direzione regionale della pianificazione territoriale e in ragione del restante 10% ad elaborati approvati da parte del Presidente della Giunta regionale, ovvero, qualora lo strumento urbanistico oggetto della contribuzione regionale non sia soggetto ad approvazione regionale, successivamente all' intervenuta esecutività della deliberazione con la quale il Consiglio comunale si pronuncia sulle osservazioni od opposizioni, ovvero prende atto della loro mancata presentazione.
Art. 4
 
1. In via di prima applicazione della presente legge i Comuni beneficiari di contributi concessi ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni, nell' ambito dei programmi di intervento deliberati dall' Amministrazione regionale nel corso degli esercizi finanziari 1987 e 1988 possono richiedere entro il termine previsto al comma 1 del precedente articolo 2 l' integrazione della contribuzione relativamente alle spese riguardanti la redazione dell' indagine geologica prevista dalle vigenti leggi statali e regionali anche qualora gli strumenti urbanistici siano già stati adottati.
Art. 5
 
1. È abrogata la legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60, come modificata ed integrata con la legge regionale 29 agosto 1974, n. 46.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 1 e 4 fanno carico al capitolo 2020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 3.
3. La denominazione del precitato capitolo 2020 è sostituita dalla seguente: << Sovvenzioni a favore dei Comuni per la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi >>.