LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1989, n. 24

Proroga di termini contenuti nelle leggi regionali d' intervento nelle zone terremotate. Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernente la disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1989
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
1. All' articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come da ultimo modificato dall' articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole << 31 dicembre 1989 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1990 >>.
Art. 2
 
1. All' articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole << 31 dicembre 1989 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1990 >>.
Art. 3
 
1. Il termine per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto ai fini del conseguimento dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, è riaperto per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per i soggetti ammessi ai benefici contributivi ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano osservato i termini fissati dagli articoli 18 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, 20, secondo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e 45, quinto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55;
b) per i soggetti richiedenti l' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano osservato il termine fissato dall' articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, o quello di cui al settimo ed ottavo comma dell' articolo 45 della citata legge regionale n. 55 del 1986.

Art. 4
 
1. Il termine fissato dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1989 dall' articolo 50 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992.
Art. 5
 
1. Il termine di cui agli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con l' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, termine da ultimo prorogato al 30 giugno 1989 dall' articolo 55 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990 limitatamente ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo non siano ancora state accolte in via di massima.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo siano state accolte dopo il 30 giugno 1989.
3. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi, eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti.
4. I progetti esecutivi, presentati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini fissati dalle disposizioni vigenti, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.
Art. 6
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, siano incorsi nella decadenza dei contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande, di cui al sesto ed al settimo comma del surrichiamato articolo 47, sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Il termine di un anno per l' esecuzione dei lavori previsto dall' ottavo comma dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 1988 dall' articolo 54 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990.
3. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, oltre i termini utili ivi fissati, così come da ultimo prorogati dall' articolo 54 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al comma 2.
4. Sono altresì fatte salve le domande di riassunzione dei procedimenti di riammissione ai contributi eventualmente presentate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dai successori per causa di morte oltre il termine utile fissato dall' articolo 2, quinto comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9.
Art. 7
 
1. All' articolo 45, quarto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall' articolo 65 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole << 30 giugno 1989 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1990 >>.
Art. 8
 
1. Le domande di proroga del termine di presentazione dei contratti di acquisto, eventualmente inoltrate ai sensi dell' articolo 45, decimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti.
2. I contratti d' acquisto presentati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini fissati dalle disposizioni vigenti, sono considerati ricevibili agli effetti dalla concessione dei contributi.
Art. 9
 
1. Il termine fissato dall' articolo 27, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è prorogato al 31 dicembre 1992.
Art. 10
 
1. In deroga al limite fissato dall' articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che sia venuta a cessare, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è prorogata, in via di sanatoria, fino al 31 dicembre 1992. A tale ultima data sono altresì prorogati, anche in via di sanatoria, i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni necessarie alla completa attuazione dei piani medesimi.
2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente già attuati, senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il compimento delle procedure medesime sono prorogati, anche in via sanatoria, fino al 31 dicembre 1992.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche per gli ambiti edilizi di intervento unitario di ricostruzione di cui agli articoli 17, 19, 23 e seguenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Rimangono ferme le previsioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52.
Art. 11
 
1. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con spesa a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se per i lavori anzidetti non si siano ancora formalmente conclusi, alla predetta data, i procedimenti espropriativi degli immobili necessari, i termini per il compimento delle espropriazioni sono prorogati fino al 31 dicembre 1992.
2. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge le opere di cui al comma 1 non risultino essere completamente realizzate, pure essendo già scaduti i termini stabiliti per l' ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti prorogati fino al 31 dicembre 1992.
Art. 12
 
1.
Il quinto comma dell' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, è sostituito dal seguente:
<< Nelle stesse forme e modi di cui ai commi precedenti sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riferiti alla data in cui divengono efficaci ai sensi di legge le deliberazioni di approvazione dei relativi progetti esecutivi, anche quando non ricorre la necessità espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale. In caso di mancato rispetto del termine finale l' organo concedente, in presenza di motivate ragioni, ha la facoltà di fissare un nuovo termine provvedendo contestualmente alla conferma del contributo stesso. >>.

Art. 13
 
1. La facoltà di cui al secondo periodo del quinto comma dell' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come sostituito dall' articolo 12 della presente legge, è concessa, per eccezionali motivi, nei casi in cui, pure essendo venuto a scadere il termine perentorio già fissato, non si sia ancora proceduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla declaratoria di decadenza del contributo concesso.
Art. 14
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.