Art. 1
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, per il tramite della Direzione regionale dell' ambiente, interventi diretti al fine di permettere il contenimento degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico, nonché della formazione di alghe, di mucillagini e di altro materiale organico.
2. Per le forme e modi dell' accertamento dei presupposti degli interventi l' Assessore regionale all' ambiente, nonché per l' esecuzione degli stessi il Direttore regionale dell' ambiente, sono autorizzati ad applicare le procedure previste dall'
articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2
1. Per le medesime finalità previste dall' articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai Comuni costieri, ai loro Consorzi nonché alle Aziende di soggiorno e turismo interessate.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto anche le iniziative intraprese e/o realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto legge 13 giugno 1989, n. 227.
Art. 3
1. Qualora le iniziative previste ai precedenti articoli formino oggetto di finanziamento statale, gli interventi finanziari della Regione potranno venir considerati quali anticipazioni sull' utilizzo dei relativi fondi.
Art. 4
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.2. - Sezione VIII - il capitolo 2263 (2.1.220.3.08.29) con la denominazione << Spese per il contenimento degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1989.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2264 (2.1.232.3.08.29) con la denominazione << Finanziamenti straordinari a Comuni, loro Consorzi ed alle Aziende autonome di turismo per il contenimento degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 4.000 milioni per l' anno 1989.
5. All' onere complessivo di lire 5.000 milioni, in termini di competenza, si provvede con l' utilizzo - ai sensi dell'
articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l' esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989.
6. All' onere complessivo di lire 5.000 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1989.