Art.   1
        
       
        
        
        
          1. Ai fini  della  realizzazione  di  specifici  progetti obiettivo, di cui  all' allegato  A  della  presente  legge, derivanti dal nuovo  assetto  organizzativo  definito  dalla 
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, nonché dalle ulteriori funzioni  amministrative  trasferite  alla  Regione   Friuli - Venezia Giulia dal  
DPR   15 gennaio 1987,  n.  469  e  in conformità con i principi generali fissati dall' 
articolo 7 della legge 29 dicembre 1988,  n.  554,   l' Amministrazione regionale  è  autorizzata  ad  effettuare   assunzioni   di personale con contratto di lavoro a termine  di  durata  non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, secondo la disciplina di cui alla 
legge  regionale 18 maggio 1988, n. 31, in quanto applicabile, per un  numero non superiore  a  154  unità  di  cui  59  nella  qualifica funzionale di consigliere, 60 in quella di segretario, 35 in quella di coadiutore.
 
       
      
        Art.   4
        
        
        
        
          1. Per le medesime esigenze di cui all' articolo 1,  sono autorizzate  ulteriori  assunzioni,  mediante  contratto  di lavoro a  termine  di  durata  non  superiore  ad  un  anno, prorogabile per eccezionali esigenze  a  due  anni,  per  un numero non superiore a 72 unità così suddivise: 42  unità nella qualifica funzionale di consigliere,  di  cui  25  con profilo    professionale    di     consigliere     giuridico - amministrativo - legale, 5 con  profilo  professionale  di consigliere  agronomo,  3  con  profilo   professionale   di consigliere  urbanista,  5   con  profilo  professionale  di consigliere  ingegnere  e  4  con  profilo  professionale di consigliere psicologo; 30 unità nella qualifica  funzionale di  segretario  di  cui  15  con  profilo  professionale  di segretario amministrativo e 15 con profilo professionale  di geometra disegnatore.
        
        
        
          2. L' assunzione del personale di cui al comma 1  avviene previo superamento di una prova tecnico -  pratica  vertente sui seguenti argomenti:
a) per i 25 consiglieri giuridico - amministrativo - legale,    risoluzione   di   quesiti   in   materia   di    diritto    amministrativo, costituzionale e regionale;
b) per i 5 consiglieri agronomi, risoluzione di  quesiti  in    materia di coltivazioni arboree ed erbacee, zootecnica  e    microbiologia agraria;
c) per i 3 consiglieri urbanisti, risoluzione di quesiti  in    materia di pianificazione urbana e territoriale,  nonché    edilizia pubblica e privata;
d) per i 5 consiglieri ingegneri, risoluzione di quesiti  in    materia  di  edilizia  pubblica  e privata, viabilità ed    idraulica;
e) per i 4 consiglieri psicologi, risoluzione di quesiti  in    materia di  psicologia  sociale,  psicologia   dell' età    evolutiva, e psicopedagogia;
f) per i 15 segretari amministrativi, risoluzione di quesiti    in materia di diritto amministrativo ed ordinamento della    Regione Friuli - Venezia Giulia;
g) per i 15 geometri disegnatori, risoluzione di quesiti  in    materia di estimo e contabilità  per   l' esecuzione  di    opere pubbliche.
 
        
        
        
          3. Il personale di cui al  comma  1  dovrà  possedere  i requisiti previsti per l' accesso  agli  impieghi  regionali dalla normativa vigente;  per  i  consiglieri  psicologi  è richiesto il diploma di laurea in psicologia.
        
        
        
          4.  Le  Commissioni  giudicatrici   sono   nominate   con provvedimento   dell' Assessore  delegato  agli  affari  del personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e sono composte da 5 membri scelti fra  i  dipendenti  della Regione con qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso  e  fra  esperti  estranei   all' Amministrazione regionale; uno  dei  membri  delle  Commissioni  escluso  il Presidente,  viene  nominato   sentite   le   rappresentanze sindacali.
        Note:
        
        
        
          1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 7/1991
 
        
        
        
          2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 110, comma 2, L. R. 47/1993
 
       
      
        Art.   5
        
        
        
        
          1.  Per   il   primo   impianto   e     l' organizzazione dell' Ufficio studi legislativi del Consiglio regionale,  di cui all' allegato A  alla presente legge,  sono  autorizzate ulteriori assunzioni, mediante contratto di lavoro a termine di  durata  non  superiore  ad  un  anno,  prorogabile   per eccezionali esigenze a due anni, per un numero non superiore a 4 unità nella qualifica funzionale di consigliere, previo superamento di una  prova  tecnico  -  pratica,  consistente nella  risoluzione  di  quesiti  in   materia   di   diritto amministrativo,  costituzionale  e  regionale,  riservata  a candidati   in   possesso   del   diploma   di   laurea   in giurisprudenza.
        
        
        
          2.  Per   l' espletamento  delle  procedure   concorsuali trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 4.
        Note:
        
        
        
          1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 110, comma 2, L. R. 47/1993
 
       
      
        Art.   7
        
       
        
        
        
          1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della  presente legge fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello  stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' anno finanziario 1989, i cui stanziamenti presentano  sufficiente disponibilità ed ai  corrispondenti  capitoli  di  bilancio degli anni finanziari successivi.