Art.   3
        
       
        
        
        
          1. All' 
articolo 8, comma 5,  della  legge  regionale  31 ottobre  1987,  n.  35,  sono  aggiunte  le seguenti parole: <<  A domanda dell' impresa, previa dichiarazione  attestante l' avvenuto inizio  dei  lavori  e/o   dell' investimento  e subordinatamente   alla   prestazione,   per   un    importo equivalente,  di  fidejussione   bancaria   o   di   polizza fidejussoria assicurativa rilasciata  da  enti,  istituti  o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, può  essere corrisposta una anticipazione per una quota massima pari  al 50% dell' ammontare del contributo. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono  espressamente prevedere  che  il  fidejussore  è   tenuto   a   rifondere all' Amministrazione regionale  le  somme  anticipate  entro trenta giorni  dalla  richiesta  della  Direzione  regionale dell' industria, senza necessità di  preventiva  escussione del  beneficiario  del   contributo.   Lo   svincolo   della fidejussione   bancaria   o   della   polizza   fidejussoria assicurativa potrà  aver  luogo  ad  avvenuto  accertamento della realizzazione dell' iniziativa.  >>.
 
       
      
        Art.   4
        
       
        
        
        
          1. All' 
articolo 1, comma 2,  della  legge  regionale  31 ottobre 1987,  n. 36 sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):
<<  e)  prestare  direttamente  o  indirettamente,   in   via    eccezionale ed a tempo determinato, garanzie parziali  ad    istituti ed aziende di credito, a fronte di operazioni di    finanziamento a medio termine al fine  di  consentire  il    tempestivo avvio di  iniziative  imprenditoriali  e  ciò    sino alla maturazione delle  condizioni  necessarie  alla    operatività delle garanzie correnti;
f) prestare   direttamente   o   indirettamente,   in    via    eccezionale  ed  a  tempo  indeterminato,   garanzie   ad    istituti e aziende di credito a fronte di  operazioni  di    finanziamento  attivate  da  Comuni  e   destinate   alle    coperture    finanziarie    connesse    alle    procedure    espropriative o di acquisizione di terreni a destinazione    produttiva  secondo  le   indicazioni   dello   strumento    urbanistico comunale.  >>.
 
       
      
        Art.   6
        
       
        
        
        
          1. Al fine di sviluppare da  parte  di  imprese  boschive locali la ripresa legnosa prevista dai Piani  assestamentali forestali prescritti dal  RDL   30 dicembre 1923, n. 3267  e di consentire l' immissione sul mercato di maggiori  volumi, all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna  viene demandato il compito di sviluppare i processi di  produzione e di  utilizzazione  del  legno  anche  nelle  sue  fasi  di trasformazione.
       
      
        Art.  11
        
       
        
        
        
          1. Gli oneri derivanti dall' applicazione  della  
lettera a) del comma 2 dell' articolo 2  della  legge  regionale  31 ottobre 1987, n. 36, comma sostituito  con   l' articolo  5, fanno carico al capitolo  7277  dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1989-1991 e del  bilancio  per   l' anno  1989,  il  cui  stanziamento presenta sufficiente disponibilità.  La  denominazione  del precitato capitolo 7277 viene sostituita dalla  seguente  <<  Contributi in conto capitale all' Agenzia  per  lo  sviluppo economico  della  montagna   SpA  per  l' acquisizione  e la realizzazione   degli   immobili  e  l' approntamento  delle infrastrutture  necessarie  al  funzionamento  dei Centri di innovazione  >>.
 
        
        
        
        
        
        
          3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  24 -  programma 3.2.1.  -  spese  correnti  -  Categoria 1.6  - Sezione X  -  il  capitolo  7254  (2.1.163.2.10.28)  con  la denominazione  <<  Contributi all' Agenzia  per  lo  sviluppo economico della montagna SpA per le spese  di  gestione  dei Centri di innovazione  >>  e con lo stanziamento complessivo, in  termini  di competenza, di lire 1.350 milioni, suddiviso in ragione di lire 650 milioni per l' anno 1989,  e lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
        
        
        
          4. Al predetto onere complessivo di lire 1.350 milioni si provvede mediante storno, di  pari  importo,  dal  precitato capitolo 7277 dello stato di previsione predetto:  per  lire 650 milioni per l' anno 1989,  detto importo  corrisponde  a parte della quota non  utilizzata  al  31  dicembre  1988  e trasferita, ai sensi dell' 
articolo 6, secondo comma,  della legge  regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,  con   decreto dell' Assessore alle Finanze n. 15 del 16 febbraio 1989.
 
        
        
        
          5. Sul precitato capitolo 7254 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  650  milioni, mediante storno, di pari  importo,  dal  precitato  capitolo 7277 dello stato di previsione più volte citato.
       
      
        Art.  12
        
       
        
        
        
        
        
        
          2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  24 - programma 3.2.2. - spese d' investimento - Categoria  2.4. - Sezione X - il  capitolo  7354  (2.1.243.5.10.28)  con  la denominazione  <<  Contributi  una  tantum  alle  imprese che realizzano  le  iniziative produttive promosse dai Centri di innovazione per l' acquisizione dei brevetti e  dei  diritti di  utilizzazione  per  le  innovazioni  di  processo  e  di prodotto, per l' acquisto di macchinari  ed  attrezzature  e per  le  spese   di  gestione   >>,  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,   di  lire  1.500 milioni,  suddiviso  in  ragione  di  lire  500  milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
        
        
        
          3. Al predetto onere di lire 1.500  milioni  si  provvede mediante storno, di pari importo, dal  capitolo  8860  dello stato di previsione precitato.
        
        
        
          4. Sul precitato capitolo 7354 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  500  milioni, mediante  prelevamento,  di  pari  importo,   dal   predetto capitolo 8860 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per l' anno 1989.