Art. 2
1. All' articolo 28, terzo comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << Per l' elaborazione della prova scritta >> sono sostituite dalle parole << Per gli adempimenti connessi alla realizzazione delle prove concorsuali >>.
2. All'
articolo 28, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, viene aggiunta la seguente frase: << In caso di mancata designazione congiunta entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta, l' Amministrazione provvede alla nomina nell' ambito dei nominativi indicati dalle rappresentanze sindacali, sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe conferite alle stesse dai dipendenti dell' Amministrazione regionale per la ritenuta dei contributi sindacali. >>.
Art. 6
2. All' articolo 40, terzo comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<< a) la prima fase consiste in una prova orale vertente sui servizi d' istituto; la prova si intende superata se il candidato ha riportato una valutazione non inferiore ai sei decimi; >>.
Art. 12
1. La designazione dei rappresentanti del personale da nominare negli organi collegiali di cui agli articoli 155 e 168 della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, avviene mediante elezioni da effettuarsi con il sistema del voto diretto, libero e segreto.
2. L' assegnazione dei posti dei rappresentanti del personale è effettuata fra liste concorrenti in ragione proporzionale ai voti ottenuti da ciascuna lista; nell' ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze espresse dai votanti.
3. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere presentate, da parte delle organizzazioni sindacali di cui agli articoli 14 e 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, apposite liste concorrenti di candidati, mediante dichiarazione sottoscritta da non meno di 40 dipendenti; il numero dei candidati da designarsi per ogni lista deve essere almeno il doppio rispetto a quello dei rappresentanti da eleggere.
4. Ogni elettore può assegnare il suo voto ad una sola delle liste e, nel suo ambito, esprime la propria preferenza per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei rappresentanti da eleggere.
5. Qualora uno dei rappresentanti del personale eletti in seno agli organi collegiali di cui al comma 1 cessi dall' incarico per qualunque causa, prima della scadenza del mandato triennale, si procede alla sua sostituzione, per il tempo che rimane sino alla scadenza del mandato medesimo, con il primo dei candidati non eletti della medesima lista del rappresentante cessato.
6. Con successivo regolamento, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si provvederà a disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo.
Art. 14
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà, ai sensi dell' articolo 12, al rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Amministrazione del personale ed al Comitato di gestione del Fondo Sociale.
2. Gli organi collegiali di cui al primo comma, attualmente in carica, continueranno ad esercitare le proprie funzioni sino alla data di insediamento dei nuovi organi costituiti secondo le modifiche previste dalla presente legge.
Art. 17
2.
All'
articolo 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
<< 1 bis. Il segretario particolare e l' addetto di segreteria di cui al comma 1 possono essere scelti fra i dipendenti della Regione oppure, in posizione di comando disposta dall' Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti di ruolo dello Stato o di altri Enti pubblici.
1 ter. Qualora non vengano scelti fra i dipendenti della Regione, i segretari particolari e gli addetti di segreteria sono collocati in soprannumero all' organico dell' Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell' incarico. >>.
3. Ai segretari particolari di cui all'
articolo 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, e 79, terzo comma, della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; agli addetti di segreteria di cui all'
articolo 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 79, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 25
1. In conseguenza degli adempimenti connessi all' entrata in vigore delle leggi regionali 1 marzo 1988, n. 7 e 9 marzo 1988, n. 10, sarà rideterminato, entro il 30 giugno 1990, l' organico del personale del ruolo unico regionale.
2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1 ed in attesa di dare attuazione al disposto di cui all'
articolo 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, la ripartizione dei posti per profilo professionale, ai fini dei concorsi pubblici e ad ogni altro fine, viene effettuata, fatti salvi i criteri di cui all'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, riferiti ai concorsi interni per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Art. 26
1. Per esigenze straordinarie o integrative che interessano l' Amministrazione regionale e, in particolare, per l' espletamento dei compiti connessi con la tenuta dell' Albo nazionale costruttori, la Regione è autorizzata ad assegnare al Provveditorato alle opere pubbliche per il Friuli - Venezia Giulia personale regionale nel limite massimo di due unità di qualifica non superiore a consigliere.
Art. 27
1. Per l' esercizio delle funzioni trasferite o delegate agli Enti locali, fra il personale regionale da comandare presso gli Enti medesimi ai sensi dell'
articolo 64 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono ricompresi, nel limite di 4 unità, anche dipendenti appartenenti alla qualifica di dirigente.
Art. 28
1. In sede di prima applicazione del << Regolamento dei concorsi per titoli per l' accesso alla qualifica funzionale di dirigente >> da adottare ai sensi dell'
articolo 39, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni - con riferimento ai concorsi per l' accesso alla dirigenza già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge - sono fatti salvi a tutti gli effetti esclusivamente gli adempimenti già espletati in esecuzione del DPGR 1 ottobre 1987, n. 0458/Pres., nei limiti in cui l' emananda disciplina regolamentare corrisponda integralmente a quella precedente.
2. Si prescinde dal parere del Consiglio di Amministrazione del personale qualora le disposizioni del nuovo regolamento corrispondano integralmente a quelle contenute nel regolamento emanato con DPRG 1 ottobre 1987, n. 0458/Pres.