LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1989, n. 11

Norme di modifica alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 10: << Disciplina e sviluppo dell' agriturismo. Modifica all' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 recante "Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani" >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/03/1989
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 1
 
1. Al comma 2 dell' articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: << I Comuni trasmettono la documentazione di cui al presente comma entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine il richiedente può, attestando la data dell'avvenuta presentazione della domanda al Comune, ripresentare la domanda direttamente alla Commissione provinciale per la tenuta dell' albo professionale degli imprenditori agricoli. >>.
Art. 3
 
1.
L' articolo 13 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10 è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 Attività promozionale e di propaganda
1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane esercitano le funzioni relative ad iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell' agriturismo. >>.

Art. 4
 
1.
L' articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10 è sostituito dal seguente:
<< Art. 14
 Contributi a Comuni per servizi e infrastrutture
riguardanti lo sviluppo dell' agriturismo
1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane esercitano le funzioni relative alla concessione ai Comuni di contributi in conto capitale, fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione ed il miglioramento di servizi e di infrastrutture riguardanti lo sviluppo dell' agriturismo. >>.

Art. 5
 
1. L' alinea del comma 1 dell' articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10 è sostituito dal seguente:
<< Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 55% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, per un importo di spesa non superiore a 40.000 ECU, ai soggetti iscritti nell' elenco degli operatori agrituristici, per i seguenti scopi: >>.

Art. 6
 
2. Al comma 4 dell' articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10 le parole << gli enti di cui all' articolo 17 >> sono sostituite dalle parole << le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane >>.
Art. 7
 
1. Al comma 1 dell' articolo 19 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10 le parole << dal 1 gennaio 1989 >> sono sostituite dalle parole << dal 1 gennaio 1990 >>.
Art. 8
 
1.
Gli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10 sono sostituiti dal seguente:
<< Art. 23
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 13, 14 e 15, fanno carico per l' anno 1989 - secondo quanto previsto dall' articolo 5, comma 2, lettera h), numero 1), e dall' articolo 8, comma 2, lettera b), numero 1), della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 - al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio di previsione per l' anno 1989 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. >>.