Art.   1
        
       Finalità
        
        
        
          1. La Regione Friuli - Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi di  politica  agricola  della   CEE,    del  Piano agricolo  nazionale  e  del  Piano  regionale  di  sviluppo, promuove,  sostiene  e  disciplina  nel  proprio  territorio l' attività agrituristica allo scopo di:
a) assicurare la permanenza dei  produttori  agricoli  nelle    zone rurali;
b) salvaguardare e tutelare   l' ambiente  e  il  patrimonio    edilizio rurale attraverso un  equilibrato  rapporto  tra    città e campagna;
c) valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
d) sviluppare il turismo sociale e giovanile;
e) favorire i rapporti tra città e campagna;
f) tutelare e valorizzare le tradizioni  e  la  cultura  del    mondo rurale.
 
       
      
      
      
        Art.   2
        
       Definizione di attività agrituristiche
        
        
        
          1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed  ospitalità  svolte  dai  soggetti  di  cui all' articolo 6 attraverso  l' utilizzazione   dell' azienda agricola dagli stessi condotta, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all' attività agricola, che deve comunque rimanere principale.
        
        
        
          2.  Lo  svolgimento  di  attività  agrituristiche,   nel rispetto  delle  norme  di  cui  alla  presente  legge,  non costituisce  distrazione  della  destinazione  agricola  dei fondi e degli edifici interessati.
        
        
        
          3.   In   particolare   rientrano   fra   le    attività agrituristiche:
a) dare stagionalmente ospitalità  anche  in  spazi  aperti    destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare per  la  consumazione  sul  posto  pasti  e    bevande, costituiti prevalentemente da  prodotti  propri,    ivi   compresi   quelli   a   carattere    alcoolico    e    superalcoolico;
c) vendere i beni prodotti dall' azienda agricola ed i  loro    derivati ottenuti per coltura o allevamento,  purché  la    vendita stessa venga esercitata congiuntamente ad  almeno    una delle attività di cui alle lettere a) e b);
d) organizzare  attività ricreative, sportive  e  culturali    nell' ambito dell' azienda.
 
        
        
        
          4. Sono considerati di propria produzione  i  cibi  e  le bevande prodotti e lavorati nell' azienda agricola,  nonché quelli ricavati da materie  prime   dell' azienda  agricola, anche attraverso lavorazioni esterne.
        
        
        
          5.  L' attività  di  vendita  da  parte  dei  produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui alle lettere a) e b) del  comma  3,  rimane soggetta    esclusivamente     alla     legislazione     che specificatamente la concerne.
       
      
      
      
        Art.   3
        
       Locali utilizzabili per attività agrituristiche
        
        
        
          1. Per  lo  svolgimento  delle  attività  agrituristiche possono essere utilizzati i  locali  siti   nell' abitazione dell' imprenditore agricolo posto  sul  fondo,  gli  edifici esistenti e non più necessari per le esigenze di conduzione dello stesso e gli edifici  esistenti  in  borghi  o  centri abitati, nei quali abbia la propria abitazione  l' operatore agricolo che svolge la sua attività in un  fondo  sito  nel territorio del medesimo Comune o di un Comune limitrofo.
        
        
        
          2. Sono utilizzabili per la attività  agrituristiche  di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell' articolo 2  anche chioschi di nuova costituzione  siti  nei  terreni  compresi nell' azienda agricola dell' operatore.
        
        
        
          3.  Il  recupero,  il  restauro,     l' ampliamento   del patrimonio edilizio esistente  nonché  la  costruzione  dei chioschi di  cui  al  comma  2  devono  essere  eseguiti  in conformità con le disposizioni  contenute  negli  strumenti urbanistici comunali e nel  rispetto  delle  caratteristiche tipologiche ed architettoniche della zona.
       
      
      
      
        Art.   4
        
       Limiti all' attività agrituristica
        
        
        
          1. La capacità  ricettiva  delle  aziende  agricole  che svolgono attività agrituristiche non può essere  superiore a sei camere ammobiliate per  un  massimo  di  dodici  posti letto.
        
        
        
          2. Gli spazi aperti da destinarsi alla  sosta  di  tende, roulottes o caravans possono essere previsti per un  massimo di venti persone nelle aziende fino  a  venti  ettari  e  di quaranta persone nelle aziende con estensione superiore.
       
      
      
      
        Art.   5
        
       Norme igienico - sanitarie
        
        
        
          1. I requisiti  sanitari  degli  edifici  e  degli  spazi aperti destinati all' uso  agrituristico  vengono  stabiliti dai regolamenti comunali secondo la normativa vigente.
        
        
        
          2. Gli spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori devono disporre di servizi igienici secondo le  disposizioni previste dai regolamenti comunali di igiene e sanità.
        
        
        
          3. La produzione, la preparazione, il  confezionamento  e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla 
legge 30  aprile  1962,  n.  283  e successive modifiche ed integrazioni.
 
       
      
      
      
        Art.   6
        
       Elenco degli operatori agrituristici
        
        
        
          1. I  soggetti  che  intendono  esercitare  le  attività agrituristiche  devono  iscriversi  in  un  apposito  elenco tenuto, in ciascuna provincia, dalle Commissioni provinciali per l' Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla 
legge regionale 4  aprile  1972,  n.  10  e  successive modifiche ed integrazioni.
 
        
        
        
          2.  Possono  iscriversi   nell' elenco  degli   operatori agrituristici   coloro   che   sono   iscritti     all' Albo professionale di cui al comma 1 e, limitatamente  alle  zone svantaggiate  di  cui  agli  articoli 2 e 3  della 
direttiva 75/268/ CEE,  anche coloro che  direttamente provvedono alla coltivazione   di   un   fondo,   alla   selvicoltura,  all' allevamento  del  bestiame  ed  attività connesse,  purché dette  attività,  congiuntamente  a  quella  agrituristica, rimangano prevalenti rispetto ad altre.
 
        
        
        
          3. Hanno titolo ad iscriversi nell' elenco surriferito le cooperative agricole iscritte nel registro  regionale  delle cooperative di cui all' 
articolo 3 della legge regionale  20 novembre 1982, n. 79,  e  aventi  finalità  agrituristiche, nonché le Associazioni  provinciali  degli  allevatori  che siano conduttrici di pascoli e di malghe.
 
        
        
        
          4. Nella provincia di  Trieste,  fino  alla  costituzione della Commissione  provinciale  per  la  tenuta   dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli, la  qualifica  di operatore  agrituristico  viene  certificata  dal  Direttore dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura, sentita  la Commissione prevista dall' 
articolo 2 della legge  regionale 10 dicembre 1982, n. 84.
 
        
        
        
          5.  Il  Direttore  del  predetto   Ispettorato   provvede altresì  -  fino  alla   costituzione   della   Commissione provinciale per la tenuta   dell' Albo  Professionale  degli imprenditori   agricoli   -   alla   formazione   e   tenuta dell' elenco  degli  operatori  agrituristici  previsto  dal comma 1.
        
        
        
          6.     L' iscrizione     nell' elenco   degli   operatori agrituristici  costituisce  la  condizione  necessaria   per l' esercizio dell' attività agrituristica e per il rilascio dell' autorizzazione comunale di cui all' articolo 8.
       
      
      
      
        Art.   7
        
       Iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici
        
        
        
          1.  Le  domande  di  iscrizione   nell' elenco   di   cui all' articolo 6 devono essere  presentate  alla  Commissione provinciale per la tenuta   dell' Albo  professionale  degli imprenditori agricoli per il  tramite  del  Comune  dove  la persona  o     l' ente   intende   svolgere   le   attività agrituristiche,  indicando  le  attività  svolte   e/o   da svolgere.
        
        
        
          2. I Comuni, nel trasmettere le domande alla  Commissione provinciale, acquisiscono, limitatamente  alle  persone  non iscritte    all' Albo   professionale   degli   imprenditori agricoli, il parere della Commissione di cui all' 
articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e  successive modifiche ed integrazioni, ed esprimono altresì  parere  in merito  allo  svolgimento  nel  proprio   territorio   delle attività agrituristiche da parte dei richiedenti.
 
        
        
        
          3. La Commissione provinciale per la  tenuta   dell' Albo professionale, per i compiti previsti dalla presente  legge, è integrata da un rappresentante designato  dall' Assessore regionale al commercio e al turismo e da tre  rappresentanti delle     organizzazioni     agrituristiche     maggiormente rappresentative  a  livello  regionale,  in  ragione  di  un rappresentante designato da ciascuna organizzazione.
        
        
        
        
        
        
          5.    Detta    Commissione    procede     successivamente all' iscrizione nell' elenco degli  operatori  agrituristici dei soggetti le cui  domande  siano  suffragate  dal  parere favorevole del Comune. Sulle domande per le quali il  parere non è stato espresso o è negativo  la  Commissione  decide autonomamente.
        
        
        
        
        
        
          7. L' accertamento di cui al  comma  4  viene  effettuato anche  ai  fini  del  rilascio  della  certificazione  della qualifica di operatore agrituristico prevista  dal  comma  4 del precedente articolo 6.
        
        
        
          8. Per quanto altro riguarda  l' elenco  degli  operatori agrituristici,  non  previsto  dalla  presente   legge,   si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui alla 
legge regionale 4  aprile  1972,  n.  10  e  successive modificazioni ed integrazioni.
 
        Note:
        
        
        
          1Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 11/1989
 
       
      
      
      
        Art.   8
        
       Disciplina amministrativa ed autorizzazione comunale
        
        
        
          1. I  soggetti  iscritti   nell' elenco  degli  operatori agrituristici  di  cui   all' articolo   6   che   intendono esercitare le attività agrituristiche devono presentare  al Comune, dove ha sede l' azienda, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata  delle  attività  proposte,  con l' indicazione delle caratteristiche   dell' azienda,  degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico,  della capacità  ricettiva  e  dei  periodi  di  esercizio   delle attività e delle tariffe che intendono praticare nell' anno in corso.
        
        
        
          2.  La  domanda  deve  essere  corredata   dai   seguenti documenti:
a) idonea certificazione dalla quale risulti il possesso dei    requisiti di cui agli articoli 11 e 92  del  testo  unico    delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con  RD   18    giugno 1931, n. 773 e   all' articolo  5  della  legge  9    febbraio 1963, n. 59;
b) copia del  libretto  sanitario  rilasciato  alla  o  alle    persone che eserciteranno l' attività;
c) parere favorevole del competente  servizio   dell' Unità    sanitaria locale relativamente all' idoneità dei  locali    da  utilizzare   per     l' esercizio     dell' attività    agrituristica;
d) certificato di iscrizione  nell' elenco  degli  operatori    agrituristici di data non anteriore a mesi tre.
 
        
        
        
          3. Il Sindaco provvede sulle domande di cui  al  comma  2 entro novanta giorni  dalla  loro  presentazione;  trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.
        
        
        
          4. Entro trenta giorni dall' accoglimento della domanda o dalla scadenza  del  termine  senza  pronuncia,  il  Sindaco rilascia   l' autorizzazione  che  abilita    all' esercizio dell' attività agrituristica  nel  rispetto  dei  limiti  e delle modalità stabilite nell' autorizzazione stessa.
        
        
        
          5.   L' autorizzazione  è  sostitutiva  di  ogni   altro provvedimento amministrativo.
       
      
      
      
        Art.   9
        
       Determinazione delle tariffe
        
        
        
          1.  Entro  il  30  settembre  di  ogni  anno  i  soggetti autorizzati all' esercizio  delle  attività  agrituristiche devono presentare al Comune competente  per  territorio  una dichiarazione contenente l' indicazione  delle  tariffe  che intendono praticare nell' anno  successivo,  riferendole  ai diversi servizi di ospitalità previsti.
        
        
        
          2.  La  dichiarazione,  convalidata  dal  Comune,  dovrà essere esposta in luogo ben  visibile  e  comunque  in  ogni alloggio  e    all' ingresso     dell' area   riservata   ai campeggiatori.
       
      
      
      
        Art.  10
        
       Obblighi degli operatori agrituristici
        
        
        
          1.  Gli  operatori  autorizzati  allo  svolgimento  delle attività agrituristiche hanno i seguenti obblighi:
a) esporre al  pubblico   l' autorizzazione  comunale  e  le    tariffe praticate;
b) rispettare   i   limiti   e   le    modalità    indicate    nell' autorizzazione medesima e le tariffe denunciate;
c) osservare la disposizione di cui  all' articolo  109  del    testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato    con  RD  18 giugno 1931, n. 773;
d) comunicare al Sindaco, entro trenta giorni,  l' eventuale    cessazione e/o sospensione dell' attività agrituristica.
 
       
      
      
      
        Art.  11
        
       Sospensione e revoca dell' autorizzazione
        
        
        
          1.   L' autorizzazione   all' esercizio   dell' attività agrituristica è  sospesa  dal  Sindaco,  con  provvedimento motivato, per un periodo massimo di  cinque  giorni  per  la violazione dell' obbligo di cui alla lettera a) del comma  1 dell' articolo 10 e per un periodo massimo di trenta  giorni per la violazione degli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 10.
        
        
        
          2.   L' autorizzazione  è  revocata  dal  Sindaco,   con provvedimento motivato, qualora accerti che l' interessato:
a) non abbia iniziato l' attività entro un anno dalla  data    fissata       nell' autorizzazione    per       l' inizio    dell' attività stessa ovvero abbia sospeso  l' attività    da almeno un anno;
b) abbia perduto i  requisiti  previsti  per   l' iscrizione    nell' elenco degli operatori agrituristici;
c) abbia subito nel corso  dell' anno  solare  più  di  due    sospensioni per la violazione degli obblighi di cui  alle    lettere b) e c) del comma 1 dell' articolo 10.
 
        
        
        
          3.  I  provvedimenti  di  sospensione   e   revoca   sono comunicati altresì agli organi ed uffici  incaricati  della tenuta dell' elenco degli  operatori  agrituristici  e  agli enti di cui all' articolo 18.
        
        
        
          4. Nel caso in cui  la  revoca   dell' autorizzazione  si riferisca ad aziende che  hanno  beneficiato  di  contributi ancora  soggetti  al  vincolo   di   destinazione   di   cui all' articolo  18,  gli  enti  di  cui    all' articolo   17 provvedono al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.
 
        Note:
        
        
        
          1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 11/1989
 
       
      
      
      
        Art.  12
        
       Programma regionale di attività
nel settore agrituristico
 
        
        
        
        Note:
        
        
        
          1Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 11/1989
 
       
      
      
      
        Art.  13
        
       Incentivi per studi, ricerche,
formazione professionale, propaganda
 
        
        
        
          1. L' Amministrazione  regionale  promuove  attività  di studio,  ricerca,  formazione  professionale  e  propaganda, rivolte  allo  sviluppo  e  alla   migliore   qualificazione dell' offerta agrituristica.
        
        
        
          2. Per lo svolgimento di dette  attività  sono  concesse alle     organizzazioni     agrituristiche      maggiormente rappresentative contributi nella misura  massima   dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile.
        
        
        
          3. Le domande di contributo devono essere inoltrate  alla Direzione regionale dell' agricoltura.
        Note:
        
        
        
          1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 11/1989
 
       
      
      
      
        Art.  14
        
       Contributi a enti locali per servizi e infrastrutture
riguardanti lo sviluppo dell' agriturismo
 
        
        
        
          1.     L' Amministrazione   regionale   può    concedere contributi, fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile,  a favore di Province, Comunità montane e collinare  e  Comuni per  la  realizzazione  ed  il miglioramento di servizi e di infrastrutture riguardanti lo sviluppo dell' agriturismo.
        
        
        
          2. Le domande di contributo devono essere inoltrate  alla Direzione regionale dell' agricoltura.
        Note:
        
        
        
          1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 11/1989
 
       
      
      
      
        Art.  15
        
       Incentivi agli operatori agrituristici
        
        
        
          1. Possono essere concessi contributi in conto  capitale, nella  misura  massima  del   55%   della   spesa   ritenuta ammissibile e comunque per un importo di spesa non superiore a 40.000  ECU,  ai  soggetti  iscritti   nell' elenco  degli operatori agrituristici per i seguenti scopi:
a) il restauro, la ristrutturazione ed il miglioramento (ivi    compreso   l' ampliamento  necessario  per  esigenze   di    adeguamento statico  e  funzionale  degli  immobili)  dei    fabbricati da destinare ad alloggi agrituristici  e  alla    vendita diretta o al consumo o alla  somministrazione  di    prodotti prevalentemente ottenuti nell' azienda;
b) la costruzione e la ristrutturazione di chioschi  per  la    vendita diretta o il consumo  o  la  somministrazione  di    prodotti prevalentemente ottenuti nell' azienda;
c) l' arredamento e l' attrezzatura dei locali compresi  nei    fabbricati di cui alle lettere a) e b);
d) l' allestimento  di  aree  e  servizi  per  la  sosta  di    campeggiatori;
e) la realizzazione di impianti idrici, igienico - sanitari,    elettrici, di  riscaldamento  e  telefonici,  compresi  i    relativi allacciamenti, necessari per gli  interventi  di    cui alle precedenti lettere;
f) l' allestimento  di  piccoli   impianti   per   attività    ricreative, sportive e culturali.
 
        Note:
        
        
        
          1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 11/1989
 
       
      
      
      
        Art.  16
        
       Modalità di concessione degli incentivi
        
        
        
          1. I contributi di cui all' articolo 15 sono concessi  in misura differenziata nel rispetto delle  modalità  e  delle condizioni  fissate   dalle   disposizioni   regionali   per l' applicazione  del  
regolamento   CEE    n.   797/1985   e successive modifiche ed integrazioni.
 
       
      
      
      
        Art.  17
        
       Esercizio di attribuzioni da parte delle Province
e delle Comunità montane e collinare
 
        
        
        
          1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane e collinare esercitano le  attribuzioni inerenti alla concessione dei contributi in  conto  capitale di cui all' articolo 15.
        
        
        
          2. I piani  di  riparto  dei  fondi  vengono  annualmente approvati    dalla    Giunta    regionale,    su    proposta dell' Assessore regionale  all' agricoltura   d' intesa  con l' Assessore regionale al commercio e al turismo.
        Note:
        
        
        
          1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 11/1989
 
       
      
      
      
        Art.  18
        
       Vincolo di destinazione
        
        
        
          1.  La  destinazione   agrituristica   degli   interventi assistiti  dai  contributi  previsti  dalla  presente  legge dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni ed il controllo è effettuato dagli enti che hanno concesso il contributo.
       
      
      
      
        Art.  19
        
       Riserva di denominazione
        
        
        
          1. A decorrere dal 1  gennaio  1989   l' utilizzo  nelle insegne, nel materiale illustrativo e  pubblicitario  ed  in ogni altra forma di comunicazione al pubblico di espressioni inerenti all' esercizio  dell' agriturismo  è  riservato  a coloro ai  quali  sia  stata  rilasciata   l' autorizzazione prevista   dalla   presente   legge   e   alle    rispettive organizzazioni.
 
        Note:
        
        
        
          1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 11/1989
 
       
      
      
      
        Art.  20
        
       Abrogazione di norme
        
        
        
        
        
        
          2. Alle domande di contributi e di sovvenzioni presentate prima   dell' entrata  in  vigore   della   presente   legge continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni   della   legge regionale surriferita.
       
      
      
      
        Art.  21
        
       Norma transitoria
        
        
        
          1. I soggetti che, alla data di entrata in  vigore  della presente  legge,  risultano  iscritti   nell' elenco   degli operatori agrituristici in base agli articoli 3  e  4  della 
legge regionale 28 aprile 1983,  n.  33  e  successive  modi fiche ed integrazioni, si considerano iscritti  nell' elenco previsto dagli articoli 7 e 8 della presente legge: per tali soggetti si prescinde dall' accertamento della insussistenza delle  condizioni  stabilite  dal  comma  4  del   precitato articolo 7.
 
        
        
        
          2.  La  Commissione  provinciale  prevista  dalla   
legge regionale 4 aprile 1972, n. 10  e  successive  modifiche  ed integrazioni, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, viene integrata con i componenti di  cui  al comma 3 dell' articolo 7 della presente legge.
 
       
      
      
      
        Art.  22
        
        
        
        
        
        
        
          2. La norma di cui al  comma  1  si  applica  anche  alle iniziative  già   finanziate   ed   iniziate   al   momento dell' entrata in vigore della presente  legge,  purché  non ancora ultimate.
       
      
      
      
        Art.  23
        
        
        
        
          1.  Per  le  finalità  previste   dall' articolo  13  è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.
        
        
        
          2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  21 -  programma  3.1.5.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.6. - Sezione X - il  capitolo  7420  (2.1.163.2.10.10)  con  la denominazione    <<     Contributi    alle     organizzazioni agrituristiche per lo svolgimento di  attività  di  studio, ricerca,  formazione  professionale  e  propaganda  -  fondi statali  >>   e  con  lo  stanziamento,  in  termini  sia  di competenza  che  di  cassa,  di lire 100 milioni per l' anno 1988.
        Note:
        
        
        
          1Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 11/1989
 
       
      
      
      
        Art.  24
        
        
        
        
          1.  Per  le  finalità  previste   dall' articolo  14  è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.
        
        
        
          2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  21 - programma 3.1.5. - spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione X - il  capitolo  7519  (2.1.233.3.10.10)  con  la denominazione <<  Contributi a favore di Province,  Comunità montane e collinare e Comuni  per  la  realizzazione  ed  il miglioramento di servizi e di infrastrutture riguardanti  lo sviluppo dell' agriturismo -  fondi  statali   >>  e  con  lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa,  di lire 100 milioni per l' anno 1988.
        Note:
        
        
        
          1Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 11/1989
 
       
      
      
      
        Art.  25
        
        
        
        
          1. Per le finalità previste dagli articoli 15  e  17  è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.
        
        
        
          2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per  l' anno  1988,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  21 - Programma 3.1.5. - spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione X - il  capitolo  7520  (2.1.233.3.10.10)  con  la denominazione <<  Assegnazioni  di  fondi  a  Province  ed  a Comunità  montane  e  collinare  per  la   concessione   di contributi in  conto  capitale  ad  operatori  agrituristici - fondi statali  >> e con lo stanziamento, in termini sia  di competenza che di cassa, di lire 100  milioni  per   l' anno 1988.
        
        
        
        Note:
        
        
        
          1Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 11/1989
 
       
      
      
      
        Art.  26
        
        
        
        
          1. All' onere complessivo di lire 300 milioni, in termini di competenza, previsto dagli articoli  dal  23  al  25,  si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7462 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1988-1990  e  del  bilancio  per l' anno  1988:  detto  importo  corrisponde  a  parte  della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987  e  trasferita,  ai sensi degli articoli  6  e  11,  ottavo  comma  della  
legge regionale   20   gennaio   1982,   n.   10,   con    decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 361 del 5 aprile 1988.
 
        
        
        
          2. All' onere complessivo di lire 300 milioni, in termini di cassa, previsto dai precitati articoli dal 23 al  25,  si provvede:
a) per lire 193 milioni mediante storno,  di  pari  importo,    dal predetto capitolo  7462  dello  stato  di  previsione    precitato;
b) per le restanti lire 107 milioni  mediante  prelevamento,    di pari importo, dal capitolo 1082 <<   Fondo  riserva  di    cassa  >>  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del    bilancio per l' anno 1988.
 
        Note:
        
        
        
          1Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 11/1989