LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42

Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: << Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/1990
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 1
 
Il testo dell' articolo 22, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è sostituito dal seguente:
<< Art. 22
 
1. La Regione e gli enti locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, anche mediante l' utilizzo di sistemi informativi comuni.
2. In particolare entro il 28 febbraio di ciascun anno, i Comuni e le Province dovranno fornire al Servizio della programmazione delle risorse finanziarie dell' Ufficio di piano le informazioni economico - finanziarie relative all' utilizzo dei fondi assegnati nell' anno finanziario precedente per l' esercizio delle funzioni trasferite o delegate. L' assolvimento di tale obbligo è condizione per la liquidazione dei contributi per l' esercizio in corso. >>.

Art. 2
 
Il testo dell' articolo 47, terzo comma, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è sostituito dal seguente:
<< 3. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni o dei Consorzi per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici. >>.

Art. 3
 
Il testo dell' art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, è così modificato:
1. Nell' art. 5, comma 1, della legge regionale 30
gennaio 1989, n. 2, la locuzione << lire 39.000 milioni >> viene sostituita dalla locuzione << lire 41.000 milioni >>;
2. Nell' alinea dell' art. 5, comma 2, della citata legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, la locuzione << lire 31.000 milioni >> viene sostituita dalla locuzione << lire 33.000 milioni >>;
3. Nell' art. 5, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, dopo la lettera h) viene aggiunta la seguente lettera:
<< i) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' art. 47, comma 3, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi. >>.

Art. 4
 
Il testo dell' art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1989. n. 2, è così modificato:
1. Nell' art. 6, comma 1, della legge regionale 30
gennaio 1989, n. 2, la locuzione << lire 39.000 milioni >> viene sostituita dalla locuzione << lire 37.000 milioni >>;
2. Nell' alinea dell' art. 6, comma 2, della citata legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, la locuzione << lire 12.000 milioni >> viene sostituita dalla locuzione << lire 10.000 milioni >>;
3. Nell' art. 6, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene eliminata la lettera c).