CAPO I
          
       Interventi per la salvaguardia dell' ambiente
          
          
          
            Art.  20
            
       Finanziamenti alle Province
in materia di inquinamento atmosferico ed acustico
(programma 1.1.1.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 2262 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.000 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  21
            
       Acquedotti e fognature
(programma 1.1.2.)
            
            
            
            
            
            
              2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1989  al 2008.
            
            
            
              3.   L' onere  complessivo   di   lire   3.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1989 al 1991, fa carico al  capitolo  2313  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991  e  del  bilancio  per   l' anno  1989,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
            
            
            
              4. Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1992  al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
            
            
            
            
            
            
              6. Il predetto onere di lire 18.750 milioni fa carico  al capitolo 2324 dello  stato  di  previsione  della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente elevato  di  lire  18.750 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
            
            
            
              8. Il predetto onere di lire 700  milioni  fa  carico  al capitolo 2322 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  700 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
            
            
            
              10. Il predetto onere di lire 2.100 milioni fa carico  al capitolo 2326 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  2.100 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  22
            
       Piani provinciali di smaltimento rifiuti
(programma 1.1.3.)
            
            
            
            
            
            
              2.  Le  domande,   intese   ad   ottenere   i   precitati finanziamenti,  devono  essere  presentate,  entro   novanta giorni dall' entrata in vigore della  presente  legge,  alla Direzione regionale dell' ambiente, corredate  dal  relativo preventivo  di  spesa.  I  finanziamenti  sono  concessi  ed erogati in un' unica soluzione ed in via anticipata.
            
            
            
              3. Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
              4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  11 - programma 1.1.3. - spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2397 (2.1.233.3.08.16.) con  la denominazione   <<    Finanziamenti   alle    Amministrazioni provinciali per la predisposizione dei Piani provinciali  di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi  >> e con lo  stanziamento,  in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  23
            
       Smaltimento rifiuti
(programma 1.1.3.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico  al capitolo 2394 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente elevato  di  lire  10.000 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
            
            
            
              4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa  carico  al capitolo 2390 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene,  conseguentemente,   elevato   di   pari importo.
           
          
          
          
            Art.  24
            
       Distribuzione gas metano
(programma 1.1.4.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 12.000 milioni fa carico  al capitolo 2445 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente elevato  di  lire  12.000 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  25
            
       Catasto delle opere di sistemazione idraulico - forestale
(programma 1.3.3.)
            
            
            
            
            
            
              2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  12 - programma 1.3.3. - spese d' investimento - Categoria  2.1. - Sezione X - il  capitolo  3012  (2.1.210.5.10.11)  con  la denominazione <<  Spese per l' attuazione del  catasto  delle opere  di  sistemazione  idraulico  -  forestale   -   fondi regionali   >>  e  con  lo  stanziamento,   in   termini   di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  26
            
       Parchi urbani e verde attrezzato
(programma 1.4.4.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 611  milioni  fa  carico  al capitolo 2121 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  611 milioni per l' anno 1989.
           
         
        
          CAPO II
          
       Interventi nel settore del territorio
          
          
          
            Art.  27
            
       Contributi ai Comuni per i piani di recupero edilizio
(programma 1.4.1.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 3222 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene,  conseguentemente,  determinato  in  lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  28
            
       Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programma 1.4.2.)
            
            
            
            
            
            
              2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1989  al 2008.
            
            
            
              3.   L' onere  complessivo   di   lire   3.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1989 al 1991, fa carico al  capitolo  3376  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991  e  del  bilancio  per   l' anno  1989,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
            
            
            
              4. Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1992  al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
            
            
            
            
            
            
              6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 3377 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.000 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  29
            
       Fondo regionale per interventi di edilizia residenziale
a favore degli IACP
(programma 1.4.1.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa  carico  al capitolo 3294 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per l' anno  1989, il  cui  stanziamento,  in   termini   di competenza, viene, conseguentemente, elevato di pari importo per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  30
            
       Opere di viabilità di interesse regionale
(programma 1.5.1.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 3707 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.000 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  31
            
       Porti minori e navigazione interna
(programma 1.5.2.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 350  milioni  fa  carico  al capitolo 3770 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  350 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  32
            
       Impianti sportivi
(programma 2.4.4.)
            
            
            
              1.  Per  le  finalità  e  con  le   modalità   previste dall' 
articolo 5 della legge regionale 18  agosto  1980,  n. 43,   e   successive    modificazioni    ed    integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere  a favore del Comune di  Udine  un  contributo  annuo  costante ventennale per la realizzazione di  un  idoneo  impianto  di illuminazione e di opere  di  adeguamento  dello  stadio  <<  Friuli  >> di Udine in occasione dei campionati  mondiali  di calcio del 1990.
 
            
            
            
              2. Per le finalità previste dal comma 1 è  autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 400 milioni.
            
            
            
              3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 400 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1989  al 2008.
            
            
            
              4. Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1989-1991  e  del  bilancio  per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 22 -  programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria  2.3.  -  Sezione VIII  -  il   capitolo   6136   (2.1.232.5.08.09)   con   la denominazione <<  Contributo ventennale al  Comune  di  Udine per dotare lo stadio <<  Friuli  >> di un idoneo  impianto  di illuminazione e per la realizzazione di opere di adeguamento in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990  >> e con lo  stanziamento  complessivo  di  lire  1.200  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1989 al 1991.
            
            
            
              5. Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1992  al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
            
            
            
              6. Per la concessione dei contributi  in  conto  capitale previsti dall' 
articolo 5 della legge  regionale  18  agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato  con   l' articolo  26, primo e secondo comma, della 
legge regionale 19 giugno 1985, n.  25,  e   dall' 
articolo  14,  lettera  a),  della  legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa  di lire 300 milioni per l' anno 1989.
 
            
            
            
              7. Il predetto onere di lire 300  milioni  fa  carico  al capitolo 6124 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  300 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
            
            
            
              9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  22 - programma 2.4.4. - spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6134 (2.1.232.3.08.09.) con  la denominazione <<  Finanziamento straordinario  al  Comune  di Trieste a titolo di concorso nella spesa necessaria a dotare la città di uno stadio adeguato  >> e con  lo  stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per  l' anno 1989.
            
            
            
              10.   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   ad assegnare   al   Comune   di   Gorizia   un    finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 per  la sistemazione del Palazzetto dello sport.
            
            
            
              11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6135 (2.1.232.3.08.09)  con  la denominazione <<  Finanziamento straordinario  al  Comune  di Gorizia per la sistemazione del Palazzetto dello sport  >>  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
            
            
            
              13. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni  fa carico al capitolo 6130  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento,  in  termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire  500 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  250  milioni  per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
            
            
            
            
            
            
              15. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni  fa carico al capitolo 6132  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento in termini di competenza, viene  conseguentemente,  elevato  di  lire  500 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  250  milioni  per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
            
            
            
           
          
          
          
            Art.  33
            
       Impianti sportivi di interesse locale
(programma 2.4.4.)
            
            
            
            
            
            
              2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 200 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1989  al 2008.
            
            
            
              3.    L' onere   complessivo   di   lire   600   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1989 al 1991, fa carico al  capitolo  6123  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991  e  del  bilancio  per   l' anno  1989,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
            
            
            
              4. Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1992  al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
            
            
            
            
            
            
              6. Il predetto onere di lire 100  milioni  fa  carico  al capitolo 6127 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  100 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
            
            
            
              8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 100 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1989  al 1998.
            
            
            
              9.    L' onere   complessivo   di   lire   300   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1989 al 1991, fa carico al  capitolo  6128  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991  e  del  bilancio  per   l' anno  1989,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
            
            
            
              10. Le annualità autorizzate per gli anni  dal  1992  al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
            
            
            
            
            
            
              12. Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato di previsione  della  spesa  del  bilancio  regionale  nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal  1989 al 2008.
            
            
            
              13.   L' onere   complessivo   di   lire   300   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1989 al 1991, fa carico al  capitolo  6129  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
            
            
            
              14. Le annualità autorizzate per gli anni  dal  1992  al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
           
         
        
          CAPO III
          
       Interventi nel settore dei servizi sociali
          
          
          
            Art.  34
            
       Strutture ospedaliere
(programma 2.1.2.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa  carico  al capitolo 4418 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente aumentato di  lire  5.000 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  35
            
       Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici
(programma 2.1.4.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 4550 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  36
            
       Finanziamenti straordinari per interventi
nel settore socio - assistenziale
(programma 2.2.1.)
            
            
            
            
            
            
              2. A tal fine è  autorizzata  la  spesa  di  lire  1.100 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
              3. Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1989-1991  e  del  bilancio  per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 18 -  programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4759  (1.1.152.2.08.07)  con  la  denominazione  <<  Finanziamenti  straordinari  ai  Comuni  per  interventi  in materia socio - assistenziale  >> e con lo  stanziamento,  in termini di competenza, di lire 1.100  milioni  per   l' anno 1989.
            
            
            
            
            
            
              5. Il predetto onere di lire  50  milioni  fa  carico  al capitolo 4754 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene,  conseguentemente,  elevato  di  lire  50 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  37
            
       Strutture assistenziali
(programma 2.2.2.)
            
            
            
              1. Per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 3, e  3  della  
legge  regionale  14  dicembre  1987,  n.   44, relativamente  alle  strutture  specificatamente   destinate all' assistenza  degli  anziani,  è  autorizzata  la  spesa complessiva di lire 6.000 milioni suddivisa  in  ragione  di lire 4.000 milioni per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
 
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa  carico  al capitolo 4846 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  6.000 milioni, suddivisi in ragione  di  lire  4.000  milioni  per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
           
         
        
          CAPO IV
          
       Interventi nel settore della cultura
e della formazione professionale
          
          
          
            Art.  38
            
       Beni culturali
(programma 2.4.1.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni  fa carico  al capitolo 5432 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per  gli  anni 1989-1991 e del bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento  complessivo,  in termini  di  competenza,  viene  conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni,  suddivisi  in  ragione  di  lire  1.000 milioni per l' anno  1989  e  lire  500  milioni per l' anno 1990.
            
            
            
            
            
            
              4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 230 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1989  al 2008.
            
            
            
              5.    L' onere   complessivo   di   lire   690   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1989 al 1991, fa carico al  capitolo  5433  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991  e  del  bilancio  per   l' anno  1989,   il   cui stanziamento complessivo viene conseguentemente  elevato  di pari importo.
            
            
            
              6. Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1992  al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
            
            
            
              7.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere  a  favore  del  Comune  di  Udine  un  contributo ventennale annuo costante, nella misura del 7%  della  spesa di  lire  1  miliardo,  per  i  lavori  di  restauro  e   di sistemazione   dell' immobile  denominato  <<    Casa   della contadinanza  >>, facente parte del compendio del Castello di Udine.
            
            
            
              8. A tale fine è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 70 milioni.
            
            
            
              9. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
            
            
            
              10. Nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1989-1991  e  del  bilancio  per l' anno 1989, è istituito, alla Rubrica n. 19  -  programma 2.4.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5443 (2.1.232.5.06.29)  con  la  denominazione - <<  Contributo ventennale al Comune di Udine per  i  lavori di sistemazione  dell' immobile  denominato  <<   Casa  della contadinanza  >> e con lo stanziamento  complessivo  di  lire 210 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate  per gli anni dal 1989 al 1991.
            
            
            
              11. Le annualità autorizzate per gli anni  dal  1992  al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
            
            
            
              12.  Per  le  finalità  e  con  le  modalità   previste dall' 
articolo 46 della legge regionale 8  luglio  1987,  n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere al Comune di Aquileia un contributo  straordinario  di  lire 600 milioni. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600  milioni,  suddivisa  in  ragione  di  lire  100 milioni per l' anno 1989 e lire  500  milioni  per   l' anno 1990.
 
            
            
            
              13. Il predetto onere di lire 600 milioni  fa  carico  al capitolo 5502 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire  100  milioni per l'anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
           
          
          
          
            Art.  39
            
       Istituzione culturali e scientifiche
(programma 2.3.2.)
            
            
            
              1.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l' anno 1989, a favore del <<  Centro  internazionale  di scienze meccaniche  >> con sede in Udine,  per  le  finalità previste dall' 
articolo 43 della legge  regionale  8  luglio 1987, n. 19, e per la  ristrutturazione  e  la  manutenzione straordinaria di palazzo Mangilli.
 
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 300  milioni  fa  carico  al capitolo 5240 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1989-1991,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in  termini  di competenza, di lire 300 milioni  per   l' anno  1989;  nella denominazione  del  precitato   capitolo   5240,   dopo   la locuzione  <<   palazzo  del  Torso    >>   è   inserita   la locuzione <<  e del palazzo Mangilli  >>.
            
            
            
              3. Per le finalità previste  dall' 
articolo  5,  secondo comma,  della  legge  regionale  20  giugno  1983,  n.   62, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere  una sovvenzione annua all' Istituto regionale  cultura  istriana -  IRCI  di  Trieste  per  il  conseguimento  delle  proprie finalità  istituzionali  compresa     l' acquisizione,   la sistemazione e l' arredamento della relativa sede.
 
            
            
            
              4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  19 -  programma  2.3.2.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.6. - Sezione VI - il capitolo  5222  (2.1.162.2.06.06.) con  la denominazione <<  Sovvenzione annua  all' Istituto  regionale cultura istriana - IRCI  di  Trieste  per  il  conseguimento delle finalità istituzionali compresa  l' acquisizione,  la sistemazione e l' arredamento della relativa sede  >>  e  con lo stanziamento, in  termini  di  competenza,  di  lire  100 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
            
            
            
              6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  19 -  programma  2.3.2.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.6. - Sezione VI - il capitolo  5221  (2.1.162.2.06.06.) con  la denominazione <<  Sovvenzione annua all' Istituto sloveno  di ricerca -   SLORI    di Trieste per il  conseguimento  delle finalità istituzionali  >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 75 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
            
            
            
              8.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere  un  finanziamento  straordinario  di   lire   800 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  400  milioni  per ciascuno   degli    anni    1989    e    1980    a    favore dell' Associazione <<  Casa dello  studente  Antonio  Zanussi - Pordenone  >>, con sede  in  Pordenone,  per  le  opere  di sistemazione e ristrutturazione  del  complesso  della  Casa dello studente medesima.
            
            
            
              9. A tal fine nello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per   l' anno  1989  viene  istituito  alla  Rubrica  n.  19 - Programma 2.3.2. - spese  d' investimento  categoria  2.4. - sezione VI - il capitolo 5251  (2.1.242.5.06.06.)  con  la denominazione  <<   Finanziamento  straordinario   a   favore dell' Associazione <<  Casa dello  studente  Antonio  Zanussi - Pordenone  >> con  sede  in  Pordenone,  per  le  opere  di sistemazione e ristrutturazione  del  complesso  della  Casa dello studente medesima  >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  400  milioni  per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
            Note:
            
            
            
              1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
 
            
            
            
              2Integrata la disciplina del comma 5 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
 
           
          
          
          
            Art.  40
            
       Centri di formazione professionale
(programma 2.5.2.)
            
            
            
            
            
            
              2. L' onere complessivo di lire  2.000  milioni  per  gli anni 1989 e 1990 fa carico al capitolo 5920 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991  e  del  bilancio  per   l' anno  1989,   il   cui stanziamento,    in    termini    di    competenza,    viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per  ciascuno degli anni predetti; l' onere di lire  500  milioni  per  il 1991  fa  carico  al  medesimo  capitolo  a   fronte   dello stanziamento già iscritto a bilancio con 
legge regionale 30 gennaio 1989, n. 3.
 
            
            
            
            
            
            
              4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 5922 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente  elevato  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  41
            
       Acquisto di scuola - bus
(programma 1.5.5.)
            
            
            
            
            
            
              2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 300 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1989  al 1993.
            
            
            
              3.    L' onere   complessivo   di   lire   900   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1989 al 1991, fa carico al  capitolo  4005  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991  e  del  bilancio  per   l' anno  1989,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
            
            
            
              4. Le annualità autorizzate per gli  anni  1992  e  1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio  per gli anni medesimi.
           
         
        
          CAPO V
          
       Interventi nel settore dell' agricoltura
          
          
          
            Art.  42
            
       Indennità compensativa
in zone di montagna e svantaggiate
(programma 3.1.2.)
            
            
            
            
            
            
              2. Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1989-1991  e  del  bilancio  per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 23 -  programma 3.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X -   il   capitolo    6399    (2.1.234.3.10.10.)    con    la denominazione <<   Assegnazione  alle  Comunità  montane  di fondi  per  la  concessione  agli  imprenditori  singoli  od associati, alle cooperative, alle società semplici ed  alle società  di  persone  operanti  nel  settore  agricolo,  di un' indennità compensativa degli svantaggi naturali  insiti nei territori nei quali operano  >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500  milioni  per   l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  43
            
       Inserimento giovani in agricoltura
(programma 3.1.2.)
            
            
            
            
            
            
              2. A tal fine nello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  23 -  programma  3.1.2.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.6. - Sezione X - il capitolo  6336  (2.1.163.2.10.10.)  con  la denominazione <<  Contributi <<  una tantum   >>  a  titolo  di premio a favore di giovani che si  insediano  per  la  prima volta in una  azienda  agricola,  a  copertura  delle  spese generali  >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  44
            
            
            ( ABROGATO )
            
            
            Note:
            
            
            
              1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
           
          
          
          
            Art.  45
            
            
            ( ABROGATO )
            
            
            Note:
            
            
            
              1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991
 
            
            
            
              2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
           
          
          
          
            Art.  46
            
       Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa  carico  al capitolo 6604 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente  elevato  di  lire  4.000 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
           
          
          
          
            Art.  47
            
       Contributi straordinari
alle Associazioni provinciali allevatori
(programma 3.1.7.)
            
            
            
              1.  In  relazione  alla  peculiare  funzione  svolta  nel settore   zootecnico    dalle    Associazioni    provinciali allevatori, l' Amministrazione regionale  è  autorizzata  a erogare  a  favore   di   dette   associazioni   sovvenzioni straordinarie nell' anno  1989  fino  al  100%  della  spesa ammissibile per consentire   l' acquisto  o   l' ampliamento delle relative sedi.
            
            
            
              2. A tale fine  è  autorizzata  la  spesa  di  lire  400 milioni per l' anno 1989 e nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria  2.4. - Sezione X - il capitolo  6769  (2.1.243.3.10.10.)  con  la denominazione <<  Sovvenzioni straordinarie alle Associazioni provinciali allevatori per l' acquisto e l' ampliamento e la ristrutturazione  delle  relative   sedi    >>   e   con   lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400  milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  48
            
       Sostegno agli imprenditori agricoli
(programma 3.1.7.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire  40  milioni  fa  carico  al capitolo 6759 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  49
            
       Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
            
            
            
              1. Per le finalità previste dall' 
articolo 1 della legge regionale 11 novembre  1965,  n.  25,  come  sostituito  con l' 
articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982,  n.  66, modificato con  l' 
articolo  40  della  legge  regionale  23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con  l' 
articolo  17  della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30,  sono  autorizzati,  a decorrere, rispettivamente, dall' anno  1989  e   dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 4.000 milioni.
 
            
            
            
              2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l' anno 1989;
b) lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1990  al    1998;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 1999.
 
            
            
            
              3.   L' onere  complessivo  di   lire   20.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1989 al 1991, fa carico al  capitolo  7330  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991  e  del  bilancio  per   l' anno  1989,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
            
            
            
              4. Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1992  al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
           
          
          
          
            Art.  50
            
       Contributi in conto capitale
sugli investimenti delle imprese industriali
(programmi 3.2.2.  e 3.2.5.)
            
            
            
              1. Per le finalità  previste   dall' 
articolo  12  della legge regionale 23 luglio 1984, n.  30,  è  autorizzata  la spesa complessiva di lire 12.000 milioni per incentivi  agli investimenti delle imprese industriali, secondo la  seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n. 828;
b) lire 10.000 milioni per iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n. 828.
 
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 12.000 milioni fa carico  ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per   l' anno  1989,  i  cui  stanziamenti,  in  termini  di competenza,  vengono  conseguentemente   elevati   di   pari corrispondente importo:
a) al capitolo 7345 per l' importo di lire 2.000 milioni per    l' anno 1989, per gli  interventi  di  cui  al  comma  1,    lettera a);
b) al capitolo 7348  per   l' importo  complessivo  di  lire    10.000  milioni,  suddiviso  in  ragione  di  lire  5.000    milioni per ciascuno degli anni  1989  e  1990,  per  gli    interventi di cui al comma 1, lettera b).
 
            
            
            
            
            
            
              4. Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 7548 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
            
            
            
              6. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico  al capitolo 7351 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
           
          
          
          
            Art.  51
            
       Progetti di ricerca nel settore dell' informatica
(programma 3.2.4.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 7480 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.000 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  52
            
       Ripristino efficienza produttiva
Aziende danneggiate da calamità naturali
(programma 3.2.8.)
            
            
            
            
            
            
              2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 150 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1989  al 1998.
            
            
            
              3.    L' onere   complessivo   di   lire   450   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1989 e al 1991, fa carico al capitolo 7726  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991  e  del  bilancio  per   l' anno  1989,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
            
            
            
              4. Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1992  al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
           
         
        
          CAPO VII
          
       Interventi nel settore dell' artigianato e della cooperazione
          
          
          
            Art.  53
            
       Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
            
            
            
              1. Per le finalità previste dagli articoli 7 e  8  della 
legge  regionale  28  aprile  1978,  n.  30   e   successive modificazioni ed integrazioni, è  autorizzato,   nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
 
            
            
            
              2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1989  al 1993.
            
            
            
              3.   L' onere  complessivo   di   lire   3.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1989 al 1991, fa carico al  capitolo  8032  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991  e  del  bilancio  per   l' anno  1989,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
            
            
            
              4. Le annualità autorizzate per gli  anni  1992  e  1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio  per gli anni medesimi.
           
          
          
          
            Art.  54
            
       Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
            
            
            
              1. Per le finalità  previste   dall' 
articolo  12  della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal 
Capo I della legge  regionale  13  dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la  spesa  complessiva  di  lire 3.000 milioni per incentivi agli investimenti delle  imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n. 828;
b) lire 1.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n. 828.
 
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa  carico  ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per   l' anno  1989,  i  cui  stanziamenti,  in  termini  di competenza,  vengono  conseguentemente   elevati   di   pari corrispondente importo:
a) al capitolo 8035 per l' importo di lire 2.000 milioni per    l' anno 1989, per gli  interventi  di  cui  al  comma  1,    lettera a);
b) al capitolo 8037 per l' importo di lire 1.000 milioni per    l' anno 1989, per gli  interventi  di  cui  al  comma  1,    lettera b).
 
            
            
            
            
            
            
              4. Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 8040 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
            
            
            
              6. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa  carico  al capitolo 8042 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente  elevato  di  lire  1.500 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  55
            
       Interventi a favore della cooperazione
(programma 3.3.3.)
            
            
            
              1.   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   ad integrare lo speciale fondo  di  dotazione  -  istituito  ai sensi dell' 
articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 - del Consorzio regionale  garanzia  fidi - finanziaria regionale della cooperazione -  Soc.  coop.  a r.l.,  con  l' ulteriore finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1989.
 
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 8112 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
              3. In relazione  al  disposto  di  cui  al  comma  1,  la denominazione del capitolo 8112 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 viene  così  modificata: <<  Finanziamento straordinario al Consorzio  regionale garanzia fidi - finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop. a   r.l.   per  l' integrazione   dello  speciale  fondo  di dotazione, istituito ai sensi dell' 
articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32  >>.
 
            
            
            
            
            
            
            Note:
            
            
            
              1Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
            
            
            
              2Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
           
         
        
          CAPO VIII
          
       Interventi nel settore del commercio e del turismo
          
          
          
            Art.  56
            
       Contributi pluriennali agli operatori commerciali
(programma 3.4.2.)
            
            
            
              1. Per le finalità  previste  dalla  
legge  regionale  8 aprile  1982,  n.  25,   e   successive   modificazioni   ed integrazioni, è autorizzato nell' anno 1989, il  limite  di impegno di lire 500 milioni.
 
            
            
            
              2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 500 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1989  al 1998.
            
            
            
              3.   L' onere  complessivo   di   lire   1.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1989 al 1991, fa carico al  capitolo  8297  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
            
            
            
              4. Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1992  al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
           
          
          
          
            Art.  57
            
       Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
            
            
            
            
            
            
              2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 500 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1989  al 1993.
            
            
            
              3.   L' onere  complessivo   di   lire   1.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1989 al 1991, fa carico al  capitolo  8308  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
            
            
            
              4. Le annualità autorizzate per gli  anni  1992  e  1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio  per gli anni medesimi.
           
          
          
          
            Art.  58
            
       Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
            
            
            
              1. Per la concessione di un contributo a  favore  dei  <<  Fondi rischi  >>, costituiti ai sensi dell' articolo 1 del la 
legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, dai Consorzi  garanzia fidi tra le imprese commerciali, è autorizzata la spesa  di lire 400 milioni per l' anno 1989.
 
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 400  milioni  fa  carico  al capitolo 8294 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  400 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  59
            
       Centri commerciali
(programmi 3.4.1. e  1.5.3.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 300  milioni  fa  carico  al capitolo 8221 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  300 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
              3.  Per  le  finalità  e  con  le   modalità   previste dall' 
articolo 24 della legge regionale 8  luglio  1987,  n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere un finanziamento  straordinario  di  lire  300  milioni  per l' anno  1989  a  favore  della  <<   Stazioni  doganali   ed autoportuali di Gorizia - SDAG  >> - Società per azioni  con sede in Gorizia.
 
            
            
            
              4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  14 -  programma  1.5.3.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.6. - Sezione IX - il capitolo  3830  (2.1.163.2.09.18)  con  la denominazione <<   Finanziamento  straordinario  alla    SDAG -  SpA   - di Gorizia per le spese di primo impianto per  il funzionamento della Stazione confinaria  dell' Autoporto  di S. Andrea a Gorizia  >> e con lo stanziamento, in termini  di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  60
            
       Centro di documentazione
per il commercio internazionale del legno
(programma 3.4.1.)
            
            
            
              1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nel 1989 al <<  Centro di  documentazione  per  il  commercio internazionale del legno   >>  di  Trieste,  una  sovvenzione straordinaria di lire 400 milioni, da utilizzare a fronte di oneri derivanti dall' attività statutaria ed in particolare per il ripiano del disavanzo patrimoniale, risultante  dalla dichiarazione del Collegio sindacale resa in conformità  al bilancio d' esercizio del  1988,  ed  a  rinunciare  per  le medesime finalità al recupero, della quota dei  contributi, erogati nell' anno 1988, ai sensi dell' 
art. 1,  lettera  a) della legge regionale 15 aprile 1971, n. 14,  corrispondente all' avanzo finanziario.
 
            
            
            
              2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l' anno 1989 la spesa di lire 400 milioni  ed  è  istituito nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1989-1991  e  del  bilancio  per l' anno 1989 -  nella  Rubrica  n.  26  -  programma  3.4.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il  capitolo 8204 (1.1.163.2.10.25) con la denominazione  <<   Sovvenzione straordinaria  al  <<   Centro  di  documentazione   per   il commercio internazionale del legno  >> di Trieste  >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  61
            
       Attività inerenti ai campionati del mondo di calcio
<<  Udine 90  >>
(programma 3.4.3.)
            
            
            
              1. Nel quadro delle finalità previste  dall' 
articolo  1 della   legge   regionale   8   giugno    1988,    n.    40, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società per la promozione  e  valorizzazione  di  attività connesse ai  Campionati  mondiali  di  calcio  del  1990  in Udine <<  Udine  90  >>, un finanziamento straordinario per le attività di informazione,  assistenza  e  supporto  tecnico - logistico da svolgersi da parte della Società medesima in occasione dei campionati del 1990. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di  lire  2.000  milioni  suddivisa  in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
 
            
            
            
              2. Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1989-1991  e  del  bilancio  per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 26 -  programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione  X  -  il capitolo 8361 (2.1.156.2.10.24.)  con  la  denominazione  <<  Finanziamento straordinario alla Società per la  promozione e la valorizzazione  di  attività  connesse  ai  campionati mondiali di calcio in Udine <<  Udine 90  >>  per le attività di   informazione,    assistenza    e    supporto    tecnico -  logistico   >>  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 2.000 milioni, suddivisi in  ragione  di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
           
          
          
          
            Art.  62
            
       Contributi pluriennali a favore delle strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
            
            
            
            
            
            
              2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1989  al 2008.
            
            
            
              3.   L' onere  complessivo   di   lire   6.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1989 al 1991, fa carico al  capitolo  8432  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991  e  del  bilancio  per   l' anno  1989,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
            
            
            
              4. Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1992  al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
           
          
          
          
            Art.  63
            
       Contributi a favore delle strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 8437 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  64
            
       Interventi per strutture turistiche nei territori montani
(programma 3.4.4.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni, fa carico  al capitolo 8439 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente  elevato  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
            
            
            
              4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni  fa  carico al capitolo 8440 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente  elevato  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  65
            
       Palazzo del ghiaccio del Piancavallo
(programma 3.4.5.)
            
            
            
              1.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere all' Azienda autonoma di soggiorno  e  turismo  di Piancavallo - Cellina - Livenza, contributi straordinari nel limite massimo di lire 850 milioni per l' anno 1989  per  il finanziamento di tutte le opere eseguite o da eseguirsi  per la  completa  realizzazione  del  Palazzo  del  ghiaccio  di Piancavallo e annessa foresteria.
            
            
            
              2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  26 - programma 3.4.5. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione X - il  capitolo  8533  (2.1.235.5.10.13)  con  la denominazione  <<   Contributo  straordinario    all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo  di  Piancavallo  -  Cellina - Livenza per le  opere  eseguite  o  da  eseguirsi  per  la completa  realizzazione  del   Palazzo   del   ghiaccio   di Piancavallo e annessa foresteria  >> e con  lo  stanziamento, in termini di competenza, di lire 850 milioni  per   l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  66
            
       Manutenzione straordinaria degli impianti a fune
(programma 3.4.5.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 2.700 milioni fa  carico  al capitolo 8528 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  2.700 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  67
            
       Ripiano disavanzi
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
(programma 3.4.3.)
            
            
            
              1.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Friuli - Venezia Giulia  finanziamenti  straordinari  al fine di ripianare i disavanzi di  amministrazione  accertati al 31 dicembre 1988. A tale fine è autorizzata la spesa  di lire 2.300 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
              2. Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1989-1991  e  del  bilancio  per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 26 -  programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione  X  -  il capitolo 8366 (2.1.155.2.10.24.)  con  la  denominazione  <<  Finanziamento straordinario alle aziende di cura,  soggiorno e turismo del Friuli - Venezia Giulia  per  il  ripiano  dei disavanzi  accertati  al  31  dicembre  1988   >>  e  con  lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  2.300 milioni per l' anno 1989.
           
         
        
          CAPO IX
          
       Interventi nel settore dei traffici
          
          
          
            Art.  68
            
       Contributi alle imprese operanti nel settore dei traffici
(programmi 1.5.2.  e 1.5.4.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni  fa carico  al capitolo 3786 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.000 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
            
            
            
              4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 250 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1989  al 1993.
            
            
            
              5.    L' onere   complessivo   di   lire   750   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1989 al 1991, fa carico al  capitolo  3921  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991  e  del  bilancio  per   l' anno  1989,   il   cui stanziamento viene conseguente elevato di pari importo.
            
            
            
              6. Le annualità autorizzate per gli  anni  1992  e  1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio  per gli anni medesimi.
           
          
          
          
            Art.  69
            
       Contributi pluriennali alle imprese
operanti nel settore dei traffici
(programma 1.5.4.)
            
            
            
            
            
            
              2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 200 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1989  al 1998.
            
            
            
              3.    L' onere   complessivo   di   lire   600   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1989 al 1991, fa carico al  capitolo  3923  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991  e  del  bilancio  per   l' anno  1989,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
            
            
            
              4. Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1992  al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
           
         
        
          CAPO XI
          
       Trasferimenti agli enti locali
          
          
          
            Art.  73
            
            
            
            
              1. In attuazione della 
legge regionale 9 marzo  1988,  n. 10, e con le modalità in essa previste   all' articolo  66, commi 2 e  3,  viene  assegnata,  per   l' anno  1989,  alla Comunità collinare del Friuli la somma di lire 150  milioni per lo svolgimento, nel relativo territorio, delle  funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 45, comma 1, lettera  b), in materia di fiere, mostre, mercati e  convegni  nel  campo agricolo e zootecnico e dell' articolo 53, commi 1 e  2,  in materia di viabilità forestale.
 
            
            
            
            
            
            
              3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è  autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
              4. Il predetto onere di lire 350  milioni  fa  carico  al capitolo 1773 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  350 milioni per l' anno 1989. Nella denominazione del  precitato capitolo 1773 la locuzione <<  e alle  Comunità  montane   >> viene sostituita dalla locuzione << , alle Comunità  montane e alla Comunità collinare del Friuli  >>.
           
          
          
          
            Art.  74
            
       Finanziamenti straordinari a Comuni
(programmi 1.4.2.  e 0.6.2.)
            
            
            
              1.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere a favore del Comune di Pordenone un  finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l' anno 1989, per la realizzazione di strutture e di iniziative nei settori della cultura, dei servizi sociali  e  dello  sport,  nonché  per altre attività istituzionali.
            
            
            
              2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3390 (2.1.232.3.08.15.) con  la denominazione <<  Finanziamento straordinario  al  Comune  di Pordenone per la realizzazione di strutture e di  iniziative nei settori della  cultura,  dei  servizi  sociali  e  dello sport, nonché per altre attività istituzionali  >> e con lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  3.000 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
              3.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere  a  favore  del   Comune   di   San   Quirino   un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991, per l' urbanizzazione dell' area  industriale, e per la realizzazione di opere di competenza comunale.
            
            
            
              4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3391 (2.1.232.3.08.26.) con  la denominazione <<  Finanziamento straordinario  al  Comune  di San Quirino per l' urbanizzazione dell' area industriale,  e per la realizzazione di opere di competenza  comunale   >>  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione  di  lire  1.000  milioni  per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
            
            
            
              5.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere a favore del Comune  di  San  Pier   d' Isonzo  un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per  l' anno 1989, per la realizzazione di opere di competenza comunale.
            
            
            
              6. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  13 - programma 1.4.2. - spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3392 (2.1.232.3.08.15.) con  la denominazione <<  Finanziamento straordinario  al  Comune  di San  Pier   d' Isonzo  per  la  realizzazione  di  opere  di competenza comunale  >> e con lo stanziamento, in termini  di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
              7.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere a favore del Comune di Cividale  un  finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1989,  per  la realizzazione di opere ed  altre  iniziative  di  competenza comunale  da  effettuarsi  in  occasione  della  mostra  dei Longobardi.
            
            
            
              8. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3393 (2.1.232.3.08.15.) con  la denominazione <<  Finanziamento straordinario  al  Comune  di Cividale per la realizzazione di opere ed  altre  iniziative di competenza comunale da  effettuarsi  in  occasione  della mostra dei Longobardi  >> e con lo stanziamento,  in  termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.
            
            
            
              9.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere al costituendo <<  Consorzio parco  fluviale  dello Stella >>, una sovvenzione di lire 50 milioni nell' anno 1989 per le spese di impianto e di avvio  del  Consorzio  stesso. Tale  sovvenzione  potrà  essere  erogata  in     un' unica soluzione  ed  in  via  anticipata,  salvo   l' obbligo   di rendicontazione  nei  termini  che  verranno  stabiliti  nel decreto di concessione.
            
            
            
              10. A tale fine, nello stato di  previsione  della  spesa del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1989-1991  e  del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n.  8 -  programma  0.6.2.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.5. - Sezione VIII - il capitolo 1750 (2.1.154.2.08.29.) con  la denominazione <<  Sovvenzione al <<  Consorzio parco  fluviale dello Stella  >> per le spese di impianto e di avvio  >> e con lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  50 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  75
            
       Comunità montana delle Valli del Torre
(programma 0.7.1.)
            
            
            
              1.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere alla Comunità montana delle Valli  del  Torre  un finanziamento straordinario di lire 900 milioni   nell' anno 1989  per   il   perseguimento   delle   proprie   finalità istituzionali e per la prestazione dei servizi consortili.
            
            
            
              2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per   l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  6 -  programma  0.7.1.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.5. - Sezione XI - il capitolo  962  (1.1.154.2.11.31.)  con  la denominazione <<  Finanziamento straordinario alla  Comunità montana della Valli del Torre  per  il  perseguimento  delle proprie finalità istituzionali e  per  la  prestazione  dei servizi consortili  >> e con lo stanziamento, in  termini  di competenza, di lire 900 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  76
            
       Censimento della circolazione sulle strade provinciali
(programma 0.5.1.)
            
            
            
              1.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a sostenere nel 1989 la  spesa  di  lire  850  milioni  per il rimborso  alle  Amministrazioni  provinciali  gli  oneri  da queste sostenuti per l' effettuazione  del  censimento  1986 della circolazione sulle strade provinciali.
            
            
            
              2. Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1989-1991  e  del  bilancio  per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 14 -  programma 0.5.1. - spese correnti - categoria 1.5. - Sezione IX  -  il capitolo 3601 (2.1.153.2.10.17.)  con  la  denominazione  <<  Rimborso alle Amministrazioni  provinciali  degli  oneri  da queste sostenuti per l' effettuazione  del  censimento  1986 della circolazione sulle strade  provinciali   >>  e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 850  milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  77
            
       Rimborso ai comuni per interventi assistenziali
(programma 2.2.1.)
            
            
            
            
            
            
              2.  I  rimborsi  saranno  concessi  su  presentazione  di apposita domanda, corredata  da  un  prospetto  dimostrativo delle spese sostenute e dal conto  consuntivo  per   l' anno 1986.
            
            
            
              3. Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1989-1991  e  del  bilancio  per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 18 -  programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo  4760 (1.1.152.2.08.07)  con  la  denominazione  <<  Rimborso ai Comuni delle spese sostenute nell' anno 1986 per l' erogazione   di   assegni   integrativi   agli   invalidi civili  >> e con lo stanziamento, in termini  di  competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
           
          
          
          
            Art.  78
            
       Consorzi di bonifica montana
(programma 0.7.1.)
            
            
            
            
            
            
              2. Il predetto onere di lire 2.700 milioni fa  carico  al capitolo 984 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  2.700 milioni per l' anno 1989.