LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Capo X del Titolo II abrogato da art. 30, comma 1, lettera w), L. R. 10/2012
TITOLO I
 VARIAZIONI
AL BILANCIO PLURIENNALE 1989- 1991
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1989
Art. 1
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
 
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 3
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 4
 
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 17, nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << D >>.
Art. 5
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' anno 1989 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << E >>.
Art. 6
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 viene istituito il capitolo 1077 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << A >>.
Art. 7
 
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 vengono istituiti i capitoli 1746, 2932 e 2933 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.
Art. 8
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 vengono istituiti i capitoli 498 e 502 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 9
 
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 vengono istituiti i capitoli 3926, 3927, 4358, 6398, 6770, 7971, 7972, 7973 e 8365, con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 10
 
1. Il capitolo 1746 viene inserito nell' elenco n. 2 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e al bilancio per l' anno 1989.
Art. 11
 
1. La classificazione dei sottoelencati capitoli viene modificata come di seguito specificato:
cap. 2752: Titolo II - Categoria 2.2.
cap. 2754: Titolo II - Categoria 2.3.

2. Il codice di finanza regionale dei sottoelencati capitoli viene modificato come di seguito specificato:
cap. 2752: 2.1.220.5.04.29
cap. 2754: 2.1.232.5.04.29
cap. 7969: 2.1.243.5.10.32
cap. 7970: 2.1.243.5.10.32

Art. 12
 
1. I capitoli 2932 e 2933 vengono inseriti nell' elenco n. 2 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e al bilancio per l' anno 1989.
Art. 13
 
1. Il capitolo 3100 rimane iscritto all' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e al bilancio per l' anno 1989.
Art. 14
 
1. I capitoli 2833, 3007, 3698, 5564, 8354, 8480, 8481 e 8506 vengono eliminati dall' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e al bilancio per l' anno 1989.
Art. 15
 
1. Il capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 viene trasferito dalla Rubrica n. 13 alla Rubrica n. 27 e dal programma 1.4.1. al programma 4.1.1.
2. Il capitolo 4990 del precitato stato di previsione viene trasferito dalla Rubrica n. 18 alla Rubrica n. 17.
Art. 16
 
1. Il limite di impegno di lire 332.000.000, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, iscritto nel bilancio regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 797 dell' 11 settembre 1978, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, già ridotto di lire 320.225.840 a decorrere dall' anno 1986 con l' articolo 16, quinto comma, della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, viene ulteriormente ridotto di lire 7.934.260 a decorrere dall' anno 1989, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.
2. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1989 al 1997, vengono ridotte di lire 7.934.260 per ciascuno degli anni medesimi.
3. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 23.802.780, suddiviso in ragione di lire 7.934.260 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
4. Le riduzioni relative agli anni dal 1992 al 1997 graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. La spesa complessiva di lire 12.869.209.428, suddivisa in ragione di lire 1.356.723.492 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1997, di lire 509.065.000 per l' anno 1998, di lire 105.376.000 per l' anno 1999 e di lire 44.257.000 per l' anno 2000, autorizzata con l' articolo 17 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, in relazione all' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed iscritta sui capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, viene ridotta di complessive lire 13.156.000, suddivise in ragione di lire 1.138.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1999 e di lire 638.000 per l' anno 2000, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.
6. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 3.414.000, suddiviso in ragione di lire 1.138.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
7. Le riduzioni relative agli anni dal 1992 al 2000 graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 18
 Assunzione mutui per l' attuazione di interventi
nel settore delle opere acquedottistiche
(programma 1.1.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1989, ai sensi dell' articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, appositi mutui di complessive lire 7.000 milioni da destinare all' esecuzione delle seguenti opere acquedottistiche per gli importi singolarmente sottoindicati:
a) realizzazione di opere acquedottistiche nella destra Tagliamento per lire 6.077.500.000;
b) realizzazione e completamento di opere acquedottistiche nella zona del Basso Friuli per lire 922.500.000.

2. Per l' acquisizione del ricavo dei mutui di cui al comma 1, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, al Titolo V, Categoria 5.1., viene istituito il capitolo 1657 (5.1.0.) con la denominazione: << Ricavo derivante dai mutui assentiti ai sensi dell' articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per l' anno 1989.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, sono istituiti alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 2329 (2.1.210.3.08.16.) con la denominazione: << Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella destra Tagliamento finanziate con contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.077.500.000 per l' anno 1989;
b) capitolo 2330 (2.1.210.3.08.16) con la denominazione: << Spese per la progettazione, la realizzazione ed il completamento di opere acquedottistiche nella zona del Basso Friuli finanziate con contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 922.500.000 per l' anno 1989.

Art. 19
 
1. Alla copertura della spesa di lire 218.740.250.000 - relativa all' anno 1989 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (art. 2 - lire 73.615.500.000) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II e con l' articolo 83, (lire 145.124.750.000), si provvede:
a) per lire 3.190 milioni, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >>;
b) per lire 1.419 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 2841 - lire 229 milioni;
- capitolo 2927 - lire 380 milioni;
- capitolo 6288 - lire 508 milioni;
- capitolo 6290 - lire 63 milioni;
- capitolo 6292 - lire 169 milioni;
- capitolo 6294 - lire 70 milioni;
c) per lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 - Rubrica n. 28 - Partita n. 1;
d) per le restanti lire 213.131.250.000, con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l' esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989.

2. Alla copertura della maggiore spesa di lire 36.426.500.000 per l' anno 1990, prevista dagli articoli 21, 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 61, 62, 68, 69, 70, 72, 74 e 83, si provvede:
a) per lire 1.000 milioni, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >>;
b) per lire 30.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 per le somme sottospecificate:
- lire 20.000 milioni dalla Rubrica n. 28 - Partita n. 3;
- lire 10.000 milioni dalla Rubrica n. 28 - Partita n. 5;
c) per lire 5.426.500.000, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 2).

3. Alla copertura della maggior spesa di lire 18.526.250.000 per l' anno 1991 prevista dagli articoli 21, 28, 32, 33, 38, 41, 49, 52, 53, 56, 57, 62, 68, 69, 72, 74 e 83 si provvede:
a) per lire 10.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 - Rubrica n. 28 - Partita n. 5;
b) per lire 8.526.250.000 con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 2).

TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE DI NUOVE
O MAGGIORI SPESE
CAPO I
 Interventi per la salvaguardia dell' ambiente
Art. 20
 Finanziamenti alle Province
in materia di inquinamento atmosferico ed acustico
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 giugno 1986, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 21
 Acquedotti e fognature
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 2313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 è autorizzata la spesa di lire 18.750 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 18.750 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 18.750 milioni per l' anno 1989.
7. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1989.
8. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 700 milioni per l' anno 1989.
9. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni per l' anno 1989.
10. Il predetto onere di lire 2.100 milioni fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.100 milioni per l' anno 1989.
Art. 22
 Piani provinciali di smaltimento rifiuti
(programma 1.1.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti destinati alla copertura degli oneri conseguenti alla predisposizione dei Piani provinciali previsti dal comma 1, lettera a), dell' articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, così come sostituito con l' articolo 22 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.
2. Le domande, intese ad ottenere i precitati finanziamenti, devono essere presentate, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell' ambiente, corredate dal relativo preventivo di spesa. I finanziamenti sono concessi ed erogati in un' unica soluzione ed in via anticipata.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2397 (2.1.233.3.08.16.) con la denominazione << Finanziamenti alle Amministrazioni provinciali per la predisposizione dei Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.
Art. 23
 Smaltimento rifiuti
(programma 1.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 10.000 milioni per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
Art. 24
 Distribuzione gas metano
(programma 1.1.4.)
1. Per le finalità previste dalla lettera b) dell' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 12.000 milioni fa carico al capitolo 2445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 12.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 25
 Catasto delle opere di sistemazione idraulico - forestale
(programma 1.3.3.)
1. Per gli interventi previsti dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1989.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.3. - spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 3012 (2.1.210.5.10.11) con la denominazione << Spese per l' attuazione del catasto delle opere di sistemazione idraulico - forestale - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1989.
Art. 26
 Parchi urbani e verde attrezzato
(programma 1.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10, secondo comma, della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, è autorizzata la spesa di lire 611 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 611 milioni fa carico al capitolo 2121 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 611 milioni per l' anno 1989.
CAPO II
 Interventi nel settore del territorio
Art. 27
 Contributi ai Comuni per i piani di recupero edilizio
(programma 1.4.1.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 3, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, determinato in lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 28
 Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 29
 Fondo regionale per interventi di edilizia residenziale
a favore degli IACP
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità dell' articolo 80 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzata - a favore degli IACP - la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di pari importo per l' anno 1989.
Art. 30
 Opere di viabilità di interesse regionale
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3707 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 31
 Porti minori e navigazione interna
(programma 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, escluse quelle indicate dal comma 4 dell' articolo 41 della legge regionale medesima, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1989.
Art. 32
 Impianti sportivi
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Udine un contributo annuo costante ventennale per la realizzazione di un idoneo impianto di illuminazione e di opere di adeguamento dello stadio << Friuli >> di Udine in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 400 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6136 (2.1.232.5.08.09) con la denominazione << Contributo ventennale al Comune di Udine per dotare lo stadio << Friuli >> di un idoneo impianto di illuminazione e per la realizzazione di opere di adeguamento in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con l' articolo 26, primo e secondo comma, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1989.
7. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1989.
8. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 37, quinto comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6134 (2.1.232.3.08.09.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Trieste a titolo di concorso nella spesa necessaria a dotare la città di uno stadio adeguato >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 per la sistemazione del Palazzetto dello sport.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6135 (2.1.232.3.08.09) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Gorizia per la sistemazione del Palazzetto dello sport >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
12. Per le finalità previste dall' articolo 50, decimo comma, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
13. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
14. Per le finalità previste dall' articolo 50, quattordicesimo comma, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
15. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
16. Le sovvenzioni previste ai commi 12 e 14 verranno concesse ed erogate con le modalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1984, n. 24.
Art. 33
 Impianti sportivi di interesse locale
(programma 2.4.4.)
1. Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6123 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per gli interventi previsti dal combinato disposto del primo comma, lettera a), e del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1989.
7. Per gli interventi previsti dal combinato disposto del primo comma, lettera b), e del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 100 milioni.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
9. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6128 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. Per gli interventi previsti dall' articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 100 milioni.
12. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
13. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6129 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO III
 Interventi nel settore dei servizi sociali
Art. 34
 Strutture ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente aumentato di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 35
 Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici
(programma 2.1.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1989.
Art. 36
 Finanziamenti straordinari per interventi
nel settore socio - assistenziale
(programma 2.2.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni finanziamenti straordinari nell' anno 1989 per l' effettuazione degli interventi socio - assistenziali previsti dall' articolo 19, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, così come modificato dall' articolo 93, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l' anno 1989.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4759 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Finanziamenti straordinari ai Comuni per interventi in materia socio - assistenziale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni per l' anno 1989.
4. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1989.
5. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 4754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 50 milioni per l' anno 1989.
Art. 37
 Strutture assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
CAPO IV
 Interventi nel settore della cultura
e della formazione professionale
Art. 38
 Beni culturali
(programma 2.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 230 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 230 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
5. L' onere complessivo di lire 690 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di pari importo.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Udine un contributo ventennale annuo costante, nella misura del 7% della spesa di lire 1 miliardo, per i lavori di restauro e di sistemazione dell' immobile denominato << Casa della contadinanza >>, facente parte del compendio del Castello di Udine.
8. A tale fine è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 70 milioni.
9. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito, alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5443 (2.1.232.5.06.29) con la denominazione - << Contributo ventennale al Comune di Udine per i lavori di sistemazione dell' immobile denominato << Casa della contadinanza >> e con lo stanziamento complessivo di lire 210 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 46 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo straordinario di lire 600 milioni. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
13. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 5502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
Art. 39
 Istituzione culturali e scientifiche
(programma 2.3.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l' anno 1989, a favore del << Centro internazionale di scienze meccaniche >> con sede in Udine, per le finalità previste dall' articolo 43 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, e per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di palazzo Mangilli.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1989; nella denominazione del precitato capitolo 5240, dopo la locuzione << palazzo del Torso >> è inserita la locuzione << e del palazzo Mangilli >>.
3. Per le finalità previste dall' articolo 5, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione annua all' Istituto regionale cultura istriana - IRCI di Trieste per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali compresa l' acquisizione, la sistemazione e l' arredamento della relativa sede.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5222 (2.1.162.2.06.06.) con la denominazione << Sovvenzione annua all' Istituto regionale cultura istriana - IRCI di Trieste per il conseguimento delle finalità istituzionali compresa l' acquisizione, la sistemazione e l' arredamento della relativa sede >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione annua all' Istituto sloveno di ricerca - SLORI di Trieste per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5221 (2.1.162.2.06.06.) con la denominazione << Sovvenzione annua all' Istituto sloveno di ricerca - SLORI di Trieste per il conseguimento delle finalità istituzionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 75 milioni per l' anno 1989.
7. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5221 e 5222 vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
8. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1980 a favore dell' Associazione << Casa dello studente Antonio Zanussi - Pordenone >>, con sede in Pordenone, per le opere di sistemazione e ristrutturazione del complesso della Casa dello studente medesima.
9. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 viene istituito alla Rubrica n. 19 - Programma 2.3.2. - spese d' investimento categoria 2.4. - sezione VI - il capitolo 5251 (2.1.242.5.06.06.) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore dell' Associazione << Casa dello studente Antonio Zanussi - Pordenone >> con sede in Pordenone, per le opere di sistemazione e ristrutturazione del complesso della Casa dello studente medesima >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
2Integrata la disciplina del comma 5 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
Art. 40
 Centri di formazione professionale
(programma 2.5.2.)
1. Per la finalità prevista dall' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, e lire 500 milioni per l' anno 1991.
2. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni per gli anni 1989 e 1990 fa carico al capitolo 5920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni predetti; l' onere di lire 500 milioni per il 1991 fa carico al medesimo capitolo a fronte dello stanziamento già iscritto a bilancio con legge regionale 30 gennaio 1989, n. 3.
3. Per le finalità previste dall' articolo 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 41
 Acquisto di scuola - bus
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO V
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 42
 Indennità compensativa
in zone di montagna e svantaggiate
(programma 3.1.2.)
1. Per la concessione dell' indennità compensativa di cui al Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6399 (2.1.234.3.10.10.) con la denominazione << Assegnazione alle Comunità montane di fondi per la concessione agli imprenditori singoli od associati, alle cooperative, alle società semplici ed alle società di persone operanti nel settore agricolo, di un' indennità compensativa degli svantaggi naturali insiti nei territori nei quali operano >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
Art. 43
 Inserimento giovani in agricoltura
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6336 (2.1.163.2.10.10.) con la denominazione << Contributi << una tantum >> a titolo di premio a favore di giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, a copertura delle spese generali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 46
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 4.000 milioni per l' anno 1989.
3. I rientri previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 47
 Contributi straordinari
alle Associazioni provinciali allevatori
(programma 3.1.7.)
1. In relazione alla peculiare funzione svolta nel settore zootecnico dalle Associazioni provinciali allevatori, l' Amministrazione regionale è autorizzata a erogare a favore di dette associazioni sovvenzioni straordinarie nell' anno 1989 fino al 100% della spesa ammissibile per consentire l' acquisto o l' ampliamento delle relative sedi.
2. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1989 e nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6769 (2.1.243.3.10.10.) con la denominazione << Sovvenzioni straordinarie alle Associazioni provinciali allevatori per l' acquisto e l' ampliamento e la ristrutturazione delle relative sedi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1989.
Art. 48
 Sostegno agli imprenditori agricoli
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 40 milioni fa carico al capitolo 6759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 49
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989 e dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 4.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l' anno 1989;
b) lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1998;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 1999.

3. L' onere complessivo di lire 20.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 50
 Contributi in conto capitale
sugli investimenti delle imprese industriali
(programmi 3.2.2. e 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese industriali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 10.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Il predetto onere di lire 12.000 milioni fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, i cui stanziamenti, in termini di competenza, vengono conseguentemente elevati di pari corrispondente importo:
a) al capitolo 7345 per l' importo di lire 2.000 milioni per l' anno 1989, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) al capitolo 7348 per l' importo complessivo di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b).

3. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7548 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
6. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
Art. 51
 Progetti di ricerca nel settore dell' informatica
(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 52
 Ripristino efficienza produttiva
Aziende danneggiate da calamità naturali
(programma 3.2.8.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1989, un limite di impegno di lire 150 milioni per il settore dell' industria.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
3. L' onere complessivo di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 e al 1991, fa carico al capitolo 7726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO VII
 Interventi nel settore dell' artigianato e della cooperazione
Art. 53
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 54
 Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, i cui stanziamenti, in termini di competenza, vengono conseguentemente elevati di pari corrispondente importo:
a) al capitolo 8035 per l' importo di lire 2.000 milioni per l' anno 1989, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) al capitolo 8037 per l' importo di lire 1.000 milioni per l' anno 1989, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b).

3. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, così come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, nel settore dell' artigianato, la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
Art. 55
 Interventi a favore della cooperazione
(programma 3.3.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione - istituito ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 - del Consorzio regionale garanzia fidi - finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop. a r.l., con l' ulteriore finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1989.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, la denominazione del capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 viene così modificata: << Finanziamento straordinario al Consorzio regionale garanzia fidi - finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop. a r.l. per l' integrazione dello speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 >>.
4. 
( ABROGATO )
(1)
5. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO VIII
 Interventi nel settore del commercio e del turismo
Art. 56
 Contributi pluriennali agli operatori commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 57
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 58
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >>, costituiti ai sensi dell' articolo 1 del la legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, dai Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni per l' anno 1989.
Art. 59
 Centri commerciali
(programmi 3.4.1. e 1.5.3.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1989.
3. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 24 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l' anno 1989 a favore della << Stazioni doganali ed autoportuali di Gorizia - SDAG >> - Società per azioni con sede in Gorizia.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione IX - il capitolo 3830 (2.1.163.2.09.18) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla SDAG - SpA - di Gorizia per le spese di primo impianto per il funzionamento della Stazione confinaria dell' Autoporto di S. Andrea a Gorizia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1989.
Art. 60
 Centro di documentazione
per il commercio internazionale del legno
(programma 3.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nel 1989 al << Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno >> di Trieste, una sovvenzione straordinaria di lire 400 milioni, da utilizzare a fronte di oneri derivanti dall' attività statutaria ed in particolare per il ripiano del disavanzo patrimoniale, risultante dalla dichiarazione del Collegio sindacale resa in conformità al bilancio d' esercizio del 1988, ed a rinunciare per le medesime finalità al recupero, della quota dei contributi, erogati nell' anno 1988, ai sensi dell' art. 1, lettera a) della legge regionale 15 aprile 1971, n. 14, corrispondente all' avanzo finanziario.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l' anno 1989 la spesa di lire 400 milioni ed è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 - nella Rubrica n. 26 - programma 3.4.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8204 (1.1.163.2.10.25) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria al << Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno >> di Trieste >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l' anno 1989.
Art. 61
 Attività inerenti ai campionati del mondo di calcio
<< Udine 90 >>
(programma 3.4.3.)
1. Nel quadro delle finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1988, n. 40, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società per la promozione e valorizzazione di attività connesse ai Campionati mondiali di calcio del 1990 in Udine << Udine 90 >>, un finanziamento straordinario per le attività di informazione, assistenza e supporto tecnico - logistico da svolgersi da parte della Società medesima in occasione dei campionati del 1990. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 8361 (2.1.156.2.10.24.) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Società per la promozione e la valorizzazione di attività connesse ai campionati mondiali di calcio in Udine << Udine 90 >> per le attività di informazione, assistenza e supporto tecnico - logistico >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
Art. 62
 Contributi pluriennali a favore delle strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42 è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 63
 Contributi a favore delle strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1989.
Art. 64
 Interventi per strutture turistiche nei territori montani
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale n. 35/1987.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni, fa carico al capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale n. 35/1987.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 65
 Palazzo del ghiaccio del Piancavallo
(programma 3.4.5.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Piancavallo - Cellina - Livenza, contributi straordinari nel limite massimo di lire 850 milioni per l' anno 1989 per il finanziamento di tutte le opere eseguite o da eseguirsi per la completa realizzazione del Palazzo del ghiaccio di Piancavallo e annessa foresteria.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8533 (2.1.235.5.10.13) con la denominazione << Contributo straordinario all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Piancavallo - Cellina - Livenza per le opere eseguite o da eseguirsi per la completa realizzazione del Palazzo del ghiaccio di Piancavallo e annessa foresteria >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 850 milioni per l' anno 1989.
Art. 66
 Manutenzione straordinaria degli impianti a fune
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, aggiunta con l' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.700 milioni per l' anno 1989.
Art. 67
 Ripiano disavanzi
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
(programma 3.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Friuli - Venezia Giulia finanziamenti straordinari al fine di ripianare i disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1988. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.300 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 8366 (2.1.155.2.10.24.) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle aziende di cura, soggiorno e turismo del Friuli - Venezia Giulia per il ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1988 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.300 milioni per l' anno 1989.
CAPO IX
 Interventi nel settore dei traffici
Art. 68
 Contributi alle imprese operanti nel settore dei traffici
(programmi 1.5.2. e 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 250 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
5. L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguente elevato di pari importo.
6. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 69
 Contributi pluriennali alle imprese
operanti nel settore dei traffici
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO X
 Interventi a favore di società a partecipazione regionale
Art. 70

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera w), L. R. 10/2012
Art. 71

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera w), L. R. 10/2012
Art. 72 (Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
 
CAPO XI
 Trasferimenti agli enti locali
Art. 73
 Attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
(programma 0.6.2.)
1. In attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e con le modalità in essa previste all' articolo 66, commi 2 e 3, viene assegnata, per l' anno 1989, alla Comunità collinare del Friuli la somma di lire 150 milioni per lo svolgimento, nel relativo territorio, delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni nel campo agricolo e zootecnico e dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale.
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare l' assegnazione prevista dall' articolo 5, comma 2, lettera d), della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, con la somma di lire 200 milioni per l' anno 1989.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1989. Nella denominazione del precitato capitolo 1773 la locuzione << e alle Comunità montane >> viene sostituita dalla locuzione << , alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli >>.
Art. 74
 Finanziamenti straordinari a Comuni
(programmi 1.4.2. e 0.6.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Pordenone un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l' anno 1989, per la realizzazione di strutture e di iniziative nei settori della cultura, dei servizi sociali e dello sport, nonché per altre attività istituzionali.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3390 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Pordenone per la realizzazione di strutture e di iniziative nei settori della cultura, dei servizi sociali e dello sport, nonché per altre attività istituzionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1989.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di San Quirino un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991, per l' urbanizzazione dell' area industriale, e per la realizzazione di opere di competenza comunale.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3391 (2.1.232.3.08.26.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di San Quirino per l' urbanizzazione dell' area industriale, e per la realizzazione di opere di competenza comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di San Pier d' Isonzo un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per l' anno 1989, per la realizzazione di opere di competenza comunale.
6. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3392 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di San Pier d' Isonzo per la realizzazione di opere di competenza comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1989.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Cividale un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1989, per la realizzazione di opere ed altre iniziative di competenza comunale da effettuarsi in occasione della mostra dei Longobardi.
8. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3393 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Cividale per la realizzazione di opere ed altre iniziative di competenza comunale da effettuarsi in occasione della mostra dei Longobardi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al costituendo << Consorzio parco fluviale dello Stella >>, una sovvenzione di lire 50 milioni nell' anno 1989 per le spese di impianto e di avvio del Consorzio stesso. Tale sovvenzione potrà essere erogata in un' unica soluzione ed in via anticipata, salvo l' obbligo di rendicontazione nei termini che verranno stabiliti nel decreto di concessione.
10. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 1750 (2.1.154.2.08.29.) con la denominazione << Sovvenzione al << Consorzio parco fluviale dello Stella >> per le spese di impianto e di avvio >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1989.
Art. 75
 Comunità montana delle Valli del Torre
(programma 0.7.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Torre un finanziamento straordinario di lire 900 milioni nell' anno 1989 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per la prestazione dei servizi consortili.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione XI - il capitolo 962 (1.1.154.2.11.31.) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Comunità montana della Valli del Torre per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per la prestazione dei servizi consortili >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l' anno 1989.
Art. 76
 Censimento della circolazione sulle strade provinciali
(programma 0.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nel 1989 la spesa di lire 850 milioni per il rimborso alle Amministrazioni provinciali gli oneri da queste sostenuti per l' effettuazione del censimento 1986 della circolazione sulle strade provinciali.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 0.5.1. - spese correnti - categoria 1.5. - Sezione IX - il capitolo 3601 (2.1.153.2.10.17.) con la denominazione << Rimborso alle Amministrazioni provinciali degli oneri da queste sostenuti per l' effettuazione del censimento 1986 della circolazione sulle strade provinciali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 850 milioni per l' anno 1989.
Art. 77
 Rimborso ai comuni per interventi assistenziali
(programma 2.2.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni le spese da questi sostenute nel 1986 per l' erogazione degli assegni integrativi mensili agli invalidi civili previsti dall' articolo 21, primo comma, lettera a), della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. I rimborsi saranno concessi su presentazione di apposita domanda, corredata da un prospetto dimostrativo delle spese sostenute e dal conto consuntivo per l' anno 1986.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4760 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Rimborso ai Comuni delle spese sostenute nell' anno 1986 per l' erogazione di assegni integrativi agli invalidi civili >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 78
 Consorzi di bonifica montana
(programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, relativamente al ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1988, è autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 984 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.700 milioni per l' anno 1989.
TITOLO III
 UTILIZZAZIONE DI ASSEGNAZIONI STATALI
Art. 79
 Zootecnia
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 810 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 810 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2020.
3. L' onere complessivo di lire 2.430 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6381 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Al predetto onere di lire 2.430 milioni si provvede mediante storno dal capitolo 6469 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento viene conseguentemente ridotto di pari importo.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2020 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. All' onere relativo alle annualità successive al 1991 si fa fronte come segue:
a) alle annualità autorizzate dal 1992 al 2001 con l' assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752;
b) alle annualità autorizzate dal 2002 al 2020 mediante l' utilizzo parziale, per pari importo, delle disponibilità derivanti dalla cessazione del limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato con l' articolo 148 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

7. Il limite di impegno quinquennale di lire 810 milioni, iscritto sul capitolo 6469 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 - in corrispondenza all' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752, ed iscritta per pari importo sul capitolo 274 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio medesimo - è revocato a decorrere dall' anno 1989.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1992 sono revocate.
Art. 80
 Attuazione Regolamento CEE 797/1985
(programma 3.1.2.)
1. Ai fini dell' attuazione delle disposizioni dell' articolo 19 del Regolamento CEE n. 797/1985 relative all' introduzione di regimi speciali nazionali in zone sensibili dal punto di vista ambientale, la Giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, i criteri, le condizioni e le procedure per l' applicazione dei regimi speciali.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione del Regolamento di cui al comma 1 fanno carico al capitolo 6398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, cui affluiranno le assegnazioni a tal fine disposte dallo Stato ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
Art. 81
 Avversità atmosferiche
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno quinquennale di lire 2.941 milioni, in relazione all' assegnazione del limite di impegno di pari importo e durata disposta dallo Stato per le medesime finalità.
2. Le annualità relative saranno iscritte negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.941 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 8.823 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Corrispondentemente, per l' acquisizione della correlativa assegnazione, sul capitolo 371 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 8.823 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.941 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
5. Le annualità relative agli anni 1992 e 1993 saranno iscritte sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno quinquennale di lire 575 milioni, in relazione all' assegnazione del limite di impegno di pari importo e durata disposta dallo Stato per le medesime finalità.
7. Le annualità relative saranno iscritte negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 575 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
8. L' onere complessivo di lire 1.725 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
9. Corrispondentemente, per l' acquisizione della correlativa assegnazione, sul capitolo 372 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 1.725 milioni, suddiviso in ragione di lire 575 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
10. Le annualità relative agli anni 1992 e 1993 saranno iscritte sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
11. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno decennale di lire 35 milioni, in relazione all' assegnazione del limite di impegno di pari importo e durata disposta dallo Stato per le medesime finalità.
12. Le annualità relative saranno iscritte negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 35 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
13. L' onere complessivo di lire 105 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
14. Corrispondentemente, per l' acquisizione della correlativa assegnazione, sul capitolo 414 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 105 milioni, suddiviso in ragione di lire 35 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
15. Le annualità relative agli anni dal 1992 al 1998 saranno iscritte sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO IV
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 82
 Sedi regionali
(programma 0.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è confermata per il triennio 1989-1991 l' autorizzazione di spesa a fronte degli stanziamenti iscritti a bilancio al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l' anno 1989, ed è inoltre autorizzata, per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000, la spesa di lire 10.000 milioni.
2. Gli oneri relativi agli anni dal 1992 al 2000 faranno carico al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
3. Il codice di finanza regionale del predetto capitolo 1150 è sostituito dal seguente: 1.1.210.5.01.01.
Art. 83
 Edilizia agevolata e convenzionata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli artt. 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 26 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 26 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 78 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli artt. 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1989, un limite di impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.750.000 per l' anno 1989;
b) lire 500.000 per l' anno 1990;
c) lire 250.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1998.

6. L' onere complessivo di lire 3.500.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 84
 Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 50 milioni per l' anno 1989.
3. Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1989 il recupero di pari importo - ai sensi dell' articolo 2, secondo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7 sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci precitati, il cui stanziamento per l' anno 1989 viene elevato di pari importo.
Art. 85
 Modifica dell' articolo 85
della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3
1. I finanziamenti concessi al Consorzio per lo sviluppo industriale nella zona dell' Aussa - Corno con l' articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, e con l' articolo 22, primo comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, sono definitivamente assegnati a titolo di finanziamento straordinario << una tantum >> al Consorzio stesso per la realizzazione delle iniziative di cui all' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 86
 Integrazione dell' articolo 8
della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34
1.
Nel testo dell' articolo 8 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34, dopo il comma 4, è aggiunto il comma seguente:
<< 5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni ai soggetti di cui al comma 2 per l' acquisto, l' apposizione, la manutenzione e la gestione della segnaletica. >>.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico al capitolo 2754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989; nella denominazione del predetto capitolo 2754 la parola << Contributi >> è sostituita con la parola << Sovvenzioni >>.
Art. 87
 Modifica dei limiti di cui all' art. 5, lettera g)
della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
e successive modificazioni ed integrazioni
1. Nell' articolo 5, lettera g), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite di lire 50 milioni viene elevato a lire 100 milioni.
Art. 88

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 89
 Modifica del termine di cui all' articolo 1
della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9
1. Per la concessione dei finanziamenti di cui all' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma dello stesso articolo 1, già modificata dall' articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, e successivamente dall' articolo 62 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, è ulteriormente modificata in quella del 31 marzo 1989.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 90

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 91
 Modifica dell' articolo 20
della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22
1. Nel comma 3 dell' articolo 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, la locuzione << del secondo anno successivo >> viene sostituita con la locuzione << del terzo anno successivo >>.
Art. 92
 Modificazione dell' articolo 2
della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56
1. Al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
<< c) all' acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture, strutture anche ricettive, situate o da situarsi nelle aree adiacenti quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze. >>.

Art. 93
 Interpretazione autentica dell' articolo 2, comma 2
lettera g) della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 2, comma 2, lettera g), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, nelle spese di funzionamento si intendono ricomprese anche quelle necessarie per l' acquisto di arredi ed attrezzature.
Art. 94
 Modifica dell' articolo 3, lettera e),
della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45
1. Nel testo dell' articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<< e) favorire l' accesso ai finanziamenti a medio termine, anche attraverso la concessione della garanzia da parte dell' apposito fondo rischi di cui al successivo articolo 4, alle iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d), e, in via generale, alle iniziative economiche da realizzarsi nelle province di Trieste e Gorizia. >>.

Art. 95
 Integrazione all' articolo 45
della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28
1. Al comma 1, dell' articolo 45 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è aggiunta la seguente locuzione: << , nonché per l' acquisizione di aree da destinare alla costruzione di impianti di pubblica utilità e per la realizzazione di opere di urbanizzazione. >>.
2.
Il comma 2 dell' articolo 45 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è sostituito dal seguente:
<< 2. Per le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento suddetto si applicano le disposizioni della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. >>.

Art. 96
 Modifica dell' articolo 34
della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2
1. Nel testo dell' articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, al comma 7, dopo la locuzione << anni 20, per >> viene inserita la locuzione << la costruzione, >>.
2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, nella denominazione del capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, dopo la locuzione << enti locali per >> viene inserita la locuzione << la costruzione, >>.
Art. 97
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.