LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 agosto 1989, n. 19

Modifiche dell' esercizio del controllo e della vigilanza sulle Unità sanitarie locali ed ulteriori disposizioni in materia di sanità.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1989
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 2
 
1.
L' articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, è così sostituito:
<< Art. 2
 
Sono sottoposti al controllo di merito, oltre a quello di legittimità, i seguenti atti delle Unità sanitarie locali:
a) il bilancio annuale e pluriennale di previsione, le variazioni e l' assestamento del bilancio ed il rendiconto generale;
b) gli atti a contenuto programmatorio, che non siano meramente propositivi od esecutivi di provvedimenti dell' Amministrazione regionale;
c) i regolamenti anche interni.

Gli atti considerati dal presente articolo sono sottoposti al preventivo parere della Direzione regionale della sanità. >>.

Art. 3
 
1.
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 2 bis
 
Sono soggetti al previo parere della Direzione regionale della sanità, con riguardo alle disposizioni e alle indicazioni in materia di pianificazione sanitaria ed alle norme sulle costruzioni ospedaliere, i progetti delle opere ospedaliere di cui all' articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Per la formulazione del parere sui progetti di cui al primo comma la Direzione regionale della sanità è autorizzata a consultare uno o più esperti esterni da individuare da un elenco approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed annualmente aggiornato.
Il compenso agli esperti è liquidato secondo la tariffa professionale. >>.

Art. 4
 
1.
Dopo l' articolo 2 bis della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 2 ter
 
Per l' acquisizione dei pareri di cui agli articoli 2 e 2 bis trova applicazione l' articolo 27 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48. >>.

Art. 5
 
1.
L' articolo 33 della legge regionale 15 maggio 1985, n. 21, è così sostituito:
<< Art. 33
 
Le Unità sanitarie locali possono stipulare contratti di locazione finanziaria necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale che la rilascia allorquando ne sia dimostrata la necessità e la convenienza, in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie. >>.

Art. 6
 
1.
Dopo il primo comma dell' articolo 15 della legge regionale 16 luglio 1986, n. 29, viene aggiunto il seguente comma:
<< Al fine di garantire il diritto all' informazione, previsto dagli articoli 24 e 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e dell' articolo 38, comma 4, del DPR 20 maggio 1987, n. 270, gli ordini del giorno delle sedute del Comitato di gestione e delle Assemblee delle Unità sanitarie locali sono pubblicati sull' Albo di ciascun ente. >>.

Art. 7
 
1. In materia di pubblicazione degli atti ed invio alla Commissione regionale di cui all' articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, si applicano alle Unità sanitarie locali le disposizioni di cui all' articolo 23 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
Art. 8
 
1. Ai componenti delle Commissioni selezionatrici degli allievi da ammettere alle scuole e corsi di formazione professionale per il personale infermieristico, tecnico - sanitario e della riabilitazione, istituiti presso le Unità sanitarie locali è attribuito il compenso lordo di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24.
2. Ai medesimi componenti si applicano anche le disposizioni di cui all' articolo 2, commi 2, 5 e 6 e quelle dell' articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24.