LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1988, n. 60

Istituzione del Centro regionale vitivinicolo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1988
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 Istituzione
1. È istituito nella Regione Friuli - Venezia Giulia, con sede nella città di Udine, il Centro regionale vitivinicolo dotato di personalità giuridica pubblica e regolato dalle norme della presente legge.
Art. 2
 Disciplina generale
1. La presente legge dà attuazione all' articolo 228 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
2. L' Ente di cui all' articolo 1 subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Centro di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29.
Art. 3
 Compiti
1. Il Centro regionale vitivinicolo:
a) promuove, attraverso la valorizzazione dell' immagine dei vini regionali, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione, le attività per favorire la commercializzazione dei prodotti vinicoli regionali;
b) fornisce l' assistenza legale specifica del settore vitivinicolo e al disbrigo delle pratiche;
c) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati al potenziamento ed allo sviluppo del settore viticolo enologico regionale;
d) svolge funzioni di supporto tecnico promozionale, di coordinamento e di valorizzazione del vivaismo viticolo regionale;
e) concorre, in collaborazione con gli istituti universitari e gli altri enti specializzati alla selezione clonale di tutto il patrimonio viticolo regionale;
f) fornisce, in conformità alla vigente legislazione regionale in materia, ed in collaborazione con gli istituti universitari e gli altri enti specializzati, la necessaria assistenza tecnica relativa ai nuovi impianti di viticoltura, alla conduzione dei vigneti ed alla vinificazione;
g) provvede, in collaborazione con gli altri enti, alla raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati relativi alle denunce di produzione, giacenze e altre competenze connesse;
h) cura l' impostazione e la tenuta del catasto vitivinicolo regionale per quanto di competenza della Regione.

2. Il Centro regionale vitivinicolo coordina e sostiene l' attività dei Consorzi di tutela vini a DOC, anche avvalendosi degli stessi.
Art. 4
 Uffici
1. Il Centro regionale vitivinicolo, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, può avvalersi di unità operative, anche decentrate, di livello subdirezionale.
Art. 5
 Organi
1. Sono organi del Centro regionale vitivinicolo:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6
 Consiglio di amministrazione
1. Il Centro regionale vitivinicolo è retto da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, per la durata di cinque anni. Il Consiglio di amministrazione resta comunque in carica, ad ogni effetto, fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Consiglio; analogamente nel caso di sostituzione di singoli componenti il Consiglio, i membri sostituiti restano in carica sino alla pubblicazione nel predetto Bollettino del decreto di nomina dei sostituti.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto:
a) dal Presidente;
b) dal Direttore regionale dell' agricoltura o da un suo delegato;
c) da un rappresentante per ciascuno dei Consorzi, già costituiti, di tutela vini a DOC:
d) da tre esperti qualificati del settore, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative.

3. Alle sedute del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Direttore del Centro.
4. Funge da segretario un funzionario del Centro designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi.
7. La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione del Consiglio di amministrazione, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei suoi componenti e fatte salve le successive integrazioni.
Art. 7
 Compiti del Consiglio di amministrazione
1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:
a) il bilancio preventivo, le sue variazioni, il conto consuntivo e l' eventuale esercizio provvisorio;
b) il programma triennale, l' aggiornamento annuale e le eventuali modificazioni;
c) i regolamenti interni, le direttive per il funzionamento del Centro regionale vitivinicolo ed ogni altra disciplina eventualmente necessaria per l' attuazione degli interventi;
d) le convenzioni con enti pubblici o privati;
e) gli atti e contratti di acquisto e alienazione di beni immobili;
f) lo stare in giudizio e resistervi, la stipulazione di transazioni;
g) la partecipazione ed altre organizzazioni;
h) le convenzioni con Istituti di credito, comprese quelle per mutui, operazioni di sconto o di cessione di annualità;
i) ogni altro affare riguardante l' attività del Centro ad esso sottoposto dal Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni esercizio, trasmette alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale dell' agricoltura, una relazione sull' attività svolta dal Centro.
Art. 8
 Presidente e Vicepresidente
1. Il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, ha la rappresentanza legale del Centro regionale vitivinicolo, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità del Centro e sovraintende alla gestione del Centro stesso.
2. Ogni qualvolta ciò sia ritenuto utile in relazione agli argomenti posti all' ordine del giorno, il Presidente può far intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, rappresentanti di enti, associazioni ed organismi interessati, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.
3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento.
Art. 9
 Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
2. Un revisore effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente, sono scelti tra i revisori ufficiali dei conti.
3. I componenti il Collegio restano in carica per la durata di cinque anni ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Collegio.
4. In caso di cessazione dall' incarico di un revisore effettivo subentra un revisore supplente; l' avvenuta sostituzione viene notificata dal Presidente del Centro regionale vitivinicolo.
5. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per le verifiche di competenza.
6. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall' incarico.
7. La decadenza viene rilevata dal Collegio dei revisori dei conti che promuove la sostituzione dei componenti decaduti.
8. Al Collegio dei revisori dei conti compete:
a) esaminare e relazionare al Consiglio di amministrazione sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo che a tale scopo devono essere trasmessi al Collegio, con i relativi documenti giustificativi, almeno quindici giorni prima della loro discussione da parte del Consiglio di amministrazione;
b) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione contabile e finanziaria del Centro; a tal fine il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

9. I revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione.
10. Il Collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale dell' agricoltura, una relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria del Centro.
Art. 10
 Compensi
1. Al Presidente ed al Vicepresidente del Centro regionale vitivinicolo competono rispettivamente un' indennità mensile di carica di lire 1.750.000 lorde e di lire 1.000.000 lorde.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione compete, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete rispettivamente un' indennità annuale di carica di lire 2.500.000 lorde e di lire 2.000.000 lorde.
Art. 11
 Comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura
1. Presso il Centro regionale vitivinicolo è istituito il Comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Presidente del Centro regionale vitivinicolo che lo presiede;
b) dal Direttore del Centro regionale vitivinicolo;
c) da rappresentanti designati da ciascuno dei Consorzi, già costituiti, di tutela vini a DOC;
d) da un rappresentante designato da ciascuna delle Cantine sociali operanti nella regione;
e) da un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione;
f) da un rappresentante dell' Associazione commercianti regionale, settore vinicolo;
g) da un rappresentante del settore industriale regionale vinicolo;
h) da due rappresentanti dell' Associazione enotecnici della regione;
i) dal Preside dell' Istituto tecnico agrario specializzato in viticoltura ed enologia di Cividale;
l) da un rappresentante dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA );
m) da un rappresentante del Centro regionale di sperimentazione agraria;
n) da un rappresentante designato dalla Facoltà di agraria dell' Università degli studi di Udine;
o) da un rappresentante dell' Associazione regionale produttori di materiale di moltiplicazione della vite del Friuli - Venezia Giulia;
p) da un rappresentante del Consorzio tutela grappe friulane;
q) da un rappresentante dell' Unione nazionale consumatori.

3. Funge da segretario del Comitato un dipendente del Centro regionale vitivinicolo.
4. I membri non di diritto del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
5. Il Comitato esprime parere sul bilancio, sul programma triennale, sull' aggiornamento annuale e sui regolamenti del Centro regionale vitivinicolo nonché, quando ne sia richiesto dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti, su ogni altro argomento di rilievo che interessi il Centro medesimo.
6. La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione del Comitato.
Art. 12
 Norme in materia di amministrazione,
di contabilità e di controlli
1. L' esercizio finanziario del Centro regionale vitivinicolo coincide con quello della Regione.
2. Il bilancio di previsione, il programma triennale e l' aggiornamento annuale devono essere adottati entro il 15 novembre dell' esercizio finanziario precedente; il conto consuntivo deve essere adottato entro il 31 marzo dell' anno successivo.
3. In materia di controlli si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, con le modalità indicate per gli Enti di cui all' articolo 232 della medesima legge.
4. Si applicano le disposizioni vigenti per la Regione in materia di esercizio finanziario provvisorio e di gestione provvisoria del bilancio.
Art. 13
 Entrate
1. Le entrate del Centro regionale vitivinicolo sono costituite:
a) da una sovvenzione erogata annualmente dall' Amministrazione regionale al Centro per il perseguimento dei suoi fini istituzionali;
b) da eventuali assegnazioni da parte dell' Amministrazione regionale di fondi con destinazione vincolata;
c) da contributi e sovvenzioni da parte di enti, associazioni e privati.

Art. 14
 Attribuzioni del Direttore
1. Al Direttore del Centro regionale vitivinicolo spettano, per quanto non previsto ed in quanto compatibile con la presente legge, le attribuzioni previste dalla legislazione regionale vigente per i Direttori di enti regionali di cui all' articolo 21, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 15
 Norma di rinvio
1. Con successiva legge regionale saranno previste le norme di inquadramento del personale in servizio presso il Centro regionale vitivinicolo del Friuli - Venezia Giulia.
Art. 16
 Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 13, lettera a), fanno carico al capitolo 7320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, che presenta sufficiente disponibilità. La denominazione del precitato capitolo 7320 è sostituita dalla seguente: << Contributo annuale al Centro regionale vitivinicolo per il funzionamento e le attività istituzionali >>.
Art. 17
 Collaborazione con altri organismi
1. Il Centro regionale vitivinicolo, nei suoi programmi annuali, dovrà tener conto dell' attività e delle esigenze di gestione dell' Enoteca regionale permanente << La Serenissima >> con sede in Gradisca d' Isonzo, e ciò a sostegno dell' attività di promozione e valorizzazione della produzione vitivinicola regionale che la stessa svolge.
Art. 18
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.