LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 giugno 1988, n. 46

Interventi a favore della pesca e dell' acquacoltura in acque marine e lagunari.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/06/1988
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura

CAPO I
 Piano regionale per la pesca
e l' acquacoltura in acque marine e lagunari
Art. 1
 Scopi del piano regionale
1. Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare e della laguna attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca e dell' acquacoltura, la Regione Friuli - Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi comunitari, gli accordi internazionali, le leggi statali vigenti e nel quadro del Piano regionale di sviluppo, è tenuta a predisporre, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un << Piano triennale regionale della pesca marittima, lagunare e per la gestione razionale delle risorse biologiche del mare e della laguna >>.
CAPO II
 Sostegno degli investimenti
con contributi in conto capitale
Art. 2
 Pescatori marittimi e lagunari
1. A favore dei pescatori singoli o associati e delle imprese di pesca, che esercitano la pesca marittima e lagunare e sono iscritti da almeno 3 anni negli appositi registri, hanno residenza nella regione e quivi svolgono direttamente e prevalentemente la loro attività, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:
a) la costruzione, preferibilmente presso cantieri della regione, di motopescherecci di stazza lorda sino a 25 tonnellate, solamente se destinati alla sostituzione di natanti da pesca di stazza lorda pari o superiore e di proprietà del richiedente da almeno cinque anni, dei quali siano state riconosciute la vetustà e l' inadeguatezza tecnica; possono tuttavia essere ammesse a contributo anche le domande relative a nuovi pescherecci non destinati alla sostituzione di altri vetusti, quando il richiedente non abbia mai ottenuto in precedenza sovvenzioni pubbliche allo stesso titolo;
b) la motorizzazione di scafi da pesca e la sostituzione di apparati motori su scafi da pesca in esercizio;
c) l' ammodernamento, la riparazione di barche da pesca presso cantieri della regione;
d) l' acquisto di attrezzi di bordo e da pesca, ivi compresi gruppi elettrogeni, ecoscandagli sonori, apparecchi radiofonici ricetrasmittenti di bordo ed altri apparecchi il cui uso sia consentito dalle leggi vigenti;
e) l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento e l' attrezzamento di magazzini per la custodia delle attrezzature da pesca;
f) la costruzione, l' ampliamento, l' acquisto e l' attrezzamento di magazzini per la conservazione e la commercializzazione del prodotto, di locali idonei per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca, di impianti a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e per la produzione di ghiaccio, nonché per l' acquisto di mezzi di trasporto del pescato e, alle cooperative fra pescatori, per la costruzione di impianti per carburante;
g) il sostegno di nuove e più adeguate forme di commercializzazione, conservazione e trasformazione del pescato allo scopo di regolarne la produzione e l' offerta e di incrementare il consumo e l' impiego interno di tutte le risorse lagunari e marine, pure se di provenienza oceanica, eventualmente attraverso apposite campagne promozionali dirette ad orientare i consumatori e la creazione di marchi di garanzia.

2. Le stesse agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse in favore dei Comuni, purché gli impianti costruiti siano affidati in uso e gestione alle cooperative e loro consorzi ed ai consorzi di pescatori.
3. Prima che sia decorso il termine di quattro anni, ovvero - limitatamente ai casi di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 1 - di dieci anni dalla data di concessione dei contributi previsti dal presente articolo, i beni ivi contemplati non potranno essere alienati o distolti dalla loro destinazione senza il preventivo benestare motivato dell' Assessore regionale all' industria.
4. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, sono ammissibili a contributo solo le domande relative all' installazione di apparati motori nuovi.
Art. 3
 Acquacoltori in acque marine e lagunari
1. A favore degli acquacoltori - itticoltori, molluschicoltori, crostaceicoltori, alghicoltori - singoli o associati e delle imprese del settore, che esercitano professionalmente, su concessione dell' autorità competenti, l' allevamento nelle acque marine e lagunari, che siano iscritti negli appositi registri e che svolgano direttamente e prevalentemente nella Regione la loro attività, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:
a) la costruzione, l' ammodernamento e la riparazione, preferibilmente presso cantieri della regione, di natanti con o senza motore, di stazza lorda non superiore alle 12 tonnellate, idonei alle attività d' acquacoltura e quindi specificatamente attrezzati a tal fine;
b) la realizzazione, l' ampliamento, il miglioramento e l' attrezzamento di vivai di molluschi e crostacei, di impianti di acquacoltura, di bacini per l' allevamento e la riproduzione di specie ittiche, di impianti di stabulazione e di depurazione, di impianti per la conservazione, la commercializzazione, la lavorazione e la trasformazione del prodotto, nonché l' acquisto di mezzi di trasporto del prodotto;
c) l' acquisto di seme o novellame da impianti di riproduzione limitatamente al primo anno di attività.

2. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere altresì concessi a favore dei Comuni, purché gli impianti costruiti siano affidati in uso e gestione alle cooperative e loro consorzi ed ai consorzi di acquacoltori.
Art. 4
 Presentazione delle domande di contributo
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 devono essere presentate alla Direzione regionale dell' industria entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, dal 1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno.
2. Le domande devono essere corredate:
a) da una dichiarazione dell' Ente competente dalla quale risulti che il richiedente esercita professionalmente la pesca marittima e/o lagunare o che ha ottenuto la concessione per l' esercizio dell' acquacoltura nelle acque marine e/o lagunari;
b) da una relazione nella quale venga illustrata l' iniziativa che si intende attuare;
c) se trattasi di acquisto di attrezzature da preventivi di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici;
d) se trattasi di esecuzione di opere o lavori, da progetti e disegni vistati per la congruità dei prezzi della Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

3. Qualora le domande siano avanzate da un consorzio di imprese, cooperative o consorzio di cooperative, in possesso dei requisiti di mutualità previsti dalla legge in vigore, si prescinde dal requisito dell' iscrizione da almeno tre anni dal registro delle imprese di pesca, a condizione che la domanda sia corredata da un attestato dal quale risulti che gli impianti e le attrezzature per cui viene richiesto il contributo saranno affidati in uso o in gestione ad associati aventi tutti i requisiti richiesti dalla presente legge.
Art. 5
 Concessione dei contributi
1. I contributi di cui al presente Capo non possono eccedere la misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile.
2. L' aver subito le conseguenze di calamità naturali o naufragi o eventi comunque eccezionali, riconosciuti come tali dalle autorità competenti, è titolo di preferenza nell' assegnazione dei contributi di cui al presente Capo.
3. L' erogazione dei contributi ha luogo con le modalità stabilite nel decreto di concessione.
Art. 6
 Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 22 - programma 3.2.7. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8097 (2.1.243.5.10.14.) con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore dei pescatori marittimi e lagunari singoli o associati, delle imprese di pesca e dei Comuni a sostegno degli investimenti nel settore >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Sul precitato capitolo 8097 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 600 milioni.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8097 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
4. Per le finalità previste dall' articolo 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito, - alla Rubrica n. 22 - programma 3.2.7. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8098 (2.1.243.5.10.14) con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore degli acquacoltori - itticoltori, molluschicoltori, crostaceicoltori, alghicoltori - singoli o associati, delle imprese che esercitano l' allevamento nelle acque marine e lagunari e dei Comuni a sostegno degli investimenti nel settore >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 700 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1988 e lire 400 milioni per l' anno 1989.
5. Sul precitato capitolo 8098 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni.
6. AI sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8098 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
CAPO III
 Sostegno degli investimenti
con contributi in conto interessi
e delle operazioni di locazione finanziaria
Art. 7
 Estensione dell' operatività
della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25
e successive modificazioni ed integrazioni
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi in conto interessi di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, anche a favore dei soggetti e per le finalità di cui al comma 1 degli articoli 2 e 3 della presente legge, limitatamente alla parte non coperta dai contributi di cui al Capo II.
Art. 8
 Estensione dell' operatività
della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di cui alla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, anche a favore dei soggetti - e relativamente alle macchine ed alle attrezzature - di cui al comma 1 degli articoli 2 e 3 della presente legge.
Art. 9
 Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 7 fanno carico al capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. Nella denominazione del precitato capitolo 7730 dopo la locuzione << organizzati >>, la parola << nonché >> è eliminata e dopo la locuzione << ad essi destinati >> è inserita la locuzione << nonché a sostegno degli investimenti nel settore della pesca e dell' acquacoltura in acque marine e lagunari >>.
Art. 10
 Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 8 fanno carico al capitolo 7750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. Nella denominazione del precitato capitolo 7750 dopo la locuzione << industriali >> è inserita la locuzione << e degli operatori del settore della pesca e dell' acquacoltura in acque marine e lagunari >>.
CAPO IV
 Interventi per favorire l' accesso al credito
Art. 11
 Costituzione di uno speciale fondo rischi
presso la FinReCo
1. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore della pesca e acquacoltura in acque marine e lagunari, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di complessive lire 400 milioni alla Finanziaria regionale della cooperazione soc. coop. a r.l. (FinReCo) per la costruzione di uno speciale fondo rischi destinato ad agevolare l' accesso al credito degli operatori di cui agli articoli 2 e 3.
2. Per la concessione del contributo si applica la procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.
Art. 12
 Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall' articolo 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1988 e lire 100 milioni per l' anno 1989.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 22 - programma 3.2.7. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8099 (2.1.243.5.10.14) con la denominazione << Contributo alla Finanziaria regionale della cooperazione soc. coop. a r.l. ( FinReCo ) per la costituzione di un fondo rischi per agevolare l' accesso al credito degli operatori del settore della pesca e dell' acquacoltura in acque marine e lagunari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1988 e lire 100 milioni per l' anno 1989.
3. Sul precitato capitolo 8099 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni.
CAPO V
 Sostegno e coordinamento della ricerca applicata e della
formazione professionale nel settore della pesca e dell' acquacoltura
in acque marine e lagunari
Art. 13
 Interventi
per favorire la ricerca applicata nel settore
1. Al fine di valorizzare le risorse marine e di promuovere il razionale sviluppo dell' attività di pesca e di acquacoltura in acque marine e lagunari, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto fino alla copertura totale della spesa a favore di imprese singole ed associate, istituti e laboratori di ricerca, organismi associativi per la realizzazione di progetti di ricerca applicata relativamente a:
a) l' effettuazione di indagini e ricerche sulla dinamica delle popolazioni ittiche, le tecniche di pesca e di acquacoltura in acque marine e lagunari, le possibilità di sfruttamento delle alghe, lo stato dei fondali e delle acque, lo stato sanitario delle popolazioni ittiche naturali e allevate, al fine di salvaguardare l' ambiente marino e lagunare e incrementare il patrimonio ittico;
b) la sperimentazione e applicazione di nuove tecniche di acquacoltura, con particolare riguardo ai problemi della fecondazione artificiale, anche attraverso l' acquisto di seme e di novellame per l' allevamento e l' acclimatamento di specie economicamente importanti;
c) il monitoraggio biologico delle acque per la creazione di zone di tutela biologica e di alternanza di pesca, anche mediante la costruzione di rifugi e ostacoli artificiali, concorrendo eventualmente ad assicurare la necessaria vigilanza ed, in genere, il rispetto delle norme in materia di pesca;
d) l' istituzione di borse di studio a favore di laureandi o neolaureati in discipline afferenti alla biologia della pesca, all' acquacoltura in acque marine e lagunari, alla patologia delle specie ittiche, o di esperti con provata capacità, al fine di consentire ad essi di approfondire la loro preparazione specifica, anche attraverso la partecipazione - in Italia o all' estero - a corsi di istruzione, convegni e congressi;
e) il sostegno di nuove e più adeguate forme di commercializzazione, conservazione e trasformazione del pescato allo scopo di regolarne la produzione e l' offerta e di incrementare il consumo e l' impiego interno di tutte le risorse lagunari e marine, pure se di provenienza oceanica, eventualmente attraverso apposite campagne promozionali dirette ad orientare i consumatori e la creazione di marchi di garanzia;
f) la realizzazione, nei settori indicati, di ogni altra utile iniziativa che rivesta un interesse pratico di ordine economico e scientifico, anche attraverso il conferimento di appositi incarichi di consulenza o di collaborazione.

2. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere spese dirette con le finalità e per la realizzazione di progetti di cui al comma 1.
Art. 14
 Interventi per favorire la formazione professionale
1. Per le finalità di cui all' articolo 13, l' Amministrazione regionale interviene, secondo le norme contenute nella legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, a favore della formazione e dell' aggiornamento professionale degli addetti al settore della pesca ed acquacoltura in acque marine e lagunari, in special modo per quanto concerne la preparazione per il conseguimento dei titoli professionali in materia, nonché l' applicazione di nuove tecniche di pesca e l' impiego degli strumenti di bordo.
Art. 15
 Pianificazione e coordinamento della ricerca
1. Gli interventi di cui all' articolo 13 dovranno essere in armonia con gli obiettivi e i criteri che saranno fissati in un documento di durata triennale recante << Linee di piano e di coordinamento della ricerca applicata regionale nel settore della pesca e dell' acquacoltura in acque marine e lagunari >>.
2. Tale documento sarà elaborato dalla Direzione regionale dell' industria, di intesa con la Direzione regionale del bilancio e della programmazione, che potranno avvalersi della collaborazione del Laboratorio di biologia marina di Trieste, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, secondo le direttive ed i criteri stabiliti dal Comitato di cui all' articolo 18, commi 3 e 4.
3. Nel primo anno di applicazione della presente legge, fino all' elaborazione del documento di cui al comma 2, gli interventi di cui all' articolo 13 saranno attuati previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' industria.
Art. 16
 Relazione triennale sullo stato del mare
e della laguna
1. Al fine di contribuire alla conoscenza dei fenomeni di distrofia (acque colorate, anossie dei fondali e morie di organismi marini, proliferazione di organismi infestanti, riflessi di azioni inquinanti, ecc.) delle acque marine e lagunari del territorio posto sotto la giurisdizione della Regione Friuli - Venezia Giulia e per garantire la qualità della vita e lo sviluppo delle attività di pesca mediante idonei provvedimenti, il Laboratorio di biologia marina di Trieste viene incaricato di predisporre interdisciplinariamente, sentiti anche altri Enti e Istituzioni scientifiche competenti, una relazione triennale sullo stato del mare e della laguna.
Art. 17
 Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall' articolo 13, comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 22 - programma 3.2.7. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8100 (2.1.243.5.10.14) con la denominazione << Contributi a favore di imprese singole ed associate, di istituti e laboratori di ricerca e di organismi associativi per la realizzazione di progetti di ricerca applicata nel settore della pesca e dell' acquacoltura in acque marine e lagunari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 550 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per l' anno 1988 e lire 300 milioni per l' anno 1989.
2. Sul precitato capitolo 8100 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8100 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
4. Per le finalità previste dall' articolo 13, comma 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 3.2.7. - spese d' investimento - Categoria 2.2. - Sezione X - il capitolo 8101 (2.1.220.5.10.14) con la denominazione << Interventi per favorire la ricerca applicata nel settore della pesca e dell' acquacoltura in acque marine e lagunari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per l' anno 1988 e lire 100 milioni per l' anno 1989.
5. Sul precitato capitolo 8101 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni.
6. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8101 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
CAPO VI
 Comitato tecnico consultivo per la pesca
e l' acquacoltura in acque marine e lagunari
Art. 18
 Comitato tecnico consultivo
1. Presso la Direzione regionale dell' industria è istituito il Comitato tecnico consultivo per la pesca e l' acquacoltura in acque marine e lagunari.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Direttore regionale dell' industria che lo presiede, o suo sostituto;
b) dal Direttore del Servizio pesca marittima;
c) da un rappresentante per ciascun Compartimento marittimo competente per territorio del Friuli - Venezia Giulia;
d) dal Direttore dell' Ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni;
e) da un rappresentante del Registro navale italiano;
f) da un rappresentante per ciascuna delle tre cooperative di pescatori marittimi e lagunari più rappresentative della regione, designati dalle cooperative stesse;
g) da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni di categoria o cooperative di acquacoltori in acque marine e lagunari più rappresentative della Regione, designati dalle stesse;
h) da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Comuni, designati dai Comuni stessi:
1) Grado;
2) Marano Lagunare;
3) Monfalcone;
4) Muggia;
5) Trieste;
i) da un esperto in biologia marina o in acquacoltura nominato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il Comitato tecnico consultivo, quando tratta la materia della ricerca applicata nel settore della pesca e dell' acquacoltura in acque marine e lagunari, è integrato con i seguenti componenti:
a) un rappresentante designato dal Consorzio per il laboratorio di biologia marina di Trieste;
b) un rappresentante dell' Università di Trieste;
c) un rappresentante dell' Università di Udine;
d) un rappresentante dell' Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

4. Il Comitato tecnico consultivo ha altresì facoltà di costituire un apposito Sottocomitato per l' attuazione dell' articolo 15, formato dai rappresentanti di cui al comma 3 e da almeno due membri del Comitato in rappresentanza dei settori della pesca e dell' acquacoltura in acque marine e lagunari.
5. Funge da segretario del Comitato un funzionario della Direzione regionale dell' industria.
6. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
7. Il Comitato è convocato dal suo Presidente.
8. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il Presidente.
9. I pareri sono espressi a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10. Per problemi di vasto interesse economico e sociale, il Presidente ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Comitato esperti in discipline relative al problema.
11. Il Comitato tecnico consultivo nominato ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, resta in carica fino alla costituzione del Comitato di cui al presente articolo per l' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 19, comma 1.
Art. 19
 Compiti del Comitato tecnico consultivo
1. Il Comitato tecnico consultivo esprime parere sulle domande di contributo di cui al Capo II e, quando ne sia richiesto dall' Assessore regionale all' industria, su di ogni altro argomento riguardante la pesca e l' acquacoltura in acque marine e lagunari.
2. Il Comitato tecnico consultivo, nella composizione di cui all' articolo 18, comma 2, ovvero, se costituito, il Sottocomitato di cui all' articolo 18, comma 4, formula le direttive ed i criteri per la redazione del documento di cui all' articolo 15.
Art. 20
 Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 18 fanno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 21
 Norma finanziaria
1. All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante storno dai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 per l' importo a fianco dei medesimi indicato:
a) capitolo 1080: lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) capitolo 8090: lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
c) capitolo 8091: lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
d) capitolo 8092: lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni si provvede:
a) per lire 600 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato;
b) per lire 900 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione medesimo per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 8090: lire 350 milioni;
2) capitolo 8091: lire 50 milioni;
3) capitolo 8092: lire 500 milioni.

3. I precitati capitoli 8090, 8091 e 8092 vengono eliminati dall' elenco n. 1 allegati ai bilanci predetti.
CAPO VII
 Disposizione transitoria e finali
Art. 22
 Disposizione transitoria
1. Sono considerate valide ai fini dell' applicazione della presente legge le domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 23
 Abrogazione di norme
1. La legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, e le successive leggi regionali di modificazione e di integrazione sono abrogate, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 18, comma 11, e dall' articolo 22.