Art. 18
Comitato tecnico consultivo
1. Presso la Direzione regionale dell' industria è istituito il Comitato tecnico consultivo per la pesca e l' acquacoltura in acque marine e lagunari.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Direttore regionale dell' industria che lo presiede, o suo sostituto;
b) dal Direttore del Servizio pesca marittima;
c) da un rappresentante per ciascun Compartimento marittimo competente per territorio del Friuli - Venezia Giulia;
d) dal Direttore dell' Ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni;
e) da un rappresentante del Registro navale italiano;
f) da un rappresentante per ciascuna delle tre cooperative di pescatori marittimi e lagunari più rappresentative della regione, designati dalle cooperative stesse;
g) da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni di categoria o cooperative di acquacoltori in acque marine e lagunari più rappresentative della Regione, designati dalle stesse;
h) da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Comuni, designati dai Comuni stessi:
1) Grado;
2) Marano Lagunare;
3) Monfalcone;
4) Muggia;
5) Trieste;
i) da un esperto in biologia marina o in acquacoltura nominato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Il Comitato tecnico consultivo, quando tratta la materia della ricerca applicata nel settore della pesca e dell' acquacoltura in acque marine e lagunari, è integrato con i seguenti componenti:
a) un rappresentante designato dal Consorzio per il laboratorio di biologia marina di Trieste;
b) un rappresentante dell' Università di Trieste;
c) un rappresentante dell' Università di Udine;
d) un rappresentante dell' Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
4. Il Comitato tecnico consultivo ha altresì facoltà di costituire un apposito Sottocomitato per l' attuazione dell' articolo 15, formato dai rappresentanti di cui al comma 3 e da almeno due membri del Comitato in rappresentanza dei settori della pesca e dell' acquacoltura in acque marine e lagunari.
5. Funge da segretario del Comitato un funzionario della Direzione regionale dell' industria.
6. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
7. Il Comitato è convocato dal suo Presidente.
8. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il Presidente.
9. I pareri sono espressi a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10. Per problemi di vasto interesse economico e sociale, il Presidente ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Comitato esperti in discipline relative al problema.
Art. 19
Compiti del Comitato tecnico consultivo
1. Il Comitato tecnico consultivo esprime parere sulle domande di contributo di cui al Capo II e, quando ne sia richiesto dall' Assessore regionale all' industria, su di ogni altro argomento riguardante la pesca e l' acquacoltura in acque marine e lagunari.
2. Il Comitato tecnico consultivo, nella composizione di cui all' articolo 18, comma 2, ovvero, se costituito, il Sottocomitato di cui all' articolo 18, comma 4, formula le direttive ed i criteri per la redazione del documento di cui all' articolo 15.
Art. 21
Norma finanziaria
1. All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante storno dai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 per l' importo a fianco dei medesimi indicato:
a) capitolo 1080: lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) capitolo 8090: lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
c) capitolo 8091: lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
d) capitolo 8092: lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni si provvede:
a) per lire 600 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato;
b) per lire 900 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione medesimo per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 8090: lire 350 milioni;
2) capitolo 8091: lire 50 milioni;
3) capitolo 8092: lire 500 milioni.
3. I precitati capitoli 8090, 8091 e 8092 vengono eliminati dall' elenco n. 1 allegati ai bilanci predetti.