LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 giugno 1988, n. 45

Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli enti regionali, dalle Aziende autonome del turismo, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dal Consorzio per l' acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/06/1988
Allegati:
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
130.01 - Comuni e Province

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 Ambito di disciplina
1. Le disposizioni della presente legge regionale disciplinano l' istituzione, la determinazione e la corresponsione delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali nonché dalle Aziende autonome del turismo, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dal Consorzio per l' acquedotto del Friuli centrale.
TITOLO II
 INDENNITÀ DI CARICA E DI PRESENZA
CAPO I
 Enti regionali
Art. 2
 Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura
1. Al Presidente ed al Vicepresidente dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura compete rispettivamente un' indennità mensile di carica di lire 2.800.000 lorde e di lire 1.600.000 lorde.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.000.000 lorde e di lire 3.000.000 lorde.
Art. 3
 Ente per lo sviluppo dell' artigianato
1. Al Presidente ed al Vicepresidente dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato compete rispettivamente un' indennità mensile di carica di lire 2.800.000 lorde e di lire 1.600.000 lorde.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.000.000 lorde e di lire 3.000.000 lorde.
Art. 4
 Azienda delle foreste
1. Al Presidente ed al Vicepresidente dell' Azienda delle foreste compete rispettivamente un' indennità mensile di carica di lire 1.750.000 lorde e di lire 1.000.000 lorde.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 3.000.000 lorde e di lire 2.500.000 lorde.
4. La presente disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1987.
Art. 5
 Istituto regionale per la formazione professionale
1. Al Vicepresidente dell' Istituto regionale per la formazione professionale compete un' indennità mensile di carica di lire 750.000 lorde.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero, nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 3.000.000 lorde e di lire 2.500.000 lorde.
Art. 6
 Agenzia del lavoro
1. Al Vicepresidente dell' Agenzia del lavoro compete un' indennità mensile di carica di lire 750.000 lorde.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione e l' Ufficio di presidenza è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 3.000.000 lorde e di lire 2.500.000 lorde.
Art. 7
 Azienda regionale per la promozione turistica
1. Al Vicepresidente dell' Azienda regionale per la promozione turistica compete un' indennità mensile di carica di lire 750.000 lorde.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione e l' Ufficio di presidenza è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio sindacale ed ai sindaci compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 3.000.000 lorde e di lire 2.500.000 lorde.
Art. 8
 Centro regionale di sperimentazione agraria
1. Al Presidente del Centro regionale di sperimentazione agraria compete un' indennità mensile di carica di lire 1.750.000 lorde.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai revisori compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 2.500.000 lorde e di lire 2.000.000 lorde.
Art. 9
 Ente tutela pesca
1. Al Presidente dell' Ente tutela pesca compete un' indennità mensile di carica di lire 1.300.000 lorde.
2. Ai componenti il Consiglio direttivo è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai revisori compete, un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 2.500.000 lorde e di lire 2.000.000 lorde.
CAPO II
 Aziende autonome del turismo, Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza e Consorzio per l' acquedotto del
Friuli centrale
Art. 10
 Aziende autonome del turismo
1. Ai Presidenti delle Aziende autonome del turismo della regione, nonché ai revisori ed ai membri del Consiglio d' amministrazione e del Comitato esecutivo competono rispettivamente le indennità lorde di carica e di presenza stabilite nella tabella << A >> allegata alla presente legge.
2. Al componente del Comitato esecutivo che sostituisce, ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 18 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, il Presidente dell' Azienda, compete, per ogni giornata di effettiva sostituzione, un' indennità determinata in ragione di un trentesimo dell' indennità spettante al Presidente.
Art. 11
 Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
1. A favore dei Presidente delle IIPPAABB della regione può essere deliberata l' assegnazione di una indennità di carica fissata nelle misure di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione può essere deliberata l' assegnazione di una indennità mensile di carica fissata nelle misure di cui all' articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.
Art. 12
 Consorzio per l' acquedotto del Friuli centrale
1. L' indennità mensile di carica del Presidente e del Vicepresidente del Consorzio per l' acquedotto del Friuli centrale è determinata, nella misura percentuale di cui all' articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, intendendosi sostituito il riferimento ivi previsto al Comune consorziato più popoloso col riferimento a un Comune di popolazione corrispondente a quella che fruisce dei servizi del Consorzio.
Art. 13
 Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Capo ed in quanto con esso compatibili, valgono le disposizioni contenute nella legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.
CAPO III
 Comitati provinciali della caccia
Art. 15
 
1. All' articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, l' indennità di << lire 20.000 lorde >> giornaliere è elevata a << lire 40.000 lorde >> giornaliere.
CAPO IV
 Norme finali
Art. 16
 Divieto di cumulo fra indennità di carica
e di presenza e fra indennità di presenza
1. L' amministratore provvisto di indennità di carica non può percepire a carico dello stesso ente nessuna indennità di presenza.
2. Le indennità di presenza non sono mai tra loro cumulabili nella stessa giornata per la partecipazione ai lavori di più consessi appartenenti al medesimo ente o ad enti diversi, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito dalla legge.
3. Qualora l' amministratore sia dipendente regionale, trova applicazione la normativa vigente in materia.
Art. 17
 Aggiornamento periodico delle indennità
1. Gli importi delle indennità previsti dal presente Titolo sono all' inizio di ogni anno aggiornati, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell' indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO V
 Disposizioni modificative e abrogative
Art. 18
 Disposizioni modificative
della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1
1. All' articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1 gli ultimi due alinea sono sostituiti dal seguente:
- nei comuni con popolazione superiore a 50.001 abitanti: 75 per cento.

Art. 19
 
1. All' articolo 14, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, dopo le parole << indennità di presenza >> sono aggiunte le parole << ad eccezione per le commissioni di concorso pubblico per assunzioni di personale >>.
Art. 20
 Disposizione abrogativa
1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente Titolo o con esso incompatibili.
CAPO VI
 Norma finanziaria
Art. 21
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione delle disposizioni del presente Titolo fanno carico sullo stato di previsione della spesa del bilancio degli enti interessati.