LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 giugno 1988, n. 45

Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/06/1988
Allegati:
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
130.01 - Comuni e Province

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 33, comma 1, L. R. 10/1991
2Modificato il titolo della legge da art. 33, comma 1, L. R. 10/1991
3Tabella A sostituita da art. 34, comma 2, L. R. 10/1991
4Modificato il titolo della legge da art. 83, comma 1, L. R. 42/1996
5Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 83, comma 2, L. R. 42/1996
6Articolo 10 bis aggiunto da art. 83, comma 3, L. R. 42/1996
7Tabella A sostituita da art. 37, comma 2, L. R. 9/1999
8Partizione di cui fa parte l'art. 14, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Modificato il titolo della legge da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
10Modificata la rubrica del Capo II del Titolo II da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 Ambito di disciplina
1.Le disposizioni della presente legge regionale disciplinano l' istituzione, la determinazione e la corresponsione delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali nonché dalle Aziende di promozione turistica.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, L. R. 10/1991
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 42/1996
3Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Parole soppresse al comma 1 da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
TITOLO II
 INDENNITÀ DI CARICA E DI PRESENZA
CAPO I
 Enti regionali
Art. 2
 Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA )
1. Al Presidente ed al Vicepresidente dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) compete rispettivamente un' indennità mensile di carica di lire 2.800.000 lorde e di lire 1.600.000 lorde.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.000.000 lorde e di lire 3.000.000 lorde.
Note:
1Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 8, comma 7, L. R. 18/1993
2Parole implicitamente sostituite al comma 3 da art. 11, L. R. 18/1993
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
4Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 3
 Ente per lo sviluppo dell' artigianato
1. Al Presidente ed al Vicepresidente dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato compete rispettivamente un' indennità mensile di carica di lire 2.800.000 lorde e di lire 1.600.000 lorde.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.000.000 lorde e di lire 3.000.000 lorde.
Note:
1Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 19, comma 2, L. R. 18/1993
Art. 4

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/1989
2Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 18/1993
3Articolo abrogato implicitamente da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996
Art. 5
 (Istituto regionale per la formazione professionale)
1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale competono le stesse indennità previste dall'articolo 4.
Note:
1Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 16/1996
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, comma 1, L. R. 31/1996
Art. 6
 Agenzia regionale per l'impiego
1. Al Vicepresidente dell'Agenzia regionale per l'impiego compete un'indennità mensile di carica di lire 3.800.000 lorde.
2. Ai componenti il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 3.000.000 lorde e di lire 2.500.000 lorde.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 85, comma 1, L. R. 1/1998
2Comma 1 sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 1/1998
3Parole sostituite al comma 2 da art. 85, comma 2, L. R. 1/1998
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto degli articoli 8, comma 7, e 11, comma 4, L.R. 18/93.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
CAPO II
 Aziende di promozione turistica, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 33, comma 1, L. R. 10/1991
2Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 83, comma 2, L. R. 42/1996
3Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 10/1991
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 9/1999
5Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 10 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 83, comma 3, L. R. 42/1996
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera i), L. R. 20/2021
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 3, L. R. 46/1996
2Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 13
 Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Capo ed in quanto con esso compatibili, valgono le disposizioni contenute nella legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.
CAPO III
 Comitati provinciali della caccia
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Partizione di cui fa parte l'art. 14, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Norme finali
Art. 16
 Divieto di cumulo fra indennità di carica e di presenza e fra indennità di presenza
1. L' amministratore provvisto di indennità di carica non può percepire a carico dello stesso ente nessuna indennità di presenza.
2. Le indennità di presenza non sono mai tra loro cumulabili nella stessa giornata per la partecipazione ai lavori di più consessi appartenenti al medesimo ente o ad enti diversi, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito dalla legge.
3. Qualora l' amministratore sia dipendente regionale, trova applicazione la normativa vigente in materia.
Art. 17
 Aggiornamento periodico delle indennità
1. Gli importi delle indennità previsti dal presente Titolo sono all' inizio di ogni anno aggiornati, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell' indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO V
 Disposizioni modificative e abrogative
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 20
 Disposizione abrogativa
1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente Titolo o con esso incompatibili.
CAPO VI
 Norma finanziaria
Art. 21
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione delle disposizioni del presente Titolo fanno carico sullo stato di previsione della spesa del bilancio degli enti interessati.