LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 giugno 1988, n. 41

Interventi a favore dell' Associazione per la gestione della Scuola superiore di servizio sociale di Trieste ed altri interventi finanziari.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/06/1988
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
330.03 - Formazione professionale

Art. 1
 Finalità della legge
1. Nel rispetto della normativa nazionale in materia di formazione degli assistenti sociali e in conformità alle indicazioni, in materia, del piano socio - assistenziale della Regione Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale sostiene l' Associazione per la gestione della Scuola superiore di servizio sociale di Trieste quale struttura atta ad operare nel campo dell' aggiornamento e della formazione permanente degli operatori dei servizi sociali, nonché nel campo degli studi, ricerche e documentazione nel settore socio - assistenziale, in conformità ai fini statutari dell' Associazione medesima.
Art. 2
 Sovvenzione a favore dell' Associazione
per la gestione della Scuola superiore
di servizio sociale di Trieste
1. Per le finalità di cui all' articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell' Associazione per la gestione della Scuola superiore di servizio sociale di Trieste una sovvenzione annua.
2. La relativa deliberazione della Giunta regionale è adottata su proposta dell' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale ed alle attività e beni culturali d' intesa con l' Assessore al lavoro ed all' assistenza sociale.
Art. 3
 Obblighi dell' Istituzione beneficiaria
1. È fatto obbligo all' Istituzione beneficiaria di presentare alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il conto consuntivo dell' anno precedente, debitamente esaminato dal collegio dei revisori, nonché una particolareggiata relazione sull' impiego del contributo e sulle attività svolte.
Art. 4
 Norma transitoria
1. Fino alla cessazione del regime transitorio di cui all' articolo 6 del DPR 15 gennaio 1987, n. 14, la sovvenzione prevista all' articolo 2 della presente legge può essere utilizzata anche per l' attività di formazione degli assistenti sociali.
Art. 5
 Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 2 fanno carico al capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 6
 Norma abrogativa
Art. 7
 Collegio del Mondo Unito
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento straordinario previsto dal terzo comma dell' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, con l' importo di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, istituito con il decreto dell' Assessore alle finanze n. 14 e 15 aprile 1988, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 5980 dello stato di previsione precitato.
Art. 8
 Fondazione internazionale Trieste
per il progresso e la libertà delle scienze
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze >> un contributo in conto capitale di lire 150 milioni per l' anno 1988 per la ristrutturazione, la sistemazione, le attrezzature e l' arredamento dei locali destinati ad ospitare il laboratorio - museo della scienza di Trieste.
2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, Capo VI, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni, previa presentazione della relativa domanda entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.7. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 6146 (2.1.242.3.06.06) con la denominazione << Contributo in conto capitale alla " Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze" per la ristrutturazione, sistemazione, attrezzature e arredamento dei locali destinati ad ospitare il laboratorio - museo della scienza di Trieste >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 150 milioni per l' anno 1988.
4. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione di cui al comma 3.