LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 39

Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1988
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1
 Finalità della legge
1. La presente legge individua le strutture ricettive turistiche della regione Friuli - Venezia Giulia disciplinandone la tipologia, la classifica, l' apertura e le tariffe, anche in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.
TITOLO I
 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Art. 2
 
1. Sono strutture ricettive alberghiere gli alberghi, i motels, i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere.
2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in almeno sette camere, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.
3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l' assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburante.
4. I villaggi albergo sono alberghi che, in un' unica area, chiaramente perimetrata, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
5. Le residenze turistico alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in almeno sette unità abitative arredate costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina.
6. Le strutture ricettivo alberghiere di cui ai commi 2, 3 e 5, possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale o << casa madre >>, ove sono di regola alloggiati i servizi di ricevimento e gli altri servizi generali, anche in dipendenze, che devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre.
Art. 3
 
1. Le strutture ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con un numero di stelle da 1 a 5 se trattasi di alberghi e da 2 a 4 se trattasi di residenze turistiche alberghiere.
2. L' attribuzione del numero di stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.
3. I requisiti ed i relativi coefficienti numerici sono indicati nelle allegate tabelle << A >> (alberghi) e << B >> (residenze turistiche alberghiere) facenti parte integrante della presente legge.
4. Ai fini della classificazione gli alberghi devono comunque possedere:
a) capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
b) almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
d) un locale ad uso comune;
e) impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

5. Agli effetti della classificazione predetta negli alberghi e nelle residenze turistico - alberghiere è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina e rispettivamente di unità abitativa non dotate di cucina nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20% di quella complessiva dell' esercizio.
6. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva << lusso >> quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.
7. Gli alberghi contrassegnati da 3, 2 ed 1 stella, che forniscono alloggio e servizio di ristorante alle sole persone alloggiate, possono aggiungere la denominazione di << pensione >>.
8. Per gli alberghi che forniscono il servizio di alloggio e di prima colazione può essere usata in aggiunta l' indicazione << meublé >> o << garni >>.
9. Per gli alberghi contrassegnati da 5 0 4 stelle può essere usata in alternativa l' indicazione << Grand Hotel >>, << Grande Albergo >> o << Palace >>.
10. Le dipendenze vengono classificate con lo stesso numero di stelle della casa madre o, qualora non ne possiedano i requisiti ed i relativi coefficienti numerici, con un numero inferiore di stelle.
11. La classificazione della struttura ricettiva alberghiera è obbligatoria ed è condizione indispensabile per la concessione dell' autorizzazione all' esercizio di cui al successivo articolo 6.
12. La classificazione delle strutture ricettive alberghiere ha validità per un quinquennio.
13. Per le nuove strutture ricettive alberghiere e per quelle soggette a revisione di classificazione, la stessa ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.
14. Se nel corso del quinquennio si verificano delle variazioni di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione della struttura ricettiva alberghiera, il titolare o gestore deve richiedere la revisione della stessa secondo le modalità di cui al regolamento di esecuzione della presente legge.
15. La revisione, oltre che su iniziativa del titolare o del gestore, qualora si verifichino delle variazioni può essere effettuata d' ufficio.
Art. 4
 
1. Le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere sono delegate ai Comuni.
2. Il provvedimento di classificazione è adottato dal Comune nel cui ambito è situata la struttura ricettiva.
3. Il provvedimento di classificazione viene affisso nell' albo pretorio del Comune ove ha sede la struttura ricettiva interessata e pubblicato entro 30 giorni dalla data della deliberazione di classificazione sul Foglio Annunzi Legali della provincia di appartenenza.
4. Il provvedimento di classificazione viene inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5
 
1. Verso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data della notificazione o, in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali.
2. La Giunta regionale decide in via definitiva sentita una commissione così composta:
a) l' Assessore regionale al commercio ed al turismo o suo delegato che funge da Presidente;
b) il Direttore della Direzione regionale del commercio e del turismo o suo delegato;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell' ANCI;
d) un rappresentante effettivo ed uno supplente delle Aziende del turismo operanti nella regione;
e) quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti designati dalle Associazioni degli albergatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
4. Funge da segretario un dipendente della Direzione del commercio e del turismo con qualifica non inferiore a consigliere.
5. Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che la Giunta regionale abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto.
Art. 6
 
1. L' autorizzazione all' esercizio della struttura ricettiva alberghiera è rilasciata dal sindaco del comune in cui è ubicata detta struttura ricettiva al titolare o al gestore, previo accertamento dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 e dalla presentazione da parte dell' interessato del certificato d' iscrizione nella sezione speciale del registro o dell' attestato comprovante l' avvenuto superamento dell' esame di idoneità all' esercizio di attività di impresa necessario per l' iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio dei titolari e gestori delle strutture ricettive gestite da imprese turistiche di cui al titolo VII della presente legge.
2. L' autorizzazione è subordinata al provvedimento di classificazione della struttura ricettiva per la quale l' autorizzazione medesima è richiesta.
3. L' autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata mediante vidimazione e previo pagamento della relativa tassa di concessione comunale prevista dal DL 10 novembre 1978, n. 702.
Art. 7
 
1. I prezzi delle camere delle strutture ricettive alberghiere vengono concordati tra l' Amministrazione regionale e le Associazioni di categoria degli albergatori secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. La Commissione di cui all' articolo 5 determina, entro il 31 maggio dell' anno precedente a quello cui i prezzi si riferiscono, le tariffe massime che potranno essere applicate, secondo tipologia e livello di classificazione, previa verifica delle variazioni dei costi dell' attività alberghiera.
3. I prezzi possono essere diversificati per periodi di alta e bassa stagione anche soltanto su parte del territorio regionale.
4. Il periodo di alta stagione non può superare i 75 giorni.
5. I prezzi concordati vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere devono denunciare al Comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro il 31 luglio, i prezzi che intendono praticare l' anno successivo nonché il periodo di apertura della struttura ricettiva, che non può essere inferiore a 120 giorni in un anno.
7. Coloro che hanno ottemperato all' obbligo di cui al comma precedente ed hanno denunciato prezzi inferiori ai massimi concordati, possono presentare, entro il mese di febbraio, una denuncia suppletiva dei prezzi che intendono praticare modificante la prima a valere dall' 1 maggio al 31 dicembre successivo.
8. I Comuni verificano che i prezzi denunciati dagli albergatori non siano superiori ai massimi concordati per ciascuna tipologia a livello di classificazione.
9. Qualora i prezzi denunciati siano superiori a tali limiti il Comune provvede d' ufficio alla loro correzione.
10. Nel caso di apertura di nuove strutture ricettive alberghiere, l' obbligo della denuncia di cui al comma 6, deve essere assolto dall' aspirante o gestore al momento dell' ottenimento del provvedimento di classificazione.
11. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, della struttura ricettiva alberghiera, qualora il titolare o gestore cedente non abbia provveduto alla denuncia di cui al comma 6, o qualora il nuovo titolare o gestore abbia effettuato lavori di miglioramento o ammodernamento dell' esercizio, lo stesso titolare o gestore subentrante può presentare una nuova denuncia delle tariffe.
12. I prezzi delle strutture ricettive alberghiere classificati a 5 stelle e 4 stelle sono liberi.
Art. 8
 
1. I titolari o gestori possono applicare riduzioni ai prezzi denunciati e approvati, in misura non eccedente al 50% del minimo, fatto salvo il caso di servizi prestati a bambini fino a 12 anni che possono essere forniti a tariffe ulteriormente ridotte o anche gratuitamente.
TITOLO II
 STRUTTURE RICETTIVE ALL' ARIA APERTA
Art. 9
 
1. Sono strutture ricettive all' aria aperta i campeggi e i villaggi turistici.
2. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento.
3. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimento di piccole dimensioni, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Art. 10
 
1. Le strutture ricettive all' aria aperta sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con un numero di stelle da 1 a 4 se trattasi di campeggi e da 2 a 4 se trattasi di villaggi turistici.
2. L' attribuzione di numero di stelle è effettuato sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.
3. I requisiti ed i relativi coefficienti numerici sono indicati nelle allegate tabelle << C >> (campeggi) e << D >> (villaggi turistici) facenti parte integrante della presente legge.
4. Agli effetti della classificazione predetta, i campeggi che presentano attrezzature proprie dei villaggi turistici per una capacità ricettiva che eccede il 30% della ricettività complessiva, vengono considerati appartenenti a tale ultima categoria di allestimenti.
5. La classifica ha validità per un quinquennio.
6. Per le nuove strutture ricettive all' aria aperta e per quelle soggette a revisione di classificazione, la stessa ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.
7. Se nel corso del quinquennio si verificano delle variazioni di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione della struttura ricettiva all' aria aperta, il titolare o gestore deve richiedere la revisione della stessa secondo le modalità di cui al regolamento di esecuzione della presente legge.
8. La revisione, oltre che su iniziativa del titolare o del gestore, qualora si verifichino delle variazioni, può essere effettuata d' ufficio.
Art. 11
 
1. Le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive all' aria aperta sono delegate ai Comuni che le esercitano ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 4 e 5.
2. Nella commissione prevista dall' articolo 5 i rappresentanti effettivi e quelli supplenti delle associazioni degli alberghieri sono sostituiti dai rappresentanti effettivi e dai supplenti designati dalle associazioni dei gestori di strutture ricettive all' aria aperta maggiormente rappresentative a livello regionale.
Art. 12
 
1. L' autorizzazione all' apertura e all' esercizio delle strutture ricettive all' aria aperta è rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui ambito la struttura è situata.
2. L' autorizzazione è subordinata al provvedimento di classificazione e può essere rilasciata al titolare o gestore delle strutture ricettive all' aria aperta, previo accertamento dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 e della presentazione da parte dell' interessato del certificato d' iscrizione nella sezione speciale del registro o dell' attestato comprovante l' avvenuto superamento dell' esame di idoneità all' esercizio di attività di impresa necessario per l' iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio dei titolari e gestori delle strutture ricettive gestite da imprese turistiche di cui al titolo VII della presente legge.
3. L' autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata mediante vidimazione, previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale.
Art. 13
 
1. I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni, da associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo accertamento dei requisiti igienico sanitari, delle norme esistenti a tutela dell' ambiente e della pubblica incolumità e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.
Art. 14
 
1. I prezzi delle strutture ricettive all' aria aperta vengono concordati tra l' Amministrazione regionale e le associazioni di categoria secondo le modalità previste dal presente articolo.
La Commissione di cui agli articoli 5 e 11 determina, entro il 31 maggio dell' anno precedente a quello cui i prezzi si riferiscono, i limiti massimi delle tariffe per persona notte, per mezzo di pernottamento ed eventuale mezzo di trasporto che potranno essere applicate secondo la tipologia e livello di classificazione.
3. I prezzi possono essere diversificati per periodi di alta e bassa stagione anche soltanto su parte del territorio regionale.
4. Il periodo di alta stagione non può superare i 75 giorni.
5. I prezzi concordati vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. I titolari o gestori delle strutture ricettive all' aria aperta sono tenuti a denunciare al Comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro il 31 luglio, i prezzi che intendono praticare l' anno successivo nonché il periodo di apertura della struttura ricettiva.
7. Coloro che hanno ottemperato all' obbligo di cui al comma precedente ed hanno denunciato prezzi inferiori ai massimi concordati, possono presentare, entro il mese di febbraio, una denuncia suppletiva dei prezzi che intendono praticare modificante la prima a valere dall' 1 maggio al 31 dicembre successivo.
8. I Comuni verificano che i prezzi denunciati dai titolari o gestori delle strutture ricettive all' aria aperta non siano superiori ai massimi concordati per tipologia e livello di classificazione.
9. Qualora i prezzi denunciati siano superiori a tali limiti il Comune provvede d' ufficio alla loro correzione.
10. Nel caso di apertura di nuove strutture ricettive all' aria aperta, l' obbligo della denuncia di cui al comma 6, deve essere assolto dall' aspirante titolare o gestore al momento dell' ottenimento del provvedimento di classificazione.
11. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, della struttura ricettiva all' aria aperta, qualora il titolare o gestore cedente non abbia provveduto alla denuncia di cui al comma 6, o qualora il nuovo titolare o gestore abbia effettuato lavori di miglioramento o ammodernamento della struttura, lo stesso titolare o gestore subentrante può presentare una nuova denuncia delle tariffe.
12. I prezzi delle strutture ricettive all' aria aperta classificate a 4 stelle sono liberi.
TITOLO III
 STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE
Art. 15
 
1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi per la gioventù, le case per ferie, le foresterie, i centri per soggiorni sociali.
2. Gli alberghi per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito e loro accompagnatori.
3. Le case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o imprese o presso impianti di natura turistico - sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro, soci, dipendenti o partecipanti alle attività svolte presso le stesse sedi o impianti.
5. I centri per soggiorni sociali sono strutture idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento con criteri diversi da quelli alberghieri, gruppi di persone per soggiorni a tariffe agevolate non inferiori a cinque giorni. Tali centri possono soltanto essere gestiti da associazioni senza scopo di lucro, che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, esclusivamente per i propri associati.
Art. 16
 
1. L' autorizzazione all' apertura e all' esercizio di una struttura ricettiva a carattere sociale è rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui ambito la struttura è situata, previo accertamento dei requisiti igienico - sanitari, nonché dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.
2. L' autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata mediante vidimazione previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale.
Art. 17
 
1. Ai soli fini dell' imposta di soggiorno le strutture ricettive a carattere sociale sono equiparate ai campeggi ad una stella.
TITOLO IV
 RIFUGI ALPINI,
RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI
Art. 18
 
1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, funivie o mezzi di trasporto similari, ubicate in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, gestite da enti pubblici, associazioni operanti nel settore alpinistico, escursionistico e speleologico, nonché da privati.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone montane servite da strade aperte al traffico ordinario anche in prossimità di centri abitati, gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico, escursionistico e speleologico.
3. I fabbricati siti in alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti per il riparo degli alpinisti, sono denominati bivacchi.
Art. 19
 
1. Le strutture ricettive ubicate in luoghi adatti ad ascensioni od escursioni quali palestre di roccia, itinerari caratteristici di interesse nazionale o regionale, scuole di speleologia, anche se non si trovano in zone montane, sono assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici.
Art. 20
 
1. Il Sindaco del Comune competente per territorio rilascia l' autorizzazione alla costruzione nonché, dopo l' accertamento dei requisiti strutturali, tecnici ed igienico - sanitari, all' esercizio dei rifugi alpini ed escursionistici.
2. Il Comune accerta, inoltre, che chi è stato proposto alla conduzione dell' esercizio sia persona di sana e robusta costituzione fisica, sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, abbia conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini, abbia la capacità di apprestare le necessarie provvidenze in caso di pericolo ed i soccorsi di primo intervento.
3. Si prescinde dall' accertamento di cui al comma 2. qualora chi è preposto alla conduzione del rifugio sia in possesso dell' autorizzazione per l' esercizio della professione di guida alpina o aspirante guida alpina.
4. L' autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata mediante vidimazione previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale.
5. Qualora si tratti di rifugio alpino con custode, l' ente od il privato proprietario, alla presentazione della domanda di apertura, deve indicare il nominativo del custode o del gestore che deve sottoscrivere la domanda per accettazione.
6. Chiunque voglia attivare un bivacco deve darne comunicazione al Comune competente per territorio.
Art. 21
 
1. I titolari o gestori di rifugi devono denunciare, annualmente, al Comune di competenza, entro il 30 settembre dell' anno precedente a quello cui si riferiscono, le tariffe che intendono praticare.
Art. 22
 
1. Ai soli fini dell' imposta di soggiorno i rifugi escursionistici sono equiparati ai campeggi ad una stella.
TITOLO V
 ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
Art. 23
 
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti servizio di alloggio e, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
2. Il titolare di un esercizio di affittacamere può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande, escluse quelle superalcooliche.
3. L' attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare all' esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.
Art. 24
 
1. La locazione di camere o appartamenti ammobiliati, senza la contemporanea prestazione del servizio di alloggio, non costituisce esercizio di affittacamere.
2. Ai fini dell' imposta di soggiorno, chi loca camere o appartamenti ammobiliati, senza la contemporanea prestazione del servizio di alloggio, nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo nonché nelle altre località di interesse turistico nelle quali è obbligatoria l' applicazione dell' imposta di soggiorno, deve darne comunicazione al Comune competente per territorio che provvede alla classificazione dell' alloggio con le modalità di cui all' articolo 26.
Art. 25
 
1. Chi intende esercitare l' attività di affittacamere deve farne preventiva dichiarazione al Comune competente per territorio che, dopo l' accertamento dei requisiti strutturali ed igienico sanitari dell' esercizio nonché dei requisiti soggettivi del titolare previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, procede alla relativa classificazione.
Art. 26
 
1. Gli esercizi di affittacamere sono classificati dal Comune, anche ai fini della comparazione alle categorie previste dal RDL 24 novembre 1938, n. 1926, in quattro categorie sulla base dell' allegata tabella << E >> facente parte integrante della presente legge.
Art. 27
 
1. Dopo l' accertamento dei requisiti previsti e la relativa classificazione, il Comune prende atto della dichiarazione, presentata da chi intende esercitare l' attività di affittacamere, valida esclusivamente per i locali in essa indicati, provvedendo alla relativa iscrizione in apposito elenco.
2. A chi esercita l' attività di affittacamere non può essere rilasciata più di una presa d' atto.
3. La presa d' atto viene rinnovata annualmente mediante vidimazione previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale.
Art. 28
 
1. Gli affittacamere devono denunciare al Comune le tariffe massime delle camere e di ogni altro servizio completamente entro il 30 settembre dell' anno precedente a quello cui si riferiscono.
2. Le tariffe denunciate non possono essere aumentate.
TITOLO VI
 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Art. 29
 
1. Sono case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite in forma imprenditoriale per l' affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a 7 giorni e non superiori a tre mesi consecutivi.
Art. 30
 
1. Si intende gestione di case e appartamenti per vacanze, ai sensi della presente legge, la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari e studio.
2. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di cibi e bevande e l' offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle strutture ricettive alberghiere.
Art. 31
 
1. L' autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha sede la struttura ricettiva, previo accertamento della sussistenza dei requisiti strutturali dell' immobile, dei requisiti soggettivi del titolare o rappresentante previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 e della presentazione da parte dell' interessato del certificato d' iscrizione nella sezione speciale del registro o dell' attestato comprovante l' avvenuto superamento dell' esame di idoneità all' esercizio di attività di impresa necessario per l' iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio dei titolari e gestori delle strutture ricettive gestite da imprese turistiche di cui al successivo Titolo VII.
2. L' autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è subordinata al provvedimento di classificazione.
3. L' autorizzazione viene rinnovata annualmente mediante vidimazione sull' atto autorizzativo previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale.
Art. 32
 
1. Le strutture ricettive utilizzate per la gestione di case ed appartamenti per vacanze sono classificate dal Comune con le modalità di cui all' articolo 26.
Art. 33
 
1. I prezzi delle case ed appartamenti per vacanze vengono concordati tra l' Amministrazione regionale e le Associazioni di categoria secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. La Commissione di cui all' articolo 5 determina entro il 31 maggio dell' anno precedente a quello cui i prezzi si riferiscono, le tariffe massime che potranno essere applicate secondo il livello di classificazione.
3. Nella Commissione di cui all' articolo 5 i rappresentanti effettivi e quelli supplenti delle Associazioni albergatori sono sostituiti dai rappresentanti effettivi e dai supplenti designati dalle Associazioni di categoria dei gestori di case ed appartamenti per vacanze maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. Qualora tali Associazioni non siano state costituite, della Commissione di cui all' articolo 5 continueranno a far parte le Associazioni degli albergatori.
5. I prezzi possono essere diversificati per periodi di alta e bassa stagione anche soltanto su parte del territorio regionale.
6. Il periodo di alta stagione non può superare i 75 giorni.
7. I prezzi concordati vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. I titolari o i gestori delle case ed appartamenti per vacanze devono denunciare al Comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro il 31 luglio, i prezzi che intendono praticare l' anno successivo, nonché il periodo di apertura della struttura ricettiva.
9. Coloro che hanno ottemperato all' obbligo di cui al comma precedente ed hanno denunciato prezzi inferiori ai massimi concordati, possono presentare, entro il mese di febbraio, una denuncia suppletiva dei prezzi che intendono praticare, modificante la prima a valere dal 1 maggio al 31 dicembre successivo.
10. I Comuni verificano che i prezzi denunciati dagli albergatori non siano superiori ai massimi concordati per livello di classificazione.
11. Qualora i prezzi denunciati siano superiori a tali limiti, il Comune provvede d' ufficio alla loro correzione.
TITOLO VII
 SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO ESERCENTI
IL COMMERCIO PER LA ISCRIZIONE DEI TITOLARI
E GESTORI DI IMPRESE TURISTICHE
Art. 34
 
1. I titolari e gestori di imprese turistiche sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro esercenti il commercio, istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, prevista dall' articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Art. 35
 
1. Sono tenuti all' iscrizione nella sezione speciale del registro, previsto dall' articolo 34, i soggetti che svolgono attività di gestione delle strutture di cui agli articolo 2, 9, 29.
Art. 36
 
1. Per ottenere l' iscrizione nella sezione speciale del registro previsto dall' articolo 34, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver raggiunto la maggiore età ad eccezione del minore emancipato, autorizzato a norma di legge all' esercizio di attività commerciale;
b) essere in possesso della licenza della scuola dell' obbligo in base all' età scolare;
c) non essere nelle condizioni previste dall' articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
d) aver superato l' esame di idoneità all' esercizio di attività di impresa, disciplinato dalla presente legge;
e) essere in possesso dell' autorizzazione all' esercizio della struttura ricettiva.

Art. 37
 
1. I soggetti, autorizzati alla gestione di imprese turistiche, devono iscriversi nella sezione speciale del registro di cui all' articolo 34 entro 30 giorni dal rilascio dell' autorizzazione, pena la revoca della stessa.
Art. 38
 
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di gestione di imprese turistiche così come identificate dall' articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, hanno diritto ad ottenere l' iscrizione, su loro domanda, nella sezione speciale del registro di cui all' articolo 34.
2. Ai sensi del presente articolo si intende gestione di case e appartamenti per vacanze il possesso, da almeno cinque anni al momento dell' entrata in vigore della presente legge, della licenza di pubblica sicurezza di cui all' articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, relativamente all' affittanza di appartamenti.
3. La mancata presentazione della domanda di cui al comma 2 entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge determina la revoca dell' autorizzazione all' esercizio della struttura ricettiva.
Art. 39
 
1. La cancellazione dalla sezione speciale del registro di cui all' articolo 34 è disposta per:
a) venir meno dei requisiti soggettivi previsti dall' articolo 36;
b) per cessazione di attività;
c) per causa di morte.

2. In caso di morte il subentrante ha facoltà di continuare l' attività del dante causa ed ottenere la relativa autorizzazione all' esercizio, purché dimostri di essere in possesso dei requisiti di cui all' articolo 36, entro un anno dalla data dell' evento e, per giustificato motivo, fino al massimo di un ulteriore anno.
Art. 40
 
1. Ai fini dell' ammissione agli esami di idoneità per l' attività di imprese ricettive, gli interessati devono presentare domanda, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale hanno la residenza, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla lettera a), b) e c) dell' articolo 36.
Art. 41
 
1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione è istituita un' apposita Commissione giudicatrice per l' esame di idoneità di cui alla lettera d) dell' articolo 36 nominata dalla Giunta camerale, presieduta dal Segretario generale o da un vice Segretario generale o altro funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con qualifica non inferiore all' ottava ed è costituita dai seguenti membri:
a) un rappresentante della Direzione regionale del commercio e del turismo;
b) un esperto di gestione di strutture ricettive designato dall' Associazione provinciale degli albergatori;
c) un rappresentante dell' Unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) un rappresentante dell' Ispettorato provinciale del lavoro;
e) un rappresentante dell' Intendenza di Finanza;
f) un insegnante di merceologia di scuola secondaria o un esperto in materia.

2. Funge da segretario della Commissione un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con qualifica non inferiore alla settima.
3. Con la stessa procedura di quelli effettivi, possono essere nominati per la Commissione giudicatrice anche membri supplenti.
4. La Commissione dura in carica due anni. I suoi membri possono essere confermati.
5. La Commissione si riunisce almeno ogni tre mesi, qualora vi siano domande d' esame.
Art. 42
 
1. L' esame di idoneità di cui alla lettera d) dell' articolo 36 consiste in una prova orale sulle seguenti materie:
a) legislazione turistica;
b) organizzazione - amministrazione - controllo di gestione delle strutture ricettive e dei relativi servizi - adeguamento della politica aziendale alle tendenze del mercato;
c) norme igienico - sanitarie relative alle strutture ricettive ed annessi servizi turistici;
d) normative in materia di lavoro e sicurezza sociale;
e) adempimento in materia tributaria, fiscale e di contabilità aziendale;
f) legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

2. La Giunta camerale specifica, nell' ambito delle singole materie, gli argomenti che formano prove di esame e stabilisce i termini e le modalità per l' effettuazione delle prove stesse.
Art. 43
 
1. La Commissione giudicatrice, espletate le prove d' esame formula il giudizio di idoneità dei singoli candidati.
2. La Giunta camerale approva gli atti della Commissione e rilascia gli attestati di idoneità.
Art. 44
 
1. Ai fini del rilascio dell' autorizzazione di cui agli articoli 6, 12 e 31, è riconosciuta valida la iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio dei titolari e gestori di imprese turistiche così come singolarmente disciplinate dalla altre regioni in attuazione dell' articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Art. 45
 
1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in esecuzione del DM 24 febbraio 1984, sono iscritti d' ufficio nella sezione speciale del registro di cui all' articolo 34 previo accertamento della permanenza dell' attività di gestione di strutture ricettive.
Art. 46
 
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di aver ragione, nella regione, le norme contenute nel decreto del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato 24 febbraio 1984 e successive modifiche, ad eccezione del 4 comma dell' articolo 2.
TITOLO VIII
 NORME COMUNI
Art. 47
 
1. L' approvazione della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive è di competenza del Comune, secondo le modalità del regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 48
 
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esporre in maniera ben visibile le tabelle contenenti le tariffe delle prestazioni fornite, nonché, per le strutture ricettive alberghiere, ad esporre in ogni camera i cartellini prezzi, in base a quanto specificato nel regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 49
 
1. I titolari e i gestori delle strutture ricettive di cui alla presente legge sono tenuti a denunciare al Comune, entro 30 giorni dal verificarsi, le variazioni apportate o intervenute alla struttura ricettiva anche se dette variazioni non dovessero comportare una diversa classificazione o autorizzazione.
Art. 50
 
1. Nel caso i titolari o gestori delle strutture ricettive non provvedano alla presentazione delle tariffe nei termini previsti dalla presente legge, in dette strutture troveranno applicazione le tariffe dell' anno precedente.
Art. 51
 
1. Il rilascio dell' autorizzazione o della presa d' atto di cui agli articoli 12, 16, 20, 25 e 31 è soggetta al pagamento di una tassa di concessione regionale nella misura di cui all' allegato prospetto n. 1.
Art. 52
 
1. Ferme restando la competenza dell' autorità di pubblica sicurezza e quella dell' autorità sanitaria nei relativi settori, le funzioni di vigilanza e di controllo nelle materie della presente legge sono delegate ai Comuni competenti per territorio.
2. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune, dove è stata accertata la violazione, a titolo di integrazione al finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di vigilanza.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
Art. 53
 
1. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenente false indicazioni sui prezzi e sulle attrezzature delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.500.000.
2. L' inosservanza delle norme contenute nella presente legge, in materia di classificazione delle strutture ricettive, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000.
3. L' inosservanza delle altre norme contenute nella presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000.
Art. 54
 
1. Oltre alle sanzioni amministrative di cui all' articolo 53, per gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nella presente legge possono essere irrogate le sanzioni della sospensione dell' autorizzazione per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni e della revoca della stessa autorizzazione.
Art. 55
 
1. Sono fatte salve e si intendono richiamate nella presente legge le norme di pubblica sicurezza concernenti la registrazione e la notificazione degli ospiti delle strutture ricettive di cui ai precedenti articoli.
2. È fatta salva, inoltre, l' osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l' esercizio dell' attività ricettiva in quanto applicabili alle attività disciplinate della presente legge.
Art. 56
 
1. Al Comune è fatto obbligo di dare immediata comunicazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo del rilascio di provvedimenti di classificazione, di autorizzazione e delle prese d' atto per le strutture ricettive di cui alla presente legge nonché dei provvedimenti di modifica, sospensione o revoca dei suddetti atti.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno i Comuni devono comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo ed all' Azienda regionale per la promozione turistica l' elenco di tutte le strutture ricettive esistenti nel territorio di competenza con le attrezzature ed i relativi prezzi.
Art. 57
 
1. In caso di inerzia dei Comuni nell' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, spetta alla Regione il compito di agire in sostituzione di detti Enti.
TITOLO IX
 MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE
14 DICEMBRE 1987, N. 43
Art. 58
 
1. All' articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43, le parole: << dall' articolo 7 della stessa legge regionale >>, sono sostituite dalle seguenti:
<< dall' articolo 46, comma 4, lettera b), della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

2. Il termine previsto dal comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43, è prorogato a 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
TITOLO X
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 59
 
1. Le strutture alberghiere e le strutture ricettive all' aria aperta esistenti al momento dell' entrata in vigore della presente legge e classificate rispettivamente ai sensi del RDL 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modifiche, e ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3, sono classificate in base all' allegato prospetto n. 2.
2. Per gli esercizi di affittacamere valgono le categorie eventualmente già assegnate ai sensi del RDL 24 novembre 1938, n. 1926 e successive modifiche, e ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 1111 per gli esercizi di affittacamere ubicati in zone dove non trova applicazione l' imposta di soggiorno.
3. Ai fini tributari valgono le norme di cui all' articolo 12, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, e del rdl 24 novembre 1983, n. 1926 e successive modifiche.
Art. 60
 
1. La classificazione attribuita alle strutture ricettive alberghiere, alle strutture ricettive all' aria aperta, agli esercizi di affittacamere ai sensi dell' articolo 59 ed alle strutture classificate per la prima volta dopo l' entrata in vigore della presente legge, ha validità fino al 31 dicembre 1992.
2. Alle strutture ricettive alberghiere che non raggiungano alla data di cui al comma 1 i requisiti per l' assegnazione del livello minimo di classificazione viene revocata l' autorizzazione comunale all' esercizio.
3. I rifugi alpini esistenti al momento dell' entrata in vigore della presente legge che non abbiano i requisiti previsti dalla legge medesima e dal relativo regolamento di esecuzione mantengono comunque la qualifica di rifugi escursionistici.
4. I centri per soggiorni sociali già autorizzati ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3, mantengono comunque la qualifica di centri per soggiorni sociali.
5. Alle strutture ricettive assoggettate a vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività che non possiedano i requisiti per l' assegnazione del livello minimo di classificazione, è attribuito comunque il livello minimo per tutta la durata del vincolo.
Art. 61
 
1. Ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso delle licenze, autorizzazioni o prese d' atto previste dalla normativa precedentemente vigente per l' esercizio delle strutture ricettive, sono rilasciate le autorizzazioni o prese d' atto previste dalla presente legge secondo le modalità del regolamento di esecuzione.
Art. 62
 
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, saranno emanate entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge le relative norme di esecuzione.
TITOLO XI
 NORME FINANZIARIE
Art. 63
 Norme finanziarie
1. L' Amministrazione regionale ripartisce lo stanziamento iscritto in bilancio per la somministrazione alle Amministrazioni comunali dei mezzi per sostenere la spesa conseguenti alla delega di funzioni, previsti dalla presente legge, in misura pari a:
a) L. 450.000 per i Comuni con una capacità ricettiva da 1 a 500 posti letto;
b) L. 1.400.000 per i Comuni con una capacità ricettiva da 501 a 1.000 posti letto;
c) L. 3.000.000 per i Comuni con una capacità ricettiva da 1.001 a 3.000 posti letto;
d) L. 10.000.000 per i Comuni con una capacità ricettiva da 3.001 a 10.000 posti letto;
e) L. 45.000.000 per i Comuni con una capacità ricettiva oltre i 10.000 posti letto.

2. Negli anni successivi tale cifra potrà essere variata con decreto del Direttore regionale del commercio e del turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle variazioni dell' indice del costo - vita.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica 24 - programma 3.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - il capitolo 8855 (2.1.152. 1.01.24) con la denominazione << Finanziamento delle spese relative all' esercizio delle funzioni delegate ai Comuni nel settore delle strutture ricettive turistiche - (spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
4. Al predetto onere complessivo di lire 750 milioni si provvede come segue:
a) per lire 360 milioni, suddivisi in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1150 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 6, Partita n. 1 dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti);
b) per lire 390 milioni, suddivisi in ragione di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, mediante storno dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

5. Sul precitato capitolo 8855 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
6. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8855 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 64
 
1. Le spese relative al funzionamento della Commissione di cui all' articolo 5 fanno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 65
 
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.