CAPO V
Integrazione dei << fondi rischi >>
dei Consorzi garanzia fidi
Art. 22
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i << fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi delle province di Udine e Pordenone di cui alle leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25, e 4 maggio 1973, n. 32, come successivamente modificate ed integrate, allo scopo di favorire l' accesso al credito da parte delle imprese commerciali ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 e dichiarati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714 del 20 maggio 1976 e successive integrazioni, che devono iniziare i lavori di ricostruzione o di riparazione conseguenti ai danni prodotti dai citati eventi sismici del 1976 ovvero completare i lavori medesimi.
CAPO VI
Norme finanziarie e finali
Art. 23
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 è autorizzato, nell' anno 1988, un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 24 - Programma 3.4.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8799 (2.1.243.5.10.25) con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo dei settori medesimi >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990.
4. All' onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 9 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
6. Sul precitato capitolo 8799 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
Art. 24
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 10 fanno carico al capitolo 8798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. Nella denominazione del capitolo 8798 la locuzione << delle piccole e medie imprese commerciali >> è sostituita dalla locuzione << delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi >>.
Art. 25
1. Per le finalità previste dalla
legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1988 e dall' anno 1989.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1988;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1997;
c) lire 500 milioni per l' anno 1998.
3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 2.500 milioni.
4. All' onere complessivo di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione precitato.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 26
1. Per le finalità previste dall' articolo 22 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 24 - Programma 3.4.2. - Spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8800 (2.1.243.5.10.25) con la denominazione: << Contributo a favore dei fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi delle province di Udine e Pordenone per favorire l' accesso al credito da parte delle imprese commerciali, ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, che devono iniziare ovvero completare i lavori di ricostruzione o di riparazione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, da capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.
4. Sul precitato capitolo 8800 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione.
Art. 27
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.