LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 1988, n. 36

Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/05/1988
Materia:
220.02 - Commercio

CAPO I
 Interventi a favore delle imprese
operanti nel settore del commercio e dei servizi
Art. 1
 
1. Al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore del commercio e di quello dei servizi ed in previsione del Piano regionale di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese del settore contributi annui costanti per ridurre il costo dei mutui o di altre forme di finanziamento bancario di durata non superiore a dieci anni, contratti per le iniziative di seguito indicate:
a) acquisto dell' area necessaria alla costruzione ed all' ampliamento dei locali e dell' area necessaria al deposito ed al maneggio delle merci, in misura non superiore al doppio della superficie coperta;
b) acquisto, costruzione, ampliamento o ammodernamento dei locali necessari all' attività dell' impresa; nel caso di costruzione o ampliamento dei locali, è ammesso anche l' acquisto dell' area di pertinenza e comunque in misura non superiore al doppio della superficie coperta;
c) acquisto di arredi o attrezzature inerenti l' attività dell' impresa, compresi gli automezzi adattati al solo trasporto merci;
d) acquisto di scorte nella misura massima del 30% dell' ammontare delle spese di cui alle lettere b) e c) del presente articolo.

Art. 2
 
1. Sono ammessi ad usufruire dei contributi del presente Capo I, purché iscritti da almeno due anni negli appositi registri ed esercitanti effettivamente l' attività per lo stesso periodo, i seguenti soggetti:
a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio al minuto, in forma fissa o ambulante, o il commercio all' ingrosso, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
b) i gruppi volontari d' acquisto collettivo tra dettaglianti, le unioni volontarie tra grossisti e dettaglianti, le cooperative tra dettaglianti e le altre forme associative, a condizione che i dettaglianti associati siano tutti piccole o medie imprese;
c) le cooperative di consumo, con autorizzazione amministrativa all' esercizio del commercio;
d) le piccole e medie imprese esercenti l' attività di rappresentanza e intermediazione commerciale, comprese le agenzie di affari in mediazione;
e) le piccole e medie imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica e quelle di distribuzione di generi di monopolio;
f) i rivenditori di riviste, giornali e generi di monopolio;
g) le piccole e medie imprese esercenti l' attività di import - export;
h) le farmacie;
i) le piccole e medie imprese operanti nel settore delle attività di servizio.

2. Ai fini della presente legge, per piccola e media impresa si intende quella che occupa complessivamente non più di 30 dipendenti.
3. Il requisito previsto dal comma 1 del presente articolo non è richiesto per l' ampliamento e l' ammodernamento dei locali e/o per l' acquisto di arredi e di attrezzature, effettuati successivamente all' acquisto di un' azienda esistente, purché l' impresa cedente sia stata iscritta da almeno due anni negli appositi registri.
Art. 3
 
1. I contributi di cui all' articolo 1 sono determinati in maniera da ridurre il costo delle operazioni di mutuo ovvero di finanziamento bancario di una percentuale fino al 35% del tasso di riferimento, da applicare alle operazioni di credito per il settore del commercio, fissato periodicamente dal Ministero del tesoro e vigente al momento della stipulazione del mutuo o della concessione di altro finanziamento.
2. Il tasso minimo a carico delle imprese, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, non può essere inferiore al 65% del tasso di riferimento.
3. Per le iniziative da realizzarsi nei territori classificati montani, ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell' articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, la percentuale di cui al comma 1 viene elevata al 55%. Il tasso minimo di cui al comma 2, non può essere inferiore al 45% del tasso di riferimento.
4. Nel caso di imprese esercenti il commercio al minuto, qualora le iniziative indicate all' articolo 1 comportino la concentrazione di più imprese esercitanti la propria attività in un unico punto di vendita, ovvero la realizzazione, con trasferimento di più imprese, di un centro commerciale, la percentuale di cui al comma 1 è elevata al 40%. Il tasso minimo di cui al comma 2, non può essere inferiore al 60% del tasso di riferimento.
5. La stessa percentuale di cui al comma 4 si applica anche nel caso di imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per programmi di ristrutturazione e di arredo che conservino o ripristino ambientazioni storico - culturali tipiche delle zone ove i programmi stessi vengono realizzati. Il tasso minimo di cui al comma 2, non può essere inferiore al 60% del tasso di riferimento.
6. La tipicità dell' ambientazione storico - culturale deve essere attestata dal Comune nel quale vengono realizzati i programmi di ristrutturazione e di arredo di cui al comma 5.
7. Tutte le imprese che concorrono alla concentrazione in un' unica impresa o alla realizzazione di un centro commerciale, devono avere i requisiti di cui all' articolo 2.
Art. 4
 
1. Sono ammissibili a contributo le operazioni di mutuo o di finanziamento bancario non superiori a lire 300 milioni e comunque non eccedenti l' 80% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell' iniziativa.
2. Non sono ammesse a contributo iniziative che comportino un mutuo o un finanziamento di importo inferiore a lire 20 milioni.
3. I contributi di cui all' articolo 1 non sono cumulabili con altre provvidenze regionali o statali concesse per le medesime iniziative, eccezione fatta per quelle previste dal Capo II della presente legge e dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, come modificata dagli articoli 13 e 14 del Capo III della presente legge.
4. Possono inoltre essere ammesse a contributo le spese sostenute per investimenti effettuati entro i dodici mesi antecedenti alla data di inoltro della domanda intesa ad ottenere il contributo.
Art. 5
 
1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo, tramite l' Istituto di credito cui il richiedente ha chiesto il mutuo o il finanziamento bancario, unitamente:
a) alla relazione illustrativa dell' iniziativa;
b) al preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento;
c) all' assenso di massima dell' Istituto di credito alla concessione del finanziamento richiesto;
d) al certificato di iscrizione al Registro ditte della Camera di commercio oppure, nel caso di cooperative, al certificato d' iscrizione al Registro regionale delle cooperative.

2. I contributi di cui all' articolo 1 sono assegnati da parte della Giunta regionale ai soggetti beneficiari sulla base della domanda presentata e della documentazione trasmessa.
Art. 6
 
1. I contributi assegnati ai sensi dell' articolo 5 sono concessi con decreto del Direttore regionale del commercio e del turismo dietro presentazione del contratto di mutuo ovvero a seguito dell' avvenuta concessione del finanziamento bancario.
2. Il contributo viene erogato al beneficiario tramite l' Istituto finanziatore a fronte di una dichiarazione dell' Istituto medesimo che attesti l' avvenuto accertamento dell' utilizzo del mutuo o del finanziamento bancario per la realizzazione dei programmi d' investimento di cui all' articolo 1 della presente legge.
3. L' erogazione ha luogo in quote periodiche aventi scadenza contestuale a quella dei ratei del mutuo ovvero in quote annuali in caso di altra forma di finanziamento bancario.
Art. 7
 
1. Qualora nel periodo di erogazione del contributo si abbia da parte del beneficiario il trasferimento dell' azienda per atto tra vivi od a causa di morte ovvero la modificazione della ragione sociale dell' impresa ovvero, ancora, la cessione degli immobili ammessi a contributo ad altro soggetto avente i requisiti di cui all' articolo 2 e che eserciti un' attività commerciale o di servizio, il contributo continuerà ad essere erogato per la parte residua ai nuovi soggetti.
2. Il contributo cessa di essere corrisposto qualora il mutuo o finanziamento bancario venga estinto prima della scadenza originaria.
Art. 8
 
1. È fatto obbligo al concessionario del contributo - a pena di decadenza dal beneficio - di mantenere, per l' intero arco temporale di erogazione dello stesso, la destinazione d' uso degli immobili in relazione ai quali il contributo è stato concesso.
2. La decadenza del beneficio comporta la revoca del contributo con restituzione delle annualità erogate e con l' aggravio degli interessi legali.
3. L' obbligo di cui al comma 1 è ridotto ad un periodo di tre anni per ciascuno dei beni mobili oggetto dell' iniziativa. La decadenza dal beneficio non comporta in tal caso la restituzione delle annualità erogate.
Art. 9
 
1. È fatto obbligo agli Istituti mutuanti di comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo - fornendo la relativa documentazione - qualsiasi mutamento delle condizioni stabilite dal decreto di concessione ed in particolare:
a) mutamenti nella destinazione economica dei beni per i quali il contributo è stato concesso;
b) mutamenti nella situazione giuridica dell' impresa beneficiaria del contributo;
c) variazioni della durata e dell' ammontare del mutuo o del finanziamento bancario cui si riferisce il contributo.

CAPO II
 Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del
commercio e dei servizi su operazioni di locazione finanziaria
di macchinari ed attrezzature. Ulteriori modificazioni
alla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63
Art. 10
 
1. I contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature previsti dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificato dall' articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, e dall' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, sono concessi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi di cui all' articolo 2 della presente legge, secondo le modalità del presente Capo.
2. Fra le attrezzature da ammettere al contributo di cui al comma 1, sono compresi anche gli arredi destinati all' attività dell' impresa beneficiaria.
Art. 11
 
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente Capo, corredate dai documentati indicati all' articolo 4, comma secondo, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite di aziende ed istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuano operazioni di locazione finanziaria ovvero per il tramite della Friulia - Lis SpA.
2. Sull' ammissione delle domande a contributo sarà previamente sentito il Comitato tecnico consultivo, di cui all' articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 61.
3. Il contributo concesso viene erogato al beneficiario tramite la società di locazione finanziaria, la quale è tenuta a corrispondere il contributo al beneficiario entro trenta giorni dall' avvenuto versamento e a darne comunicazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo.
Art. 12
 
1. Alle domande presentate dal 1 gennaio 1987 dalle imprese di cui al presente Capo si applicano le disposizioni dello stesso Capo II, fatti salvi i pareri espressi prima della data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato tecnico consultivo di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all' ammissione a contributo delle domande presentate ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni.
CAPO III
 Ulteriori modificazioni
alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25
Art. 13
 
1.
L' articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
La spesa ammissibile a contributo non potrà superare in ogni caso l' importo di lire 100 milioni.
Non sono ammesse a contributo le spese relative a programmi iniziati oltre i dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento o effettuate prima che siano trascorsi due anni dall' inizio dell' attività. >>.

Art. 14
 
1.
Il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< Sono ammessi con preferenza a contributo i programmi di investimento presentati dai soggetti di cui all' articolo 2 della presente legge, che abbiano sede operativa nella zona classificata omogenea A dei centri urbani secondo le previsioni del piano regolatore generale di ciascun comune, ovvero zona B, sottozona B1, ove prevista dal piano regolatore generale e nei territori classificati montani ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell' articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657. >>.

Art. 15
 
1. Per la concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle domande presentate entro e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le modificazioni apportate con i precedenti articoli 13 e 14.
2. I benefici concessi sulla base delle domande di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre provvidenze previste da leggi statali o regionali.
Art. 16
 
1. La restituzione del contributo prevista dall' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, come modificata dall' articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 51, non ha luogo qualora le iniziative ammesse ai benefici della medesima legge regionale n. 25/ 1982 siano state distolte dalla destinazione commerciale a seguito del perimento per cause di forza maggiore dei beni oggetto del contributo anche qualora tale perimento si sia verificato in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge.
CAPO IV
 Norme in materia di disciplina del commercio
Art. 17
 
1. Sul territorio della regione Friuli - Venezia Giulia si applicano la legge 11 giugno 1971, n. 426, e la legge 19 maggio 1976, n. 398, e loro modificazioni ed integrazioni, salvo quanto stabilito dalla legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56, dai Capi I e II della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28, e loro modificazioni ed integrazioni, e dalla presente legge.
Art. 18
 
1. IL Consiglio comunale dei Comuni sprovvisti del Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita stabilisce, ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri ai quali le Commissioni comunali per il commercio previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28, devono attenersi nell' esaminare le domande di autorizzazione di cui all' articolo 43, secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426. I criteri sono validi fino all' approvazione del Piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all' apertura di esercizio di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.
Art. 19
 
1. Non può essere negata l' autorizzazione amministrativa all' ampliamento della superficie di vendita fino a mq 200 a condizione che l' attività sia stata esercitata da almeno tre anni. Deve, altresì, essere rilasciata l' autorizzazione al trasferimento nell' ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 400 mq, a condizione che l' attività sia esercitata da almeno tre anni. Deve inoltre essere rilasciata l' autorizzazione qualora, in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 mq, si intenda concentrare l' attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico ed operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.
Art. 20
 
1. Il trasferimento della titolarità dell' azienda dei commercianti ambulanti per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell' autorizzazione, sempreché sia provata l' effettiva cessione dell' azienda ed il subentrante sia iscritto nella sezione speciale del registro di cui all' articolo 2 della legge 19 maggio 1976, n. 398.
Art. 21
 
1. Agli effetti dell' articolo 29, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, affinché si produca il trasferimento diretto dell' autorizzazione ivi previsto, oltre alle condizioni indicate, il dante causa deve dimostrare di aver esercitato in proprio l' attività commerciale relativa per almeno cinque anni.
2. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, il trasferimento di diritto dell' autorizzazione non opera ed il subentrante deve ottenere una nuova autorizzazione amministrativa.
3. Quanto previsto dal comma 1 non si applica all' erede quando il trasferimento dell' autorizzazione amministrativa sia conseguente a causa di morte del titolare.
CAPO V
 Integrazione dei << fondi rischi >>
dei Consorzi garanzia fidi
Art. 22
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i << fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi delle province di Udine e Pordenone di cui alle leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25, e 4 maggio 1973, n. 32, come successivamente modificate ed integrate, allo scopo di favorire l' accesso al credito da parte delle imprese commerciali ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 e dichiarati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714 del 20 maggio 1976 e successive integrazioni, che devono iniziare i lavori di ricostruzione o di riparazione conseguenti ai danni prodotti dai citati eventi sismici del 1976 ovvero completare i lavori medesimi.
CAPO VI
 Norme finanziarie e finali
Art. 23
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 è autorizzato, nell' anno 1988, un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 24 - Programma 3.4.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8799 (2.1.243.5.10.25) con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo dei settori medesimi >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990.
4. All' onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 9 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
6. Sul precitato capitolo 8799 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
Art. 24
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 10 fanno carico al capitolo 8798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. Nella denominazione del capitolo 8798 la locuzione << delle piccole e medie imprese commerciali >> è sostituita dalla locuzione << delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi >>.
Art. 25
 
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1988 e dall' anno 1989.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1988;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1997;
c) lire 500 milioni per l' anno 1998.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 2.500 milioni.
4. All' onere complessivo di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione precitato.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 26
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 22 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 24 - Programma 3.4.2. - Spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8800 (2.1.243.5.10.25) con la denominazione: << Contributo a favore dei fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi delle province di Udine e Pordenone per favorire l' accesso al credito da parte delle imprese commerciali, ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, che devono iniziare ovvero completare i lavori di ricostruzione o di riparazione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, da capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.
4. Sul precitato capitolo 8800 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione.
Art. 27
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.