1. Allo scopo di favorire l' istituzione ed il funzionamento di presidi e servizi continuativi per le persone handicappate l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a Province, Comuni, loro Consorzi, Unità sanitarie locali, associazioni cooperative del settore ed istituzioni per:
a) gestione di servizi, di centri e istituti specializzati che svolgono in via esclusiva o prevalente attività socio - assistenziali con particolare riguardo a:
1) centri di educazione e formazione permanente per il conseguimento del maggior grado possibile di autonomia degli utenti;
2) centri diurni socio - educativi per handicappati ultraquattordicenni la cui gravità non consenta alcuna forma di inserimento lavorativo;
3) centri occupazionali per gravi ultraquattordicenni finalizzati all' assistenza, alla terapia di mantenimento, alla socializzazione e, ove possibile, alla riabilitazione;
b) gestione di servizi per interventi psicodiagnostici e riferiti a specifiche patologie e non coperti dagli interventi sanitari;
c) gestione di comunità alloggio, compresi i gruppi stabili autogestiti per handicappati, specialmente se privi, anche temporaneamente, di sostegno familiare;
d) attività propedeutiche alla formazione professionale;
e) acquisto di automezzi speciali di trasporto , adeguamento di automezzi e gestione di servizi speciali di trasporto di disabili ai centri e agli istituti di cui alla precedente lettera a), in carenza di disponibilità di altri mezzi adeguati;
f) oneri per l' accoglimento residenziale, anche per brevi periodi, di minori ed eccezionalmente di maggiori degli anni diciotto, in casi di comprovata necessità;
g) assistenza economica a nuclei familiari o affidatari di persone minorate, commisurata all' onere e alla difficoltà di provvedere a specifiche esigenze non coperte dagli interventi di cui all' articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35. >>.