LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1988, n. 35

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e alla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/05/1988
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

CAPO I
 Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59
Art. 1
 
1.
L' articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 
1. Nell' ambito delle iniziative di cui all' articolo 3, lettera a), è autorizzata la concessione di contributi per:
a) fornitura di sussidi tecnici e di attrezzature, adeguamento di automezzi privati e adattamento, nelle scuole - guida, di autoveicoli per l' insegnamento a soggetti disabili;
b) superamento di barriere architettoniche nelle abitazioni private;
c) sperimentazione di modalità di partecipazione ad attività di carattere ricreativo, sportivo e culturale.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono alternativi a quelli previsti dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e non possono superare il limite di lire 10 milioni per progetto; le iniziative devono riferirsi ad opere in alloggi di proprietà o per l' accesso ai medesimi, sempre che gli immobili risultino utilizzati come abitazioni principali e i relativi nuclei familiari proprietari annoverino almeno un componente portatore di handicap fisico. >>.

Art. 2
 
1. All' articolo 7, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<< c) borse per tirocini di formazione professionale in normali sedi di lavoro pubbliche e private, comprensive della relativa copertura assicurativa; >>.

Art. 3
 
1. All' articolo 7, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<< d) borse di inserimento guidato in normali sedi di lavoro pubbliche o private, con relativa copertura assicurativa e secondo programmi concordati con i datori di lavoro; >>.

Art. 4
 
1.
All' articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sostituire il comma 1 con il seguente:
<< 1. La borsa per tirocinio di formazione professionale riguarda soggetti che hanno terminato la scuola dell' obbligo o compiuto, in difetto, il quindicesimo anno di età; ha durata massima di cinque anni e può essere trasformata, alla sua scadenza, in borsa di addestramento con copertura assicurativa quando il grado di autonomia personale e le capacità acquisite consentono il mantenimento nell' ambiente di lavoro, ma non l' inserimento a pieno titolo nella realtà produttiva. >>.

Art. 5
 
1.
All' articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sostituire il comma 1 con il seguente:
<< 1. Per l' attuazione delle previsioni di cui al capo II della presente legge i Comuni e le Unità sanitarie locali cureranno, in accordo tra di loro, la raccolta e l' elaborazione delle iniziative sulla base delle richieste pervenute ai Comuni entro il mese di settembre di ciascun anno, e le Unità sanitarie locali dovranno far pervenire alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale, entro e non oltre il mese di novembre dell' anno precedente a quello cui si riferiscono gli interventi, appositi progetti comprendenti ciascuno una o più iniziative. >>.

Art. 6
 
1.
All' articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 sostituire il comma 2 con il seguente:
<< 2. I progetti indicheranno il numero e le tipologie degli handicappati, il numero e la qualificazione del personale eventualmente occorrente, la spesa presunta, gli obiettivi che si intendono raggiungere e il responsabile cui farà capo l' iniziativa; i progetti concernenti le opere di cui all' articolo 5 dovranno essere integrati dalla concessione edilizia, ove richiesta, e da una dichiarazione del Comune attestante l' idoneità delle opere progettate al superamento delle esistenti barriere architettoniche, ai sensi della normativa in vigore. >>.

Art. 7
 
1.
L' articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 
1. Allo scopo di favorire l' istituzione ed il funzionamento di presidi e servizi continuativi per le persone handicappate l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a Province, Comuni, loro Consorzi, Unità sanitarie locali, associazioni cooperative del settore ed istituzioni per:
a) gestione di servizi, di centri e istituti specializzati che svolgono in via esclusiva o prevalente attività socio - assistenziali con particolare riguardo a:
1) centri di educazione e formazione permanente per il conseguimento del maggior grado possibile di autonomia degli utenti;
2) centri diurni socio - educativi per handicappati ultraquattordicenni la cui gravità non consenta alcuna forma di inserimento lavorativo;
3) centri occupazionali per gravi ultraquattordicenni finalizzati all' assistenza, alla terapia di mantenimento, alla socializzazione e, ove possibile, alla riabilitazione;
b) gestione di servizi per interventi psicodiagnostici e riferiti a specifiche patologie e non coperti dagli interventi sanitari;
c) gestione di comunità alloggio, compresi i gruppi stabili autogestiti per handicappati, specialmente se privi, anche temporaneamente, di sostegno familiare;
d) attività propedeutiche alla formazione professionale;
e) acquisto di automezzi speciali di trasporto , adeguamento di automezzi e gestione di servizi speciali di trasporto di disabili ai centri e agli istituti di cui alla precedente lettera a), in carenza di disponibilità di altri mezzi adeguati;
f) oneri per l' accoglimento residenziale, anche per brevi periodi, di minori ed eccezionalmente di maggiori degli anni diciotto, in casi di comprovata necessità;
g) assistenza economica a nuclei familiari o affidatari di persone minorate, commisurata all' onere e alla difficoltà di provvedere a specifiche esigenze non coperte dagli interventi di cui all' articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35. >>.


Art. 8
 
1.
L' articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 
1. Entro e non oltre il mese di novembre dell' anno precedente a quello cui si riferiscono gli interventi, i soggetti di cui all' articolo 11 della presente legge dovranno far pervenire alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale le domande di sovvenzione, corredate dal programma degli interventi e dal relativo preventivo di spesa, nonché dall' indicazione dell' eventuale apporto, tramite convenzioni con le Unità sanitarie locali, di prestazioni sanitarie.
2. Su proposta dell' Assessore al lavoro e all' assistenza sociale, di concerto con l' Assessore all' igiene e alla sanità, la Giunta regionale approva annualmente il piano complessivo di riparto delle sovvenzioni, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze dei Consorzi specializzati per l' assistenza agli handicappati delle province di Udine, Pordenone e Gorizia e degli Enti locali della provincia di Trieste, nonché delle attività dei centri ed istituti specializzati privati che gestiscono qualificati servizi di livello sovraccomunale.
3. Per quanto attiene agli enti pubblici menzionati al comma 2, la Giunta regionale provvederà ad individuare all' atto dell' adempimento di cui al comma 2, l' importo globale da destinare ai medesimi, che sarà ripartito in conformità ai seguenti criteri: per il 50% in base ai programmi degli interventi, con particolare riguardo ai servizi carenti ed ai settori scoperti; per il restante 50% in proporzione al numero degli utenti continuativi dei rispettivi servizi nell' anno precedente a quello cui si riferiscono le domande di sovvenzione.
4. I Consorzi, sentite le Associazioni rappresentative degli utenti, assicurano il coinvolgimento dei Comuni partecipanti nell' elaborazione dei programmi e nella verifica dei risultati; per i programmi di nuove attività sono tenuti a richiedere il preventivo parere dell' Amministrazione regionale, che lo esprime con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale. >>.

Art. 9
 
1.
All' articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sostituire il comma 1 con il seguente:
<< 1. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari di far pervenire entro il mese di marzo di ciascun anno una dichiarazione dalla quale risulti l' utilizzazione delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione, nonché l' elenco di tutte le spese sostenute in attuazione degli interventi finanziati, con l' indicazione delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti. >>.

Art. 10
 
1.
All' articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
<< 1 bis. In aggiunta ai finanziamenti di cui al precedente comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a fronte dei costi amministrativi di gestione dei Centri di riabilitazione che fanno capo alle associazioni di disabili, anche se gestite attraverso enti ed associazioni collaterali. >>.

2. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 1 bis dell' articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, così come inserito con il comma 1, fanno carico al capitolo 5415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni, suddivisi in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
3. Al predetto onere di lire 750 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.
CAPO II
Art. 11
 
1. All' articolo 4, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 sostituire la lettera a) con la seguente:
<< a) deliberazione dell' organo competente relativa alla realizzazione dell' iniziativa; >>.

Art. 12
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.