LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1988, n. 21

Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49 riguardante la << Disciplina per l' autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/05/1988
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 1
 
Il primo comma dell' art. 9 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Le strutture sanitarie ambulatoriali private di cui all' art. 5 devono essere dirette da un medico chirurgo o, per i laboratori di analisi di cui all' art. 12 limitatamente a quanto di rispettiva competenza, da un laureato in scienze biologiche o da un chimico o da un farmacista iscritti al relativo ordine professionale. >>.

Art. 2
 
Il quinto comma dell' art. 12 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< A ciascuna sezione specializzata aggregata deve essere preposto un laureato in medicina e chirurgia, o in scienze biologiche, o in chimica o in farmacia. >>.

Art. 3
 
Il secondo comma dell' art. 17 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Qualora il direttore del laboratorio sia laureato in scienze biologiche o in chimica o in farmacia dovrà essere assicurata la presenza giornaliera di durata proporzionale alle prestazioni richieste, di un laureato in medicina e chirurgia per il compimento di tutti gli atti medici. >>.