LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 aprile 1988, n. 18

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, << Legge elettorale regionale >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/04/1988
Materia:
110.05 - Elezioni

Art. 1
 
1.
L' articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come sostituito con l' articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1983, n. 34, è sostituito dal seguente:
<< Art. 51
 
1. Tutte le spese conseguenti all' applicazione della presente legge sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre Amministrazioni pubbliche.
2. Per le spese di cui al comma 1 che i Comuni andranno a sostenere in attuazione della presente legge si provvede con una assegnazione forfettaria anticipata pari all' importo complessivo delle spese ammesse al rimborso dalle Prefetture territorialmente competenti in occasione dell' ultima consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, maggiorato dell' eventuale tasso di incremento nel frattempo intervenuto tra gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, quale risulta dai dati ufficiali dell' Istituto centrale di statistica.
3. In caso di concomitanza delle elezioni regionali con altre consultazioni, l' assegnazione forfettaria anzidetta verrà ridotta in conformità con le disposizioni statali al momento vigenti. >>.

Art. 2
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come sostituito con l' articolo 1, fanno carico al capitolo 1906 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 3
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.