LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 1988, n. 15

Interventi a favore del Consorzio per la << Scuola Mosaicisti del Friuli >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/04/1988
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 131, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Modificato il titolo della legge da art. 7, comma 68, lettera a), L. R. 11/2011
Art. 1
 
1. Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l'Amministrazione regionale riconosce e sostiene finanziariamente la <<Scuola Mosaicisti del Friuli>>, con sede a Spilimbergo, come la struttura atta a svolgere attività didattica, promozionale e produttiva per lo sviluppo e la conservazione nel settore musivo.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Scuola Mosaicisti del Friuli è autorizzata a realizzare percorsi formativi per il conseguimento della qualifica in <<tecnico del restauro di beni culturali>>, relativamente al settore dei materiali lapidei, musivi e derivati, secondo quanto previsto dallo standard formativo e professionale nazionale vigente.
2. La gestione delle attività svolte dalla Scuola Mosaicisti del Friuli è affidata a un consorzio tra enti locali a cui possono aderire anche altri enti pubblici. È consentita altresì l'adesione al consorzio di enti privati purché le quote di partecipazione siano in maggioranza detenute dagli enti pubblici.
3. Per la costituzione del consorzio gli enti aderenti sottoscrivono un'apposita convenzione, recante l'indicazione generale degli scopi, della durata, degli organi di gestione consortile e delle condizioni e modalità di adesione e recesso. Fatta salva l'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, gli organi di gestione consortile sono monocratici.
3 bis. Lo statuto del consorzio, definito in conformità con le disposizioni della convenzione di cui al comma 3, disciplina l'ordinamento interno e fissa l'entità delle quote ordinarie di partecipazione dei consorziati. Lo statuto è approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il voto dei legali rappresentanti è ponderato in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun aderente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla medesima convenzione costitutiva.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 9/2010
2Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 68, lettera b), L. R. 11/2011
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 18, comma 1, L. R. 26/2012 . Si vedano anche le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 18, L.R. 26/2012, in ordine alla cessazione degli organi collegiali di gestione consortile.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 52, lettera a), L. R. 7/2024
Art. 2
 
1. La Regione riconosce nel consorzio di cui all'articolo 1 la struttura atta alla individuazione del contrassegno del mosaico artistico di qualità del Friuli Venezia Giulia, ai fini della sua registrazione e della certificazione dei mosaici prodotti dalla Scuola e da altri laboratori musivi riconosciuti del territorio regionale. I criteri per il riconoscimento e la certificazione del mosaico artistico di qualità del Friuli Venezia Giulia sono approvati dall'assemblea del consorzio.>>.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 9/2010
Art. 3
 
1. L'attività formativa della scuola si svolge sulla base di programmi autorizzati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione e i corsi si concludono con le procedure previste dall' articolo 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).
2. Gli attestati conseguiti dagli allievi al termine dei corsi sono validi ai fini dell' avviamento al lavoro e dell' inquadramento aziendale.
3. La Regione favorisce la collaborazione della Scuola con le istituzioni scolastiche superiori di istruzione artistica, sostenendo iniziative di cooperazione e integrazione realizzate in tale ambito.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 9/2010
2Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 9/2010
3Comma 3 sostituito da art. 1, comma 3, lettera c), L. R. 9/2010
4Comma 1 sostituito da art. 7, comma 68, lettera c), L. R. 11/2011
5Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 52, lettera b), L. R. 7/2024
Art. 4
 
1. Per sostenere lo svolgimento dell'attività didattica della Scuola Mosaicisti del Friuli, la Regione è autorizzata ad assegnare al Consorzio una sovvenzione annua di importo fissato con norma di legge finanziaria. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione di un anticipo nella misura dell'80 per cento del contributo stesso e il saldo è erogato ad approvazione del rendiconto dell'anno precedente. È fatto obbligo al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, nelle forme previste dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il rendiconto della sovvenzione concessa per l'anno precedente, unitamente a copia della deliberazione dell'organo competente di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento del contributo e a una relazione sull'attività realizzata con il contributo concesso.
1 bis. Con particolare riferimento alla realizzazione dei percorsi formativi di cui all'articolo 1, comma 1 bis, la Scuola presenta la richiesta di finanziamento secondo le procedure e a valere sulle risorse previste per la formazione permanente di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 27/2017.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 4, L. R. 9/2010
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 68, lettera d), L. R. 11/2011
3Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 21/2013
4Comma 1 sostituito da art. 4, comma 10, L. R. 33/2015
5Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 52, lettera c), L. R. 7/2024
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 68, lettera e), L. R. 11/2011