TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Definizione del modello istituzionale
1. Con la presente legge la Regione, in applicazione degli articoli 5, 11 e 59 dello Statuto, definisce un nuovo sistema di organizzazione individuando i diversi livelli di esercizio delle funzioni, riferiti alla Regione stessa e agli Enti locali.
2. In conformità a quanto previsto dalla Costituzione e dallo Statuto, la legge attua il modello istituzionale secondo i principi dell' autonomia e del decentramento, valorizzando il ruolo delle Province, dei Comuni, delle loro associazioni e delle Comunità montane.
Art. 2
Obiettivi e finalità del riordino istituzionale
1. La articolazione delle funzioni e competenze previste con il riordinamento istituzionale ha per scopo di definire, anche con successive riforme legislative di settore, un modello organizzativo contraddistinto dalla partecipazione delle autonomie locali all' azione di governo secondo nuovi criteri che devono migliorare l' efficienza e la tempestività dell' Amministrazione.
2. A tali fini la presente legge prevede modalità e procedure per il coinvolgimento delle Province nei processi di programmazione economica e di pianificazione della gestione del territorio.
3. Per consentire la più ampia espressione delle potenzialità di ogni componente territoriale, è previsto anche il ricorso all' attribuzione di funzioni in modo diversificato, sia per quanto concerne gli enti destinatari che le funzioni stesse, laddove questo venga riconosciuto utile per esprimere compiutamente le connotazioni specifiche delle singole aree.
Art. 3
Riserva di legge regionale
1. Salvo quanto disposto nel successivo Titolo III, le funzioni trasferite e delegate agli Enti locali sono esercitate dagli stessi in conformità alle disposizioni delle leggi regionali che disciplinano le relative materie.
TITOLO II
AUTONOMIE LOCALI E LIVELLI DI GOVERNO
Art. 4
Ruolo della Regione
1. La Regione, per assicurare lo sviluppo complessivo della comunità regionale, esercita, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, la funzione di programmazione nelle materie individuate nello statuto e determina le scelte concernenti l' assetto del territorio.
2. A tal fine sono strumenti generali di programmazione economica e pianificazione territoriale, il Piano regionale di sviluppo ed il Piano urbanistico regionale.
3. La Regione esercita altresì le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario ed assicura inoltre il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente legge, anche con riguardo ai rapporti con lo Stato, con le altre Regioni e con le realtà contermini.
4. La Regione provvede infine all' attuazione degli interventi nelle materie attinenti all' economia.
Art. 5
Ruolo delle Province
1. Le Province esercitano funzioni di programmazione economico - sociale, partecipando alla formazione ed all' aggiornamento del Piano regionale di sviluppo, secondo le procedure di cui alla
legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata ed integrata dalla
legge regionale 5 luglio 1985, n. 27. A tale fine le Province svolgono compiti di coordinamento degli Enti locali.
2. Le Province provvedono altresì alla formazione e concorrono all' attuazione di progetti settoriali ed intersettoriali per azioni integrate interessanti i rispettivi territori, in conformità alle disposizioni recate dalle leggi regionali 30 agosto 1982, n. 72, e 18 agosto 1986, n. 36.
3. Con successiva legge regionale di riordino settoriale potrà essere prevista la delega alle Province di specifiche funzioni nelle materie attinenti all' economia per il settore terziario.
Art. 6
Ruolo dei Comuni
1. Nel rispetto del ruolo di ente generale di governo locale riconosciuto al Comune dal legislatore nazionale, la presente legge assegna ai Comuni le funzioni concernenti i servizi di base ai cittadini nelle materie di competenza regionale.
2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, ai Comuni capoluogo di provincia possono essere attribuite ulteriori specifiche funzioni in relazione al ruolo agli stessi riservato.
3. Per il coordinamento fra le peculiari esigenze dei territori dei Comuni capoluogo e di quelli finitimi, i Comuni capoluogo sono chiamati a concorrere alla formazione dei programmi provinciali di interesse locale.
4. Il concorso dei Comuni ai sensi del comma 3 si esprime attraverso l' intesa sui programmi di cui all' articolo 13 concernenti le funzioni e gli interventi previsti dall' articolo 27 in materia di edilizia scolastica, dall' articolo 30, comma 1, in materia di musei e biblioteche, dall' articolo 33, comma 3, in materia di presidi socio - assistenziali e dall' articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi.
5. L' intesa dei Comuni capoluogo è limitata agli interventi destinati al territorio dei Comuni stessi e a quelli delle aree finitime. Gli altri Comuni compresi nelle predette aree possono formulare osservazioni o presentare proposte in ordine ai predetti interventi. In caso di mancata intesa dei Comuni capoluogo, o quando siano trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione ai Comuni capoluogo per l' intesa, i programmi di cui all' articolo 13 sono approvati dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. La delimitazione delle aree finitime a quella dei Comuni capoluogo, di cui al comma 5, è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, e 6 si applicano altresì al Comune di Monfalcone.
Art. 7
Esercizio di funzioni in forma associata
1. L' esercizio in forma associata delle funzioni assegnate ai Comuni dalla presente legge è deliberato dai Comuni stessi. Esso si esplica secondo i criteri e le modalità che verranno previsti con apposita legge regionale ai sensi dell'
articolo 25, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616. La medesima legge regionale disciplinerà l' ordinamento delle predette associazioni.
2. Qualora i Comuni intendano avvalersi delle facoltà di cui al comma 1, le leggi regionali di settore potranno prevedere specifici interventi agevolati. Le leggi predette potranno prevedere altresì l' obbligo dell' esercizio in forma associata per i Comuni le cui popolazioni o il cui territorio non raggiungano il livello necessario per l' attuazione ottimale dei corrispondenti servizi.
3. I Comuni appartenenti al Consorzio Comunità collinare del Friuli possono deliberare che l' esercizio in forma associata di funzioni, previsto dal presente articolo, sia affidato alla medesima Comunità.
4. In tale ipotesi, trovano applicazione nei confronti della Comunità collinare del Friuli le disposizioni agevolative previste al comma 2.
Art. 8
Disposizioni concernenti le Comunità montane
1. Le Comunità montane sono enti locali territoriali preposti allo sviluppo economico - sociale complessivo delle rispettive zone omogenee, nel quadro degli obiettivi di riequilibrio dell' area montana definiti dalla
legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle leggi regionali ed in quanto tali sono enti autonomi nell' ambito delle disposizioni delle leggi medesime.
2. In attesa che si proceda al riordino delle zone omogenee, secondo quanto previsto all' articolo 63, le Comunità montane possono esercitare le funzioni assegnate con la presente legge e le altre competenze già spettanti o trasferite con altre leggi anche sperimentando forme di cooperazione e di coordinamento delle funzioni medesime.
3. Le Comunità montane possono altresì predisporre, ai sensi dell'
articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, un unico piano pluriennale di sviluppo interessante le zone omogenee di più Comunità finitime, ferma restando la competenza di ciascuna Comunità all' adozione della parte di piano riguardante la rispettiva zona omogenea e dei relativi programmi stralcio annuali.
4. Le Comunità montane possono, per gli interventi ed i servizi che interessano territori finitimi, addivenire ad intese e disporre la gestione comune di uno o più servizi di loro competenza.
5. Fermo quanto previsto dall'
articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, per la formazione di accordi tra Regione e Comunità montane nei casi e secondo le modalità ivi stabilite, le Comunità montane sono altresì chiamate ad esprimere l' intesa sui programmi di interesse locale predisposti dalle Province ai sensi dell' articolo 13, limitatamente agli interventi di competenza delle Province stesse da attuarsi nell' ambito della zona omogenea della Comunità. In caso di mancata intesa o quando siano trascorsi quarantacinque giorni dall' avvenuta comunicazione per l' intesa, i programmi sono approvati dalle Province con la maggioranza assoluta dei loro componenti.
Art. 9
Disposizioni particolari
per l' area metropolitana di Trieste
1. In considerazione del particolare rapporto tra gli ambiti territoriali comunale e provinciale di Trieste, le leggi di riordino settoriale potranno stabilire:
a) la previsione di particolari forme di collaborazione tra i predetti enti locali o una diversa ripartizione di competenze al fine di garantire una gestione integrata dei servizi di base e degli interventi sul territorio;
b) il coordinamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' articolo 11, dei piani di assetto e di utilizzazione del territorio, relativamente a quegli ambiti provinciali per i quali concorrano competenze degli enti locali territoriali e competenze di altri enti pubblici e la cui destinazione riguardi attività portuali, attività di ricerca o interventi di sviluppo turistico;
c) la delega alla Provincia dell' esercizio di competenze in materia di promozione economico - produttiva in settori di particolare interesse per la realtà provinciale;
d) l' attribuzione al Comune capoluogo di funzioni di norma assegnate alle Amministrazioni provinciali, con particolare riguardo al settore dei beni culturali.
Art. 10
Accordi di programma
1. Per la definizione e la realizzazione di interventi che siano qualificati prioritari e indispensabili dal Piano regionale di sviluppo per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale e riguardino solo una parte del territorio, possono essere predisposti, ai fini dell'
articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, accordi di programma tra la Regione e una o più Amministrazioni provinciali. Tali accordi sono promossi dalla Regione anche su proposta delle Province interessate. Qualora gli interventi riguardino anche il territorio montano, all' accordo intervengono le Comunità montane interessate, secondo le modalità di cui all'
articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, concernente provvedimenti per lo sviluppo della montagna.
2. Gli accordi di programma, per quanto previsto al comma 1, attuano il coordinamento delle azioni di competenza rispettivamente della Regione, ivi compresi gli enti regionali e controllati dalla Regione, e delle Province, determinando tempi, modalità e finanziamento degli interventi, nonché i destinatari della loro gestione.
3. Gli accordi di programma, sottoscritti per adesione dai soggetti partecipanti, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore al bilancio ed alla programmazione, e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Per la realizzazione dei progetti di cui all' articolo 5, le Province promuovono accordi di programma con gli altri enti ed organismi regionali e locali interessati a tale realizzazione per regolare l' attuazione delle azioni ed interventi di rispettiva competenza.
5. Gli accordi di programma sottoscritti per adesione dai soggetti suindicati sono approvati ai fini dell' assegnazione dei finanziamenti regionali secondo la procedura di cui al comma 3.
Art. 11
Disposizioni concernenti
l' utilizzo del territorio
1. La Regione assicura il concorso delle Province al governo del territorio, definendone il ruolo e le attribuzioni nel settore urbanistico, per la parte interessante il relativo ambito territoriale, in un quadro di compatibilità con le funzioni riservate ai Comuni e con quelle di competenza regionale.
2. Nei limiti di cui al comma 1 le Province concorrono, con le modalità stabilite dalla legge urbanistica regionale, alla verifica funzionale dell' attività programmatoria urbanistica di livello locale.
3. Alle Province è delegata la progettazione di piani che interessano il riassetto del territorio, nel caso in cui intervengano operazioni ambientali, paesistiche, agricole, idrauliche, turistiche, di portata sovracomunale.
4. Le Province provvedono altresì, in via di delega, alla vigilanza per garantire il rispetto, da parte degli enti istituzionalmente competenti agli interventi di cui al comma 3, dei piani di riassetto del territorio.
TITOLO III
STRUMENTI E PROCEDURE
DEL RIORDINO ISTITUZIONALE
Art. 12
Trasferimento di funzioni
1. Il trasferimento alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane è disposto per materie o settori omogenei di materie e concerne funzioni considerate di interesse prevalentemente locale.
2. La legge regionale di trasferimento individua gli obiettivi che l' esercizio delle funzioni deve perseguire, i vincoli programmatici cui tale esercizio deve sottostare, nonché indica le modalità e gli eventuali modelli della relativa azione amministrativa.
Art. 13
Programmi di interesse locale
1. Per l' esercizio delle funzioni trasferite secondo le disposizioni della presente legge le Province predispongono programmi di interesse locale riguardanti l' impiego delle risorse loro assegnate.
Art. 14
Disciplina delle attribuzioni differenziate
in materia di lingue, culture e tradizioni locali
1. La Regione promuove iniziative atte a favorire e a garantire l' organicità e l' unità di indirizzo nella trattazione delle tematiche concernenti le lingue, le culture e le tradizioni presenti, con carattere di omogeneità, in più province.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi concernenti le funzioni in materia di attività culturali, previsti all' articolo 29 e rivolti alla valorizzazione della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia friulana nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia, possono essere predisposti dalle Amministrazioni provinciali anche in forma associata.
3. Per le altre lingue e culture locali presenti sul territorio di più province possono essere analogamente predisposti programmi anche in forma associata da parte delle Amministrazioni provinciali interessate.
4. In relazione alle ulteriori attribuzioni e competenze che verranno assegnate dallo Stato per la valorizzazione delle lingue, delle culture e delle tradizioni locali, la Regione adeguerà la propria legislazione di settore in modo da garantire l' esercizio delle funzioni medesime da parte delle Amministrazioni provinciali secondo i principi e le modalità previste dal presente articolo.
Art. 15
Tematiche culturali e linguistiche
della minoranza slovena
1. Ferme restando le competenze dello Stato per quanto concerne la tutela della minoranza slovena, la Regione, nel rispetto dell' articolo 3 dello statuto, promuove, nell' ambito dell' attività di cui al comma 1 dell' articolo 14 e del principio della valorizzazione delle diverse lingue, culture e tradizioni esistenti sul territorio, iniziative concernenti le tematiche culturali e linguistiche della minoranza slovena.
Art. 16
Procedure per l' esercizio delle funzioni trasferite
1. Fino all' entrata in vigore della legge nazionale di riforma degli Enti locali territoriali, gli organi deliberativi degli enti medesimi individuano le competenze per l' esercizio delle funzioni trasferite concernenti la polizia amministrativa nonché, in generale, autorizzazioni, concessioni amministrative, certificazioni, vigilanza e sanzioni.
2. Nell' esercizio delle funzioni che comportano atti di spesa, l' adozione di questi avviene da parte degli organi a ciò competenti secondo le disposizioni vigenti per l' ente locale interessato.
3. Qualora nel procedimento amministrativo previsto dalla legge che disciplina la materia siano contemplati pareri o adempimenti da parte di commissioni, organismi o comitati regionali che non trovano corrispondenza negli ordinamenti dell' ente destinatario del trasferimento, gli adempimenti stessi vengono esercitati, sino a diversa previsione legislativa, da organismi similari costituiti dagli organi deliberativi degli enti stessi. Resta fermo l' obbligo di acquisire i pareri e le autorizzazioni previsti dalla legge, salvo quelli meramente facoltativi, da parte di organi regionali a competenza tecnica.
Art. 17
Delega di funzioni
1. Con legge regionale possono essere delegate funzioni regionali agli Enti locali.
2. Oggetto di delega possono essere funzioni anche non strettamente d' interesse locale, comprese quelle delegate dallo Stato.
3. Con legge regionale possono essere individuati gli organi degli Enti locali competenti all' esercizio delle funzioni delegate.
4. Per quanto non previsto dalle leggi regionali di settore gli obiettivi da perseguire nell' esercizio di funzioni delegate, i vincoli programmatici relativi, le modalità dell' esercizio predetto e gli eventuali modelli dell' azione amministrativa conseguente a funzioni delegate sono definiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa o attraverso gli strumenti della programmazione regionale.
Art. 18
Funzione di indirizzo e coordinamento
1. Spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività trasferite e delegate, che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione regionale ed alle direttive nazionali riguardanti la Regione Friuli - Venezia Giulia.
2. Nell' ambito di tali funzioni si provvede altresì ad assicurare, ai fini dell' integrazione territoriale, il coordinamento dell' esercizio delle funzioni che la presente legge assegna, oltre che alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni capoluogo per le zone di rispettiva competenza.
Art. 19
Carattere degli atti emessi
in attuazione di funzioni trasferite o delegate
1. Gli enti, cui sono state trasferite o delegate funzioni, debbono, nell' emanare gli atti concernenti tali funzioni, fare espressa menzione del trasferimento o della delega di cui sono destinatari.
2. Gli atti posti in essere nell' esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati, che pertanto ne rispondono direttamente di fronte a terzi.
3. Gli atti emanati nell' esercizio delle funzioni trasferite o delegate hanno carattere definitivo.
Art. 20
Revoca di funzioni
1. La revoca di funzioni delegate è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari.
2. La revoca nei confronti del singolo ente delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
3. La legge di revoca indica le modalità con le quali la Regione intende esercitare le funzioni revocate.
Art. 21
Intervento sostitutivo
1. Qualora l' ente delegato non provveda o ritardi a provvedere in ordine a specifici atti obbligatori inerenti a funzioni delegate, ovvero non si attenga agli indirizzi e direttive generali emanate, la Regione può sostituirsi ad esso per il compimento di singoli atti previa diffida da parte del Presidente della Giunta regionale ad adempiere entro un tempo determinato.
2. La sostituzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Art. 22
Obbligo di informazione
1. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, anche mediante l' utilizzo di sistemi informativi comuni.
Art. 23
Istituzione della Conferenza permanente
Regione - Enti locali
1. È istituita presso la Presidenza della Giunta regionale una Conferenza permanente Regione - Enti locali con funzioni di coordinamento e raccordo per la definizione delle questioni inerenti all' attuazione della presente legge e per garantire il miglior esercizio delle funzioni trasferite e delegate.
2. La Conferenza, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale che la presiede;
b) dall' Assessore agli enti locali, dall' Assessore alle finanze e dall' Assessore al bilancio e programmazione;
c) dai Presidenti della delegazione regionale dell' ANCI, UPI e UNCEM e dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali.
3. Partecipano ai lavori della Conferenza il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale ed il Direttore regionale degli enti locali.
4. Con il provvedimento di convocazione della Conferenza possono essere invitati a partecipare ai lavori, con riferimento agli argomenti all' ordine del giorno, gli altri Assessori regionali eventualmente interessati, assistiti dai Direttori regionali competenti.
5. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Direzione regionale degli enti locali.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui al presente articolo, vengono emanate le direttive per il corretto esercizio delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali.
7. La Conferenza permanente Regione - Enti locali è tenuta a riunirsi almeno quattro volte nell' arco dell' anno.
8. La disciplina dei lavori della Conferenza permanente e l' individuazione in forma articolata delle funzioni previste al comma 1 saranno definite con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 46 dello statuto, su proposta della conferenza medesima.
9. Il Presidente della Giunta regionale, in qualità anche di Presidente della Conferenza permanente Regione - Enti locali, svolgerà un rapporto annuale al Consiglio regionale sui risultati ottenuti dai lavori della medesima.
Art. 24
Definizione della terminologia legislativa
1. Con il termine << sono esercitate >> si intende riferirsi a funzioni la cui titolarità spetta in via esclusiva agli Enti locali.
2. Con il termine << iniziative dirette >> si intende l' attuazione da parte dell' ente locale delle attività interessate dall' intervento contributivo regionale.
3. Con il termine << interventi >> si intende fare riferimento alle funzioni contributive previste dalla legislazione regionale.
4. Il termine << realizzazione >> comprende la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, il recupero ed il rifacimento, l' ampliamento ed il completamento delle opere di cui trattasi.