LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

PARTE I
 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
TITOLO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 Definizione del modello istituzionale
1. Con la presente legge la Regione, in applicazione degli articoli 5, 11 e 59 dello Statuto, definisce un nuovo sistema di organizzazione individuando i diversi livelli di esercizio delle funzioni, riferiti alla Regione stessa e agli Enti locali.
2. In conformità a quanto previsto dalla Costituzione e dallo Statuto, la legge attua il modello istituzionale secondo i principi dell' autonomia e del decentramento, valorizzando il ruolo delle Province, dei Comuni, delle loro associazioni e delle Comunità montane.
Art. 2
 Obiettivi e finalità del riordino istituzionale
1. La articolazione delle funzioni e competenze previste con il riordinamento istituzionale ha per scopo di definire, anche con successive riforme legislative di settore, un modello organizzativo contraddistinto dalla partecipazione delle autonomie locali all' azione di governo secondo nuovi criteri che devono migliorare l' efficienza e la tempestività dell' Amministrazione.
2. A tali fini la presente legge prevede modalità e procedure per il coinvolgimento delle Province nei processi di programmazione economica e di pianificazione della gestione del territorio.
3. Per consentire la più ampia espressione delle potenzialità di ogni componente territoriale, è previsto anche il ricorso all' attribuzione di funzioni in modo diversificato, sia per quanto concerne gli enti destinatari che le funzioni stesse, laddove questo venga riconosciuto utile per esprimere compiutamente le connotazioni specifiche delle singole aree.
Art. 3
 Riserva di legge regionale
1. Salvo quanto disposto nel successivo Titolo III, le funzioni trasferite e delegate agli Enti locali sono esercitate dagli stessi in conformità alle disposizioni delle leggi regionali che disciplinano le relative materie.
TITOLO II
 AUTONOMIE LOCALI E LIVELLI DI GOVERNO
Art. 4
 Ruolo della Regione
1. La Regione, per assicurare lo sviluppo complessivo della comunità regionale, esercita, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, la funzione di programmazione nelle materie individuate nello statuto e determina le scelte concernenti l' assetto del territorio.
2. A tal fine sono strumenti generali di programmazione economica e pianificazione territoriale, il Piano regionale di sviluppo ed il Piano urbanistico regionale.
3. La Regione esercita altresì le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario ed assicura inoltre il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente legge, anche con riguardo ai rapporti con lo Stato, con le altre Regioni e con le realtà contermini.
4. La Regione provvede infine all' attuazione degli interventi nelle materie attinenti all' economia.
Art. 5
 Ruolo delle Province
1. Le Province esercitano funzioni di programmazione economico - sociale, partecipando alla formazione ed all' aggiornamento del Piano regionale di sviluppo, secondo le procedure di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27. A tale fine le Province svolgono compiti di coordinamento degli Enti locali.
2. Le Province provvedono altresì alla formazione e concorrono all' attuazione di progetti settoriali ed intersettoriali per azioni integrate interessanti i rispettivi territori, in conformità alle disposizioni recate dalle leggi regionali 30 agosto 1982, n. 72, e 18 agosto 1986, n. 36.
3. Con successiva legge regionale di riordino settoriale potrà essere prevista la delega alle Province di specifiche funzioni nelle materie attinenti all' economia per il settore terziario.
Art. 6
 Ruolo dei Comuni
1. Nel rispetto del ruolo di ente generale di governo locale riconosciuto al Comune dal legislatore nazionale, la presente legge assegna ai Comuni le funzioni concernenti i servizi di base ai cittadini nelle materie di competenza regionale.
2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, ai Comuni capoluogo di provincia possono essere attribuite ulteriori specifiche funzioni in relazione al ruolo agli stessi riservato.
3. Per il coordinamento fra le peculiari esigenze dei territori dei Comuni capoluogo e di quelli finitimi, i Comuni capoluogo sono chiamati a concorrere alla formazione dei programmi provinciali di interesse locale.
4. Il concorso dei Comuni ai sensi del comma 3 si esprime attraverso l' intesa sui programmi di cui all' articolo 13 concernenti le funzioni e gli interventi previsti dall' articolo 27 in materia di edilizia scolastica, dall' articolo 30, comma 1, in materia di musei e biblioteche, dall' articolo 33, comma 3, in materia di presidi socio - assistenziali e dall' articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi.
5. L' intesa dei Comuni capoluogo è limitata agli interventi destinati al territorio dei Comuni stessi e a quelli delle aree finitime. Gli altri Comuni compresi nelle predette aree possono formulare osservazioni o presentare proposte in ordine ai predetti interventi. In caso di mancata intesa dei Comuni capoluogo, o quando siano trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione ai Comuni capoluogo per l' intesa, i programmi di cui all' articolo 13 sono approvati dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. La delimitazione delle aree finitime a quella dei Comuni capoluogo, di cui al comma 5, è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, e 6 si applicano altresì al Comune di Monfalcone.
Art. 7
 Esercizio di funzioni in forma associata
1. L' esercizio in forma associata delle funzioni assegnate ai Comuni dalla presente legge è deliberato dai Comuni stessi. Esso si esplica secondo i criteri e le modalità che verranno previsti con apposita legge regionale ai sensi dell' articolo 25, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616. La medesima legge regionale disciplinerà l' ordinamento delle predette associazioni.
2. Qualora i Comuni intendano avvalersi delle facoltà di cui al comma 1, le leggi regionali di settore potranno prevedere specifici interventi agevolati. Le leggi predette potranno prevedere altresì l' obbligo dell' esercizio in forma associata per i Comuni le cui popolazioni o il cui territorio non raggiungano il livello necessario per l' attuazione ottimale dei corrispondenti servizi.
3. I Comuni appartenenti al Consorzio Comunità collinare del Friuli possono deliberare che l' esercizio in forma associata di funzioni, previsto dal presente articolo, sia affidato alla medesima Comunità.
4. In tale ipotesi, trovano applicazione nei confronti della Comunità collinare del Friuli le disposizioni agevolative previste al comma 2.
Art. 8
 Disposizioni concernenti le Comunità montane
1. Le Comunità montane sono enti locali territoriali preposti allo sviluppo economico - sociale complessivo delle rispettive zone omogenee, nel quadro degli obiettivi di riequilibrio dell' area montana definiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle leggi regionali ed in quanto tali sono enti autonomi nell' ambito delle disposizioni delle leggi medesime.
2. In attesa che si proceda al riordino delle zone omogenee, secondo quanto previsto all' articolo 63, le Comunità montane possono esercitare le funzioni assegnate con la presente legge e le altre competenze già spettanti o trasferite con altre leggi anche sperimentando forme di cooperazione e di coordinamento delle funzioni medesime.
3. Le Comunità montane possono altresì predisporre, ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, un unico piano pluriennale di sviluppo interessante le zone omogenee di più Comunità finitime, ferma restando la competenza di ciascuna Comunità all' adozione della parte di piano riguardante la rispettiva zona omogenea e dei relativi programmi stralcio annuali.
4. Le Comunità montane possono, per gli interventi ed i servizi che interessano territori finitimi, addivenire ad intese e disporre la gestione comune di uno o più servizi di loro competenza.
5. Fermo quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, per la formazione di accordi tra Regione e Comunità montane nei casi e secondo le modalità ivi stabilite, le Comunità montane sono altresì chiamate ad esprimere l' intesa sui programmi di interesse locale predisposti dalle Province ai sensi dell' articolo 13, limitatamente agli interventi di competenza delle Province stesse da attuarsi nell' ambito della zona omogenea della Comunità. In caso di mancata intesa o quando siano trascorsi quarantacinque giorni dall' avvenuta comunicazione per l' intesa, i programmi sono approvati dalle Province con la maggioranza assoluta dei loro componenti.
Art. 9
 Disposizioni particolari
per l' area metropolitana di Trieste
1. In considerazione del particolare rapporto tra gli ambiti territoriali comunale e provinciale di Trieste, le leggi di riordino settoriale potranno stabilire:
a) la previsione di particolari forme di collaborazione tra i predetti enti locali o una diversa ripartizione di competenze al fine di garantire una gestione integrata dei servizi di base e degli interventi sul territorio;
b) il coordinamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' articolo 11, dei piani di assetto e di utilizzazione del territorio, relativamente a quegli ambiti provinciali per i quali concorrano competenze degli enti locali territoriali e competenze di altri enti pubblici e la cui destinazione riguardi attività portuali, attività di ricerca o interventi di sviluppo turistico;
c) la delega alla Provincia dell' esercizio di competenze in materia di promozione economico - produttiva in settori di particolare interesse per la realtà provinciale;
d) l' attribuzione al Comune capoluogo di funzioni di norma assegnate alle Amministrazioni provinciali, con particolare riguardo al settore dei beni culturali.

Art. 10
 Accordi di programma
1. Per la definizione e la realizzazione di interventi che siano qualificati prioritari e indispensabili dal Piano regionale di sviluppo per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale e riguardino solo una parte del territorio, possono essere predisposti, ai fini dell' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, accordi di programma tra la Regione e una o più Amministrazioni provinciali. Tali accordi sono promossi dalla Regione anche su proposta delle Province interessate. Qualora gli interventi riguardino anche il territorio montano, all' accordo intervengono le Comunità montane interessate, secondo le modalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, concernente provvedimenti per lo sviluppo della montagna.
2. Gli accordi di programma, per quanto previsto al comma 1, attuano il coordinamento delle azioni di competenza rispettivamente della Regione, ivi compresi gli enti regionali e controllati dalla Regione, e delle Province, determinando tempi, modalità e finanziamento degli interventi, nonché i destinatari della loro gestione.
3. Gli accordi di programma, sottoscritti per adesione dai soggetti partecipanti, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore al bilancio ed alla programmazione, e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Per la realizzazione dei progetti di cui all' articolo 5, le Province promuovono accordi di programma con gli altri enti ed organismi regionali e locali interessati a tale realizzazione per regolare l' attuazione delle azioni ed interventi di rispettiva competenza.
5. Gli accordi di programma sottoscritti per adesione dai soggetti suindicati sono approvati ai fini dell' assegnazione dei finanziamenti regionali secondo la procedura di cui al comma 3.
Art. 11
 Disposizioni concernenti
l' utilizzo del territorio
1. La Regione assicura il concorso delle Province al governo del territorio, definendone il ruolo e le attribuzioni nel settore urbanistico, per la parte interessante il relativo ambito territoriale, in un quadro di compatibilità con le funzioni riservate ai Comuni e con quelle di competenza regionale.
2. Nei limiti di cui al comma 1 le Province concorrono, con le modalità stabilite dalla legge urbanistica regionale, alla verifica funzionale dell' attività programmatoria urbanistica di livello locale.
3. Alle Province è delegata la progettazione di piani che interessano il riassetto del territorio, nel caso in cui intervengano operazioni ambientali, paesistiche, agricole, idrauliche, turistiche, di portata sovracomunale.
4. Le Province provvedono altresì, in via di delega, alla vigilanza per garantire il rispetto, da parte degli enti istituzionalmente competenti agli interventi di cui al comma 3, dei piani di riassetto del territorio.
TITOLO III
 STRUMENTI E PROCEDURE
DEL RIORDINO ISTITUZIONALE
Art. 12
 Trasferimento di funzioni
1. Il trasferimento alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane è disposto per materie o settori omogenei di materie e concerne funzioni considerate di interesse prevalentemente locale.
2. La legge regionale di trasferimento individua gli obiettivi che l' esercizio delle funzioni deve perseguire, i vincoli programmatici cui tale esercizio deve sottostare, nonché indica le modalità e gli eventuali modelli della relativa azione amministrativa.
Art. 13
 Programmi di interesse locale
1. Per l' esercizio delle funzioni trasferite secondo le disposizioni della presente legge le Province predispongono programmi di interesse locale riguardanti l' impiego delle risorse loro assegnate.
Art. 14
 Disciplina delle attribuzioni differenziate
in materia di lingue, culture e tradizioni locali
1. La Regione promuove iniziative atte a favorire e a garantire l' organicità e l' unità di indirizzo nella trattazione delle tematiche concernenti le lingue, le culture e le tradizioni presenti, con carattere di omogeneità, in più province.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi concernenti le funzioni in materia di attività culturali, previsti all' articolo 29 e rivolti alla valorizzazione della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia friulana nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia, possono essere predisposti dalle Amministrazioni provinciali anche in forma associata.
3. Per le altre lingue e culture locali presenti sul territorio di più province possono essere analogamente predisposti programmi anche in forma associata da parte delle Amministrazioni provinciali interessate.
4. In relazione alle ulteriori attribuzioni e competenze che verranno assegnate dallo Stato per la valorizzazione delle lingue, delle culture e delle tradizioni locali, la Regione adeguerà la propria legislazione di settore in modo da garantire l' esercizio delle funzioni medesime da parte delle Amministrazioni provinciali secondo i principi e le modalità previste dal presente articolo.
Art. 15
 Tematiche culturali e linguistiche
della minoranza slovena
1. Ferme restando le competenze dello Stato per quanto concerne la tutela della minoranza slovena, la Regione, nel rispetto dell' articolo 3 dello statuto, promuove, nell' ambito dell' attività di cui al comma 1 dell' articolo 14 e del principio della valorizzazione delle diverse lingue, culture e tradizioni esistenti sul territorio, iniziative concernenti le tematiche culturali e linguistiche della minoranza slovena.
Art. 16
 Procedure per l' esercizio delle funzioni trasferite
1. Fino all' entrata in vigore della legge nazionale di riforma degli Enti locali territoriali, gli organi deliberativi degli enti medesimi individuano le competenze per l' esercizio delle funzioni trasferite concernenti la polizia amministrativa nonché, in generale, autorizzazioni, concessioni amministrative, certificazioni, vigilanza e sanzioni.
2. Nell' esercizio delle funzioni che comportano atti di spesa, l' adozione di questi avviene da parte degli organi a ciò competenti secondo le disposizioni vigenti per l' ente locale interessato.
3. Qualora nel procedimento amministrativo previsto dalla legge che disciplina la materia siano contemplati pareri o adempimenti da parte di commissioni, organismi o comitati regionali che non trovano corrispondenza negli ordinamenti dell' ente destinatario del trasferimento, gli adempimenti stessi vengono esercitati, sino a diversa previsione legislativa, da organismi similari costituiti dagli organi deliberativi degli enti stessi. Resta fermo l' obbligo di acquisire i pareri e le autorizzazioni previsti dalla legge, salvo quelli meramente facoltativi, da parte di organi regionali a competenza tecnica.
4. Gli atti posti in essere nell' esercizio delle funzioni trasferite sono soggetti all' esclusivo controllo degli organi previsti dalla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
Art. 17
 Delega di funzioni
1. Con legge regionale possono essere delegate funzioni regionali agli Enti locali.
2. Oggetto di delega possono essere funzioni anche non strettamente d' interesse locale, comprese quelle delegate dallo Stato.
3. Con legge regionale possono essere individuati gli organi degli Enti locali competenti all' esercizio delle funzioni delegate.
4. Per quanto non previsto dalle leggi regionali di settore gli obiettivi da perseguire nell' esercizio di funzioni delegate, i vincoli programmatici relativi, le modalità dell' esercizio predetto e gli eventuali modelli dell' azione amministrativa conseguente a funzioni delegate sono definiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa o attraverso gli strumenti della programmazione regionale.
Art. 18
 Funzione di indirizzo e coordinamento
1. Spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività trasferite e delegate, che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione regionale ed alle direttive nazionali riguardanti la Regione Friuli - Venezia Giulia.
2. Nell' ambito di tali funzioni si provvede altresì ad assicurare, ai fini dell' integrazione territoriale, il coordinamento dell' esercizio delle funzioni che la presente legge assegna, oltre che alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni capoluogo per le zone di rispettiva competenza.
Art. 19
 Carattere degli atti emessi
in attuazione di funzioni trasferite o delegate
1. Gli enti, cui sono state trasferite o delegate funzioni, debbono, nell' emanare gli atti concernenti tali funzioni, fare espressa menzione del trasferimento o della delega di cui sono destinatari.
2. Gli atti posti in essere nell' esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati, che pertanto ne rispondono direttamente di fronte a terzi.
3. Gli atti emanati nell' esercizio delle funzioni trasferite o delegate hanno carattere definitivo.
Art. 20
 Revoca di funzioni
1. La revoca di funzioni delegate è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari.
2. La revoca nei confronti del singolo ente delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
3. La legge di revoca indica le modalità con le quali la Regione intende esercitare le funzioni revocate.
Art. 21
 Intervento sostitutivo
1. Qualora l' ente delegato non provveda o ritardi a provvedere in ordine a specifici atti obbligatori inerenti a funzioni delegate, ovvero non si attenga agli indirizzi e direttive generali emanate, la Regione può sostituirsi ad esso per il compimento di singoli atti previa diffida da parte del Presidente della Giunta regionale ad adempiere entro un tempo determinato.
2. La sostituzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Art. 22
 Obbligo di informazione
1. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, anche mediante l' utilizzo di sistemi informativi comuni.
2. In particolare, entro il mese di febbraio di ogni anno, i Comuni e le Province dovranno fornire le informazioni economico - finanziarie previste dall' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 20.
Art. 23
 Istituzione della Conferenza permanente
Regione - Enti locali
1. È istituita presso la Presidenza della Giunta regionale una Conferenza permanente Regione - Enti locali con funzioni di coordinamento e raccordo per la definizione delle questioni inerenti all' attuazione della presente legge e per garantire il miglior esercizio delle funzioni trasferite e delegate.
2. La Conferenza, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale che la presiede;
b) dall' Assessore agli enti locali, dall' Assessore alle finanze e dall' Assessore al bilancio e programmazione;
c) dai Presidenti della delegazione regionale dell' ANCI, UPI e UNCEM e dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali.

3. Partecipano ai lavori della Conferenza il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale ed il Direttore regionale degli enti locali.
4. Con il provvedimento di convocazione della Conferenza possono essere invitati a partecipare ai lavori, con riferimento agli argomenti all' ordine del giorno, gli altri Assessori regionali eventualmente interessati, assistiti dai Direttori regionali competenti.
5. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Direzione regionale degli enti locali.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui al presente articolo, vengono emanate le direttive per il corretto esercizio delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali.
7. La Conferenza permanente Regione - Enti locali è tenuta a riunirsi almeno quattro volte nell' arco dell' anno.
8. La disciplina dei lavori della Conferenza permanente e l' individuazione in forma articolata delle funzioni previste al comma 1 saranno definite con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 46 dello statuto, su proposta della conferenza medesima.
9. Il Presidente della Giunta regionale, in qualità anche di Presidente della Conferenza permanente Regione - Enti locali, svolgerà un rapporto annuale al Consiglio regionale sui risultati ottenuti dai lavori della medesima.
Art. 24
 Definizione della terminologia legislativa
1. Con il termine << sono esercitate >> si intende riferirsi a funzioni la cui titolarità spetta in via esclusiva agli Enti locali.
2. Con il termine << iniziative dirette >> si intende l' attuazione da parte dell' ente locale delle attività interessate dall' intervento contributivo regionale.
3. Con il termine << interventi >> si intende fare riferimento alle funzioni contributive previste dalla legislazione regionale.
4. Il termine << realizzazione >> comprende la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, il recupero ed il rifacimento, l' ampliamento ed il completamento delle opere di cui trattasi.
PARTE II
 DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI
DEGLI ENTI LOCALI NELLE MATERIE
INDICATE AGLI ARTICOLI 4, 5, E 6
DELLO STATUTO REGIONALE
TITOLO I
 ORGANIZZAZIONE
Art. 25
 Denominazione dei toponimi minori
1. I comuni esercitano le funzioni concernenti la denominazione dei toponimi minori.
2. Le relative deliberazioni consiliari, recanti le denominazioni dei toponimi, vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 26
 Polizia amministrativa
1. Le funzioni di polizia amministrativa relative alle materie per le quali la presente legge dispone il trasferimento e la delega di attribuzioni agli enti locali sono rispettivamente trasferite o delegate agli enti medesimi.
2. Le funzioni di polizia amministrativa previste dall' articolo 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dai Comuni.
3. I regolamenti di polizia locale urbana e rurale sono soggetti al controllo di legittimità esteso al merito, secondo le norme regionali vigenti.
TITOLO II
 SERVIZI SOCIALI
Art. 27
 Edilizia scolastica
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni inerenti l' acquisto, la realizzazione, l' ammodernamento, la straordinaria manutenzione, nonché l' arredamento e l' attrezzatura di edifici destinati a sede di scuole materne, dell' obbligo, secondarie superiori, professionali e artistiche, incluse le infrastrutture inserite in un complesso scolastico.
2. Tali funzioni si attuano nelle forme dell' iniziativa diretta per l' edilizia scolastica di competenza delle Province e nella forma dell' intervento per l' edilizia scolastica di competenza dei Comuni.
3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità, di cui all' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 28
 Assistenza scolastica e diritto allo studio
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio. Dette funzioni comprendono:
a) erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di cui all' articolo 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell' obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l' acquisto dei medesimi;
b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;
c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l' inserimento nelle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico - fisici e sensoriali;
d) iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;
e) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonché altri interventi per l' educazione degli adulti;
f) interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale a favore:
1) degli alunni delle scuole dell' obbligo, mediante il pagamento totale o parziale della retta per l' accoglimento in convitti, semi - convitti o residenze;
2) degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, ivi compresi i conservatori, o mediante il pagamento totale o parziale della retta per l' accoglimento in convitti, semi - convitti, residenze, o mediante sussidi in denaro.

2. Restano di competenza regionale le funzioni concernenti le iniziative di orientamento, quelle dirette ad agevolare l' inserimento nell' ordinamento scolastico italiano dei figli dei lavoratori emigrati e rimpatriati, l' assicurazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, le iniziative per favorire le attività di aggiornamento professionale degli operatori scolastici, nonché le attribuzioni previste all' articolo 2, lettera m), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10.
3. Con successiva legge regionale verrà disciplinato l' esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
Art. 29
 Attività culturali e di istruzione
1. Nella materia delle attività culturali gli enti locali della regione esercitano le funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per l' attuazione di corsi di orientamento musicale.
3. Sono esercitate altresì dalle Province le funzioni di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, così come modificato dalla legge regionale 18 novembre 1987, n. 39, ad eccezione di quelle di cui al punto h), che restano di competenza regionale.
4. Sono trasferite alle Province le funzioni concernenti gli interventi a favore dell' istruzione professionale di cui alla legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61, << Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici, tecnici sanitari, della riabilitazione e altre figure sanitarie >>.
Art. 30
 Interventi a favore di servizi
ed istituti museali e bibliotecari
1. Le Province esercitano le funzioni in materia di musei medi e minori, mediante iniziative dirette ed interventi a favore di musei gestiti da altri enti, nonché le funzioni di coordinamento delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari di cui al comma 2.
2. I Comuni esercitano le funzioni relative alla istituzione e gestione delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari territoriali e urbani.
3. Restano ferme le competenze regionali in materia di istituzione e classificazione dei musei pubblici, di coordinamento dell' attività dei musei di interesse regionale, nonché quelle relative ai musei multipli e grandi.
4. Restano, altresì, di competenza della Regione le funzioni concernenti la tutela e valorizzazione del patrimonio librario, nonché quelle concernenti la formazione e l' aggiornamento professionale del personale addetto alle biblioteche ed ai musei.
Art. 31
 Interventi per la realizzazione
di musei e biblioteche
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative a iniziative dirette e ad interventi per l' acquisto, la realizzazione, l' attrezzatura e l' arredamento di locali destinati a biblioteche e musei.
Art. 32
 Servizi socio - assistenziali - Funzioni dei Comuni
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti servizi ed interventi in materia socio - assistenziale, secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità di intervento determinati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35. Tali funzioni sono esercitate in forma singola od associata e anche mediante forme di cooperazione e coordinamento con le Unità sanitarie locali e le Comunità montane, previste dalla predetta legge.
2. Le associazioni dei Comuni, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, dovranno coincidere col territorio delle Unità sanitarie locali o con parte di esso. Non potranno costituirsi associazioni fra Comuni di Unità sanitarie locali diverse, a meno che non ne comprendano l' intero territorio.
3. Restano ferme le specifiche competenze riconosciute da leggi statali e regionali alle Unità sanitarie locali.
Art. 33
 Presidi socio - assistenziali - Funzioni della Provincia
1. Le Province partecipano all' elaborazione del piano regionale socio - assistenziale, promuovendo la partecipazione degli Enti locali territoriali e delle altre componenti istituzionali e sociali pubbliche e private nell' ambito territoriale di rispettiva competenza. Elaborano i piani attuativi locali riferiti al proprio territorio in armonia con il piano regionale e con le corrispondenti direttive regionali, attivando la partecipazione delle istanze locali. Ripartiscono fra gli enti e le istituzioni di livello subprovinciale i fondi previsti dal piano regionale.
2. Le Province provvedono agli interventi per consentire l' accoglimento e l' assistenza degli aventi diritto in colonie ed istituti di educazione ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23.
3. Fino all' entrata in vigore del piano socio - assistenziale, le Province provvedono, nell' ambito delle direttive impartite con deliberazione della Giunta regionale, alla localizzazione dei presidi socio - assistenziali ed esercitano in via di delega le funzioni relative agli interventi per la realizzazione, la riqualificazione e il finanziamento della gestione dei presidi medesimi, nonché per la dotazione di attrezzature e arredi.
4. Tali presidi comprendono:
a) i centri e le residenze sociali di cui alla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44;
b) i presidi per le persone handicappate di cui alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.

Art. 34
 Interventi a favore di associazioni
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti interventi a favore di associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini menomati, disabili ed handicappati.
2. Destinatari degli interventi di cui al comma 1 sono gli enti, istituzioni, associazioni, organismi, il cui ambito di intervento - nel quadro delle competenze di cui al citato comma 1 - sia di livello provinciale o subprovinciale.
Art. 35
 Riserva della Regione
1. Restano di competenza della Regione gli interventi finanziari a favore di enti, istituzioni, associazioni od organismi direttamente individuati dalle leggi regionali o il cui ambito di intervento, con riguardo alla previsione dell' articolo 34, sia di livello regionale. Restano altresì di competenza della Regione gli interventi concernenti istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché le attribuzioni concernenti la formazione degli operatori sociali.
Art. 36
 Sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero
1. Sono di competenza della Regione:
a) la promozione a livello regionale della cultura dello sport e del tempo libero;
b) il sostegno e il finanziamento di enti, associazioni ed organismi cui è riconosciuta una speciale funzione di interesse regionale;
c) gli interventi a sostegno di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale.

2. Le Province provvedono agli interventi concernenti il sostegno delle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni ed organismi non compresi tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1.
3. I Comuni esercitano le funzioni di promozione delle attività ricreative e sportive di base.
Art. 37
 Infrastrutture e attrezzature sportive
1. Sono di competenza della Regione gli interventi relativi alle infrastrutture sportive e relative attrezzature, destinate al servizio di un bacino di utenza di livello provinciale e sovraprovinciale.
2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale, ivi compresi gli impianti di base di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 71.
3. I Comuni esercitano le funzioni relative agli interventi per l' equipaggiamento.
TITOLO III
 ATTIVITÀ ECONOMICO - PRODUTTIVE
Art. 38
 Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura
1. Al fine di valorizzare l' attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, con successiva legge regionale verranno individuate le forme di concorso dei predetti enti all' esercizio delle funzioni regionali in materia di promozione economica, nel quadro di un coordinamento unitario di tale attività.
2. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono altresì delegate le funzioni amministrative concernenti l' attività dei Comitati provinciali per i prezzi.
Art. 39
 Fiere, mostre e mercati
1. Sono delegate alle Province le funzioni relative ad interventi per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine.
2. Le funzioni di cui al comma 1 vengono esercitate dall' Amministrazione regionale qualora riguardino enti od organismi classificati di preminente interesse per la regione.
Art. 40
 Disciplina del commercio
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative in materia di commercio agli stessi spettanti in base alle vigenti norme statali e regionali.
2. Sono altresì trasferite ai Comuni le attribuzioni previste dall' articolo 54 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino agli stessi.
Art. 41
 Classificazione delle strutture ricettive turistiche
1. Sono delegate ai Comuni le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e di quelle all' aria aperta.
2. Sono esercitate dai Comuni le funzioni di autorizzazione concernenti l' apertura e l' esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delle altre strutture ricettive turistiche, nonché quelle inerenti alla classificazione degli esercizi di affittacamere.
3. Sono delegate ai Comuni le funzioni di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive turistiche.
Art. 42
 Autorizzazioni per le professioni turistiche
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti le autorizzazioni all' esercizio delle attività professionali turistiche ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2.
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie nella predetta materia.
Art. 43
 Turismo alpino
1. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni relative agli interventi per la promozione e lo sviluppo del turismo alpino, concernenti rifugi, bivacchi e sentieri.
Art. 44
 Manifestazioni di interesse turistico
esclusivamente locale
1. Con successiva legge regionale saranno disciplinate le funzioni degli enti locali per la realizzazione di manifestazioni di interesse turistico esclusivamente locale.
Art. 45
 Competenze delle Province e delle Comunità montane
in materia di agricoltura
1. Sono esercitate dalle Province ovvero, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane:
a) le funzioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 33, per la promozione dell' agriturismo e per le strutture e infrastrutture necessarie. Detti enti possono provvedere ad attuare iniziative dirette, limitatamente alle attività promozionali;
b) le funzioni inerenti iniziative dirette e interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell' ambito del territorio regionale, che riguardino l' agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale.

2. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono esercitate sul relativo territorio dalla Comunità collinare del Friuli.
Art. 46
 Competenze dei Comuni in materia di usi civici
e di demanio armentizio
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sulla amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.
Art. 47
 Funzioni delle Province e dei Comuni
in materia di industria e artigianato
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti interventi per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti industriali nelle zone industriali e per la gestione delle zone medesime.
2. Restano di competenza regionale le funzioni concernenti il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa Corno, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e l' Ente per la zona industriale di Trieste.
3. Sono esercitate dai Comuni o Consorzi le funzioni relative ad iniziative dirette per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi nelle zone individuate dai rispettivi strumenti urbanistici.
4. In materia di artigianato i Comuni esercitano le funzioni istruttorie previste dalla legislazione vigente per l' albo delle imprese artigiane.
TITOLO IV
 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Art. 48
 Trasporti, traffici e viabilità
1. L' esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, concernente << Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale >>.
2. Le Province esercitano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano regionale della viabilità, previsto dalla legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, le funzioni relative ad iniziative dirette ed interventi per la realizzazione, il completamento e l' ammodernamento della viabilità di competenza di Enti locali, come disciplinate dalla legge medesima.
3. Le Province esercitano altresì le funzioni amministrative previste dall' articolo 96 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 49
 Municipi e cimiteri
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l' acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali.
Art. 50
 Acquedotti e fognature
1. Sono esercitate dalle Province, ovvero nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane, le funzioni relative a iniziative dirette e interventi per la realizzazione di acquedotti e fognature urbane e relativi impianti di depurazione e di trattamento dei liquami.
2. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi per opere di cui al comma 1 che interessano territori di più province.
3. L' intervento della Regione per le opere di interesse locale resta disciplinato dalle disposizioni dell' articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernente la disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.
Art. 51
 Ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali
Delega in materia di risparmio energetico
1. Le Province esercitano le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai sensi della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19.
2. Sono delegate alle Province le funzioni concernenti gli interventi di cui all' articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, secondo le previsioni della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47.
Art. 52
 Conservazione e incremento
del patrimonio silvo - pastorale
1. Sono esercitate dalle Comunità montane, nei territori di rispettiva competenza e, per quelli non inclusi nei Comprensori suindicati, dalle Province, le funzioni per la conservazione e l' incremento del patrimonio silvo - pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Restano di competenza regionale tutte le funzioni concernenti il patrimonio silvo - pastorale indisponibile della Regione e quelle relative ai vivai forestali regionali.
3. La Regione esercita le funzioni relative all' approvazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo - pastorali, ai sensi dell' articolo 21 della suindicata legge regionale.
4. La Regione esercita altresì le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi di promozione, studio, sperimentazione e ricerca in materia forestale e nel settore della meteorologia, salvo quelle concernenti l' assistenza tecnica a favore degli enti minori e degli operatori privati, che sono delegate ai soggetti di cui al comma 1.
Art. 53
 Viabilità forestale
1. Sono esercitate dalle Comunità montane e dalla Comunità collinare del Friuli, nei territori di rispettiva competenza e, per quelli in esse non inclusi, dalle Province, tutte le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi in materia di viabilità forestale, previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le opere di viabilità - al servizio di comprensori boschivi che includono nel proprio ambito parte preponderante di un corso d' acqua classificato bacino montano o incidano sul territorio di più comuni - le quali svolgono funzioni dirette al miglioramento delle funzioni regimanti e protettive dei boschi e di difesa e potenziamento dell' ambiente forestale, sono definite dai programmi annuali predisposti dalla Regione, sentito il parere della delegazione regionale dell' UNCEM. L' attuazione degli stessi è delegata agli enti di cui al comma 1.
3. Restano di competenza regionale le funzioni concernenti le opere di viabilità forestale a servizio del patrimonio silvo - forestale della Regione, la cui attuazione è affidata all' Azienda regionale delle foreste.
Art. 54
 Parchi e ambiti di tutela ambientale
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni in materia di parchi ed ambiti di tutela ambientale previste dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
2. Sono trasferite alle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni regionali in materia di interventi per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale.
3. Restano ferme le competenze in materia di gestione dei parchi urbani esercitate dai Comuni, dalle Comunità montane, oppure dai Consorzi fra gli enti predetti.
Art. 55
 Protezione della natura
1. In materia di tutela dell' ambiente, gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 34.
2. Sono esercitate dalle Province, ovvero nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane, le funzioni concernenti interventi per il sostegno degli enti ed associazioni operanti nel settore della protezione della natura, ai sensi della citata legge regionale.
3. Con successiva legge regionale verranno disciplinate le attribuzioni degli Enti locali in materia di promozione e diffusione dell' educazione naturalistica e di conservazione e salvaguardia dell' ambiente naturale.
Art. 56
 Tutela dall' inquinamento
1. In materia di tutela dell' ambiente dall' inquinamento le Province, le Comunità montane, i Comuni e i loro Consorzi svolgono le funzioni previste:
a) dalla legge 10 marzo 1976, n. 319, e dalla legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, in materia di tutela delle acque;
b) dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, e dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti.

2. Con successiva legge regionale verranno attribuite alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative in materia di tutela del suolo e dell' ambiente dagli inquinamenti atmosferico, acustico e da radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti.
Art. 57
 Caccia e pesca
1. Le Province esercitano le funzioni di vigilanza e quelle sanzionatorie in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell' avifauna, oltre alle attribuzioni previste dalla vigente legislazione regionale.
2. Restano ferme le competenze dei Comitati provinciali per la caccia.
3. Con successiva legge regionale si provvederà in ordine alla gestione delle riserve di diritto e dei relativi Consorzi.
4. In materia di pesca in acque interne restano ferme le competenze delle Amministrazioni provinciali, dell' Ente tutela pesca del Friuli - Venezia Giulia e del Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.
Art. 58
 Vigilanza sulla caccia
1. Il personale addetto alla vigilanza venatoria che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti alle dipendenze dell' Organo gestore riserve in forza del primo comma dell' articolo 49 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, è messo, a decorrere dall' 1 gennaio 1989, a disposizione delle Province nei cui ruoli verrà successivamente inquadrato.
PARTE III
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 59
 Decorrenza
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, il trasferimento e la delega di funzioni, previsti dalla legge medesima decorrono:
a) dall' 1 gennaio 1989 per le attribuzioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 2, 30, 31, 34, 43, 45, comma 1, 47, 51, 52, 53, 54, comma 2, 55, comma 2, e 57;
b) dalla data di entrata in vigore delle leggi di riordino della disciplina di settore e comunque dall' 1 gennaio 1990 per le attribuzioni di cui agli articoli 33, commi 2, 3 e 4, 36, 37, 39, 41, 49 e 50;
c) per le attribuzioni di cui all' articolo 11 dalla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina regionale in materia di pianificazione territoriale;
d) per la attribuzione di cui alla lettera a) dell' articolo 28 relativa alla sola erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 60
 Conferma attribuzioni già esercitate
dagli Enti locali
1. Rimangono comunque di competenza delle Amministrazioni locali le attribuzioni alle medesime già assegnate da leggi statali e regionali.
Art. 61
 Attribuzioni sanzionatorie
1. Gli Enti locali titolari delle funzioni trasferite o delegate esercitano in via di delega le attribuzioni sanzionatorie connesse.
Art. 62
 Riferimento a contributi regionali
1. Laddove in leggi o regolamenti si fa riferimento a contributi regionali, la menzione deve intendersi riferita, per le attribuzioni assegnate dalla presente legge agli Enti locali, ai contributi concessi dalle Amministrazioni stesse.
Art. 63
 Comunità montane
1. Tutte le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi devono essere esercitate dalle Comunità montane secondo le previsioni del Piano pluriennale e del programma - stralcio di cui agli articoli 15 e 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.
2. A tal fine per il finanziamento delle funzioni stesse i finanziamenti previsti dall' articolo 66 vengono attribuiti ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.
3. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, relativamente alle funzioni previste dalla medesima legge in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le funzioni trasferite o delegate da altre leggi regionali e dalla presente legge alle Comunità montane si esercitano sull' intero territorio dei comuni parzialmente montani facenti parte delle Comunità montane indicate all' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
4. Al fine di assicurare la migliori condizioni per l' esercizio delle funzioni già spettanti e di quelle trasferite e delegate, si potrà procedere al riordino delle zone omogenee, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29. Nell' ambito di tale riordino, sentiti i Comuni interessati, dovrà essere garantita l' unità dei territori compresi nelle Comunità montane della Carnia, del Canal del Ferro - Val Canale e del Gemonese, rivedendo anche la generale delimitazione ai fini dell' integrazione socio - economica, con la costituzione di un' unica Comunità montana, il cui ordinamento e le cui funzioni, anche ai sensi dell' articolo 59 dello statuto, saranno definite in via legislativa.
5. Qualora, per effetto della revisione di cui al comma 4, i territori già facenti parte di una zona omogenea siano inclusi in altra zona omogenea o concorrano a costituirne una nuova, il decreto di definizione della nuova zona omogenea dispone contestualmente la cessazione, nel relativo ambito territoriale, delle funzioni già esercitate dalla Comunità montana preesistente ed il trasferimento in capo al soggetto nella cui zona i territori sono stati inclusi, del patrimonio, dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché dei rapporti di lavoro del personale dipendente.
Art. 64
 Personale e uffici provinciali
1. Per l' esercizio delle funzioni trasferite o delegate agli Enti locali, la Regione provvede al comando presso gli enti medesimi di personale regionale.
2. Anche in deroga ai limiti di tempo e di numero previsti dalle vigenti leggi regionali, al comando si provvederà nei limiti di contingenti organici, distinti per qualifica e profilo professionale, che verranno determinati con delibera della Giunta regionale, sentite le Associazioni regionali dell' ANCI, UPI e UNCEM nonché le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata previo confronto con le Organizzazioni sindacali sopra citate, verranno stabiliti i criteri per la individuazione dei dipendenti regionali da trasferire in posizione di comando presso gli Enti locali.
4. Con le leggi regionali di riordino delle funzioni in materia di lavori pubblici, agricoltura e turismo, potrà essere disposto il trasferimento alle Province degli uffici provinciali della Regione o delle sezioni degli uffici medesimi che esercitano le funzioni trasferite o delegate e del relativo personale.
Art. 65
 Utilizzazione di beni regionali
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, possono essere messi a disposizione degli enti delegati beni regionali necessari per l' esercizio delle funzioni delegate.
Art. 66
 Finanziamento funzioni trasferite e delegate
1. Al finanziamento delle funzioni esercitate dagli Enti locali ai sensi della presente legge, si provvede con l' assegnazione di una quota delle entrate della Regione in forza dell' articolo 54 dello statuto. Con la legge finanziaria, tale assegnazione potrà essere differenziata per materie o aree di materie.
2. Annualmente, con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro il 28 febbraio, vengono determinati, per le assegnazioni di cui al comma 1, le quote destinate alle Province, alle Comunità montane e ai Comuni, nonché i parametri di ripartizione, delle assegnazioni così disposte, tra gli enti territoriali del medesimo livello. Col medesimo provvedimento vengono altresì fissate le assegnazioni integrative spettanti ai Comuni capoluogo di provincia in relazione alle maggiori attribuzioni previste dalla presente legge.
3. Il decreto di cui al comma 2 verrà adottato, sentita la I Commissione consiliare permanente, previa deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell' Assessore regionale al bilancio e programmazione, d' intesa con gli Assessori alle finanze ed agli Enti locali.
4. Alle assegnazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, ultimo comma, e 8 e 10 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 20.
5. Al finanziamento delle funzioni delegate con la presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa del bilancio regionale relativi alle stesse funzioni delegate.
6. Per lo svolgimento da parte degli enti delegati delle funzioni amministrative ad essi delegate sarà attribuita ai medesimi, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10% delle spese operative connesse all' esercizio della delega stessa.
7. In deroga al secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa, che - in attuazione del comma 1 - non troveranno più alcuna corrispondenza nel bilancio di competenza dell' anno successivo, saranno inviate in economia.
8. In deroga al secondo comma dell' articolo 6 ed all' ottavo comma dell' articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al sesto comma di detto articolo 11 verranno trasferite, secondo la materia o l' area di materia di appartenenza, ai capitoli di spesa corrispondenti - in osservanza al quinto comma del più volte citato articolo 11 - a quelli che verranno istituiti ai sensi del comma 1.
9. Gli oneri previsti dal comma 6 faranno carico al capitolo 825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di complessive lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1989 e lire 200 milioni per l' anno 1990.
10. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> - del precitato stato di previsione.
Art. 67
 Definizione transitoria di procedimenti e impegni
1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, prima della data di trasferimento agli Enti locali delle funzioni amministrative oggetto della presente legge, rimane di competenza della Regione. Rimane parimenti di competenza della Regione, con oneri a carico del bilancio regionale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spesa pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni agli Enti locali, qualora l' impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
2. La Giunta regionale, sentita la conferenza di cui all' articolo 23, provvede a disciplinare il subentro degli Enti locali negli affari pendenti, per i quali non sia intervenuto un formale atto di impegno, al fine di evitare interruzione di attività amministrativa.