LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 ottobre 1988, n. 61

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 concernente << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali >>, e di altre connesse disposizioni legislative.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/10/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1
 
1. Alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la dizione << Direzione regionale dell' istruzione, della cultura e dello sport >> è sostituita dalla dizione << Direzione regionale dell' istruzione e della cultura >>.
Art. 2
 
1. All' articolo 141, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
<< f) Servizio delle attività ricreative e sportive. >>.

Art. 3
 
1.
Alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo il Capo V della Parte III, Titolo VI, è inserito il seguente Capo:
<< CAPO VI
 Servizio delle attività ricreative e sportive
Art. 166 bis
 
1. Il Servizio delle attività ricreative e sportive, avente sede nella città di Trieste:
a) attende alle iniziative per la promozione di una cultura dello sport e del tempo libero atta a garantire una crescita equilibrata ed integrata della persona umana;
b) programma ed attua gli interventi per la realizzazione degli impianti e per il sostegno e lo sviluppo delle iniziative nel settore dello sport e della ricreazione;
c) provvede agli interventi a sostegno delle attività alpinistiche e speleologiche, nonché del soccorso in campo alpinistico e speleologico gestito dal Club Alpino Italiano. >>.


Art. 4
 
1. All' articolo 82, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<< c) cura i rapporti intercorrenti con l' INPS e provvede al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai dipendenti regionali. >>.

Art. 5
 
1.
All' articolo 107 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 3. Per lo svolgimento decentrato sul territorio delle altre attribuzioni ed adempimenti di propria competenza, la Direzione regionale dell' ambiente può richiedere, secondo la norma generale di cui all' articolo 122, la collaborazione della Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, nonché delle dipendenti Direzioni provinciali dei servizi tecnici, competenti per territorio. >>.

Art. 6
 
1. All' articolo 105, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
<< d) provvede agli interventi in materia di tutela del patrimonio speleologico e di tenuta ed aggiornamento del catasto regionale delle grotte. >>.

Art. 7
 
1. All' articolo 122, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
<< b) garantisce, per il tramite delle dipendenti Direzioni provinciali, l' esercizio sul territorio degli adempimenti nelle materie rientranti nelle competenze delle altre Direzioni regionali appartenenti al Dipartimento per il territorio e l' ambiente, quando ciò sia previsto dalla legislazione vigente ovvero quando le Direzioni medesime ne facciano richiesta;
c) garantisce, anche per il tramite delle dipendenti Direzioni provinciali, il necessario supporto tecnico nell' esercizio degli adempimenti nelle materie rientranti nelle competenze delle Direzione regionali appartenenti ad altri Dipartimenti, quando ciò sia previsto dalla legislazione vigente ovvero quando le Direzioni medesime ne facciano richiesta; >>.

Art. 8
 
1. All' articolo 245, comma 1, lettera c, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo le parole << , nonché provvedere >> sono aggiunte le parole << , ove occorra, >>.
Art. 9
 
1.
All' articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:
<< 7. Il Comitato a sezioni riunite nonché le sezioni congiunte sono convocate e presiedute dall' Assessore regionale alla pianificazione territoriale o, in caso di assenza o impedimento, da un Direttore regionale da lui designato. >>.

2. All' articolo 27, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole << Sezione prima: >> le parole << - dall' Assessore regionale ai lavori pubblici;
- dal Direttore regionale dei lavori pubblici; >> sono sostituite dalle parole << - dall' Assessore regionale alla pianificazione territoriale; - dall' Assessore regionale dell' ambiente; - dal Direttore regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici; >>.

3. All' articolo 27, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, quando nella sezione seconda, terza, quarta, quinta e sesta del Comitato tecnico regionale viene menzionato l' Assessore regionale ai lavori pubblici e/o il Direttore regionale dei lavori pubblici, la menzione si intende riferita, rispettivamente, all' Assessore regionale all' ambiente e/o al Direttore regionale dell' ambiente.
4. All' articolo 27, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: << Sezione quinta: >> le parole << - dal Direttore del Servizio autonomo dell' economia montana; >> sono soppresse.
5. All' articolo 37, primo e secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazione ed integrazioni, le parole << all' Assessore regionale ai lavori pubblici >> sono sostituite dalle parole << all' Assessore regionale all' edilizia ed ai servizi tecnici >>.
6. All' articolo 37, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli >> sono sostituite dalle parole << Direzione regionale dell' ambiente >>.
Art. 10
 
1. All' articolo 17, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole << di cui uno con qualifica funzione di segretario e due con qualifica funzionale di coadiutore. >> sono sostituite dalle parole << con qualifica funzionale non superiore a consigliere. >>.
2. All' articolo 17, comma 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole << , con qualifica funzionale di segretario o di coadiutore, >> sono sostituite dalle parole << , con qualifica funzionale non superiore a consigliere, >>.
Art. 11
 
1. All' articolo 198, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole << di cui uno con qualifica funzionale di segretario e due con qualifica funzionale di coadiutore. >> sono sostituite dalle parole << con qualifica funzionale non superiore a consigliere. >>.
2. All' articolo 198, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole << di cui uno con qualifica funzionale di segretario e uno con qualifica funzionale di coadiutore. >> sono sostituite dalle parole << con qualifica funzionale non superiore a consigliere. >>.
Art. 12
 
1. In relazione alle modifiche previste con la presente legge si applica il disposto di cui all' articolo 257 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 13
 
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, si procede alla costituzione dei Consigli organizzativi di cui all' articolo 169 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, in conformità all' ordinamento degli Uffici previsto dalla suddetta legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 14
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.