LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 1988, n. 42

Modifiche alle leggi regionali 24 febbraio 1970, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, e 10 aprile 1972, n. 17, in materia di disciplina dell' impresa artigiana.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1988
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 1
 
1.
Il quinto comma dell' articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<< In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l' interdizione o l' inabilitazione dell' imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l' iscrizione all' Albo di cui all' articolo 2 della presente legge, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all' articolo citato, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l' esercizio dell' impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell' imprenditore invalido, deceduto, interdetto od inabilitato. >>.

Art. 2
 
1.
Il quinto comma ed il sesto comma dell' articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituiti dall' articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1982, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:
<< Ai componenti delle Commissioni provinciali per l' artigianato spetta una medaglia di presenza, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, di lire 60.000. A coloro che risiedono in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al Presidente della Commissione è attribuita, in luogo della medaglia di presenza, una indennità di carica di lire 480.000 mensili. >>.

Art. 3
 
1.
L' articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 27 aprile 1982, n. 29, è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 
Ai componenti del Comitato regionale per l' artigianato e delle sue sottocommissioni, spetta, per ogni giornata di seduta, una medaglia di presenza di lire 60.000, nonché il trattamento di missione previsto dall' articolo 135 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. >>.

Art. 4
 
1. La lettera a) del primo comma, dell' articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, è sostituita dalla seguente:
<< a) abbia per scopo la produzione di beni, anche semilavorati, di natura artistica o usuale, oppure la prestazione di servizi, compresi quelli di custodia, con esclusione delle imprese agricole o esercenti attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di esse; >>.

Art. 5
 
1.
L' articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
Per lo svolgimento della sua attività l' impresa artigiana può valersi della presentazione d' opera di personale dipendente, purché questo sia personalmente guidato e diretto dal titolare dell' impresa o dagli eventuali soci e non superi i seguenti limiti:
a) per l' impresa che non lavora in serie, venti dipendenti compresi gli apprendisti, il numero dei quali non potrà essere superiore a dieci;
b) per l' impresa che lavora in serie, purché in processo non del tutto meccanizzato, dieci dipendenti compresi gli apprendisti, il numero dei quali non potrà essere superiore a cinque;
c) per l' impresa che svolge la propria attività nei settori dei lavori artistici, tradizionali e dell' abbigliamento su misura, compresi nell' elenco allegato alla presente legge, venti apprendisti;
d) per l' impresa che presta servizi di trasporto un massimo di otto dipendenti.

Nel computo dei dipendenti e degli apprendisti non vanno compresi i collaboratori familiari (coniuge e parenti ed affini entro il secondo grado).
Nelle imprese di cui alle precedenti lettere a) e b) il numero degli apprendisti non può superare quello di tutti gli altri addetti, compresi il titolare ed i collaboratori indicati al comma precedente del presente articolo; ai fini della determinazione del limite anzidetto non sono computabili tre apprendisti.
Sono considerati apprendisti soltanto coloro il cui rapporto di lavoro è regolato in base alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana.
Non sono computati i portatori di handicaps fisici, psichici o sensoriali.
Le aziende che beneficeranno delle dimensioni aziendali previste dalla presente legge sono tenute ad applicare le condizioni di miglior favore raggiunte dai lavoratori.
L' elenco dei mestieri artistici, tradizionali e dell' abbigliamento su misura, allegato alla presente legge, può essere revisionato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, su proposta dell' Assessore regionale all' artigianato ed alla cooperazione, sentito il Comitato regionale per l' artigianato.
Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del venti per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell' anno, i limiti di cui al presente articolo, mantengono l' iscrizione all' Albo di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6. >>.