<< Art. 2
Per lo svolgimento della sua attività l' impresa artigiana può valersi della presentazione d' opera di personale dipendente, purché questo sia personalmente guidato e diretto dal titolare dell' impresa o dagli eventuali soci e non superi i seguenti limiti:
a) per l' impresa che non lavora in serie, venti dipendenti compresi gli apprendisti, il numero dei quali non potrà essere superiore a dieci;
b) per l' impresa che lavora in serie, purché in processo non del tutto meccanizzato, dieci dipendenti compresi gli apprendisti, il numero dei quali non potrà essere superiore a cinque;
c) per l' impresa che svolge la propria attività nei settori dei lavori artistici, tradizionali e dell' abbigliamento su misura, compresi nell' elenco allegato alla presente legge, venti apprendisti;
d) per l' impresa che presta servizi di trasporto un massimo di otto dipendenti.
Nel computo dei dipendenti e degli apprendisti non vanno compresi i collaboratori familiari (coniuge e parenti ed affini entro il secondo grado).
Nelle imprese di cui alle precedenti lettere a) e b) il numero degli apprendisti non può superare quello di tutti gli altri addetti, compresi il titolare ed i collaboratori indicati al comma precedente del presente articolo; ai fini della determinazione del limite anzidetto non sono computabili tre apprendisti.
Sono considerati apprendisti soltanto coloro il cui rapporto di lavoro è regolato in base alla
legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della
legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana.
Non sono computati i portatori di handicaps fisici, psichici o sensoriali.
Le aziende che beneficeranno delle dimensioni aziendali previste dalla presente legge sono tenute ad applicare le condizioni di miglior favore raggiunte dai lavoratori.
L' elenco dei mestieri artistici, tradizionali e dell' abbigliamento su misura, allegato alla presente legge, può essere revisionato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, su proposta dell' Assessore regionale all' artigianato ed alla cooperazione, sentito il Comitato regionale per l' artigianato.
Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del venti per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell' anno, i limiti di cui al presente articolo, mantengono l' iscrizione all' Albo di cui all'
articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6. >>.