<< Art. 24
Requisiti dei privati operatori e beneficiari
1. Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, i privati che richiedono i contributi di edilizia agevolata, i soci assegnatari di cooperative edilizie, gli acquirenti dalle imprese e dagli IACP, gli aspiranti inquilini degli IACP, dei Comuni e delle imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro della Comunità economica europea;
b) essere residenti ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigranti;
c) non essere proprietari, o nudi proprietari, di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l' alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico - sanitaria;
d) non aver altra volta beneficiato di contributi di edilizia convenzionata o agevolata, ivi compresi la cessione di alloggio di edilizia sovvenzionata;
e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile agli effetti dell' IRPEF, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, inferiore a lire 20 milioni e, per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, inferiore a lire 40 milioni.
2. Per gli emigranti che siano lavoratori dipendenti si prescinde dal requisito del reddito se prodotto all' estero.
3. Per i richiedenti che recuperano, in regime di edilizia agevolata, od acquistano, in regime di edilizia agevolata o convenzionata, un alloggio oggetto di intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) del comma 1.
4. Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare quali risultano dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo, ovvero prima del bando di concorso per gli interventi di edilizia sovvenzionata nonché per gli interventi di edilizia convenzionata a cura degli IACP e delle imprese.
5. Per ogni componente il nucleo familiare che non produce alcun reddito, è prevista una riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare pari a lire 2.000.000; nel caso di redditi misti, la riduzione opera sul reddito da lavoro dipendente.
6. I redditi da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui al comma 5, sono calcolati nella misura del 60%.
7. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è richiesta la residenza anagrafica o l' attività lavorativa esclusiva o prevalente nel comune o in uno dei comuni compreso nell' ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
8. Agli effetti della presente legge si considerano emigranti coloro che prima dell' espatrio risiedevano in regione, hanno compiuto oltre due anni di permanenza all' estero e sono rimpatriati da meno di un anno.
9. In deroga al comma 1, lettera a), sono equiparati agli emigranti i figli maggiorenni degli stessi, anche se nati all' estero.
10. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è data facoltà agli emigranti di concorrere in un solo comune.
11. Nel caso di comproprietà, agli effetti del requisito di cui alla lettera c) del comma 1, si tiene conto del numero di vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà.
12. Agli effetti del requisito di cui alla lettera d) del comma 1, può beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica anche colui che, già ammesso ai contributi di edilizia convenzionata o agevolata, vi rinunzia ovvero decade e restituisce quanto già percepito. La relativa domanda di contributo può essere presentata dopo il provvedimento di revoca dell' originario contributo e la sua completa restituzione.
13. Sono parificati ai residenti nel comune di nascita coloro che sono nati in regione ed intendono ristabilire la loro abitazione in regione.
14. Possono presentare domanda per beneficiare di intervento di edilizia residenziale pubblica solo persone maggiorenni.
15. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui alle altre lettere c), d) ed e) del medesimo comma 1 devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall' articolo 25. >>.