LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 37

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1988
Materia:
220.02 - Commercio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 56, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 38/1988
CAPO I
 Norme di modifica e di integrazione
della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
Art. 1
 
1. È abrogato l' ultimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Art. 3
 
1. Sono abrogati il primo e gli ultimi due commi dell' articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Art. 4
 
1.
Il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Il piano regionale per l' edilizia residenziale pubblica è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici ed alla pianificazione territoriale, sentiti il Comitato interassessorile di cui all' articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, ed il Comitato regionale per l' edilizia residenziale di cui all' articolo 6 della presente legge, e successivamente comunicato al Consiglio regionale. >>.

Art. 5
 
1. Alla lettera c), dell' articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituita dall' articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22, dopo le parole << dei limiti di reddito >> sono inserite le parole << e della detrazione per familiari a carico >>.
Art. 6
 
1.
Il terzo comma dell' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Spetta alla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, il potere di annullare le deliberazioni del Consorzio regionale fra gli IACP e degli IACP viziate d' illegittimità. >>.

2. Al quinto comma dell' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente periodo: << La richiesta o l' assunzione diretta, da parte dell' Assessore ai lavori pubblici, di elementi istruttori sospende il termine di esecutività delle deliberazioni, sino ad avvenuta acquisizione od assunzione degli stessi. >>.
Art. 7
 
1.
L' ultimo comma dell' articolo 21 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Gli interventi di edilizia agevolata finanziati dalla Regione sono attuati dai privati. >>.

Art. 8
 
1.
L' articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 23
 Requisiti delle cooperative edilizie
1. Per essere ammesse agli interventi di edilizia convenzionata le cooperative edilizie devono essere iscritte al Registro regionale delle Cooperative.
2. Sono considerate cooperative edilizie a proprietà indivisa quelle il cui statuto prevede per tutta la durata del rapporto contributivo il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci o a terzi.
3. Sono considerate cooperative a proprietà individuale quelle che hanno quale scopo sociale l' assegnazione in proprietà degli alloggi realizzati a propri soci. >>.

Art. 9
 
1.
L' articolo 24 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 24
 Requisiti dei privati operatori e beneficiari
1. Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, i privati che richiedono i contributi di edilizia agevolata, i soci assegnatari di cooperative edilizie, gli acquirenti dalle imprese e dagli IACP, gli aspiranti inquilini degli IACP, dei Comuni e delle imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro della Comunità economica europea;
b) essere residenti ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigranti;
c) non essere proprietari, o nudi proprietari, di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l' alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico - sanitaria;
d) non aver altra volta beneficiato di contributi di edilizia convenzionata o agevolata, ivi compresi la cessione di alloggio di edilizia sovvenzionata;
e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile agli effetti dell' IRPEF, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, inferiore a lire 20 milioni e, per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, inferiore a lire 40 milioni.

2. Per gli emigranti che siano lavoratori dipendenti si prescinde dal requisito del reddito se prodotto all' estero.
3. Per i richiedenti che recuperano, in regime di edilizia agevolata, od acquistano, in regime di edilizia agevolata o convenzionata, un alloggio oggetto di intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) del comma 1.
4. Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare quali risultano dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo, ovvero prima del bando di concorso per gli interventi di edilizia sovvenzionata nonché per gli interventi di edilizia convenzionata a cura degli IACP e delle imprese.
5. Per ogni componente il nucleo familiare che non produce alcun reddito, è prevista una riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare pari a lire 2.000.000; nel caso di redditi misti, la riduzione opera sul reddito da lavoro dipendente.
6. I redditi da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui al comma 5, sono calcolati nella misura del 60%.
7. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è richiesta la residenza anagrafica o l' attività lavorativa esclusiva o prevalente nel comune o in uno dei comuni compreso nell' ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
8. Agli effetti della presente legge si considerano emigranti coloro che prima dell' espatrio risiedevano in regione, hanno compiuto oltre due anni di permanenza all' estero e sono rimpatriati da meno di un anno.
9. In deroga al comma 1, lettera a), sono equiparati agli emigranti i figli maggiorenni degli stessi, anche se nati all' estero.
10. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è data facoltà agli emigranti di concorrere in un solo comune.
11. Nel caso di comproprietà, agli effetti del requisito di cui alla lettera c) del comma 1, si tiene conto del numero di vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà.
12. Agli effetti del requisito di cui alla lettera d) del comma 1, può beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica anche colui che, già ammesso ai contributi di edilizia convenzionata o agevolata, vi rinunzia ovvero decade e restituisce quanto già percepito. La relativa domanda di contributo può essere presentata dopo il provvedimento di revoca dell' originario contributo e la sua completa restituzione.
13. Sono parificati ai residenti nel comune di nascita coloro che sono nati in regione ed intendono ristabilire la loro abitazione in regione.
14. Possono presentare domanda per beneficiare di intervento di edilizia residenziale pubblica solo persone maggiorenni.
15. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui alle altre lettere c), d) ed e) del medesimo comma 1 devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall' articolo 25. >>.

Art. 10
 
1.
L' articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 25
 Composizione del nucleo familiare
1. Ai fini di cui all' articolo 24 per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente 'more uxorio' nonché dai figli minori.
2. Agli effetti del comma 1 fanno fede le risultanze della certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciato dal Comune di residenza riferito, per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, alla data di richiesta della documentazione certificante i requisiti soggettivi.
3. È consentita la presentazione di domanda per beneficiare di interventi di edilizia residenziale pubblica anche in forma associata da parte di due persone maggiorenni che dichiarano di voler contrarre matrimonio o di convivere 'more uxorio'.
4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini dell' accertamento dei requisiti si valuta in forma cumulativa solo la posizione dei richiedenti, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.
5. Coloro che richiedono di beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica devono, nella domanda, indicare pure il domicilio ed il numero di codice fiscale proprio e dei componenti il nucleo familiare. >>

Art. 11
 
1. Sono abrogati agli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Art. 12
 
1. All' articolo 31 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è abrogata la parola << singoli >>.
Art. 13
 
1.
Dopo l' articolo 33 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 33 bis
 Competenze dei Comuni
1. È rimesso ai Comuni il compito di esprimere parere sui progetti di edilizia convenzionata ed agevolata, sulle relative varianti, nonché sugli altri elaborati tecnici che saranno previsti dalla normativa tecnica di cui all' articolo 8, lettera d).
2. Il parere di competenza della Commissione edilizia comunale deve tra l' altro attestare espressamente la rispondenza degli elaborati alla normativa tecnica di cui all' articolo 8, lettera d), nonché alle altre disposizioni previste per l' iniziativa in relazione al singolo canale contributivo.
3. La Commissione edilizia integrata è altresì organo di consulenza del Comune per i problemi connessi con l' attuazione degli interventi di edilizia convenzionata.
4. Per gli interventi di edilizia convenzionata il direttore dei lavori viene nominato dall' operatore su designazione da parte del Comune.
5. Alla Commissione edilizia comunale per l' esame dei progetti, varianti ed elaborati di cui al presente articolo, partecipano, con voto deliberante, il Direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente od un dipendente regionale dallo stesso designato. >>.

Art. 14
 
1. All' articolo 38, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole << di edilizia residenziale pubblica >> sono sostituite con le parole << di edilizia convenzionata ed agevolata >>.
Art. 15
 
1.
L' articolo 39 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 39
 Obblighi dei beneficiari
1. I beneficiari degli interventi di edilizia agevolata e convenzionata hanno l' obbligo di non locare gli alloggi né di alienarli per 5 anni dalla data del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo.
2. La nuova residenza nell' alloggio oggetto di contribuzione deve essere richiesta al Comune entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo e mantenuta per tutta la durata di cui al comma 1.
3. L' inosservanza della prescrizioni di cui al comma 2, il trasferimento della residenza, la locazione o la alienazione dell' alloggio prima della scadenza del termine di 5 anni comportano la decadenza dal contributo e l' obbligo della restituzione delle quote di contributo già percepite, maggiorate di un tasso di interesse del 5% decorrente dalla data delle singole erogazioni.
4. Dopo la decorrenza dei 5 anni, il trasferimento di residenza, la locazione o l' alienazione dell' alloggio comportano la revoca del contributo, limitatamente alle quote non ancora percepite.
5. I soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa hanno l' obbligo di risiedere nell' alloggio e di non sublocarlo per tutta la durata del rapporto di contribuzione.
6. La sostituzione dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa - che è disciplinata dallo statuto della cooperativa - con altri soci, deve essere preceduta dalla verifica dei requisiti soggettivi prescritti in capo al subentrante e comunicata alla Direzione regionale dei lavori pubblici. L' assegnazione dell' alloggio ad un socio non avente i requisiti soggettivi prescritti ovvero la mancata residenza nell' alloggio per un periodo superiore a 6 mesi comportano la revoca del contributo afferente all' alloggio stesso limitatamente alle quote non ancora percepite.
7. Nel caso previsto dall' articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, entro 6 mesi dalla cessazione del servizio è fatto obbligo ai militari di trasmettere alla Direzione regionale dei lavori pubblici od alla Direzione provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente per l' edilizia agevolata - pena la decadenza delle quote di contributo già percepite e la loro restituzione alle condizioni previste dal precedente comma 3 - apposito certificato di residenza nell' alloggio ammesso a contributo.
8. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, i beneficiari di edilizia agevolata all' interno dei piani di recupero possono tuttavia locare l' alloggio e mantenere il contributo concesso previa autorizzazione dell' Assessore ai lavori pubblici che può essere rilasciata per comprovati motivi di natura oggettiva e sopravvenuti.
9. I beneficiari di cui al comma 8 devono peraltro locare l' alloggio ad inquilini in possesso dei requisiti prescritti per l' edilizia agevolata e stipulare a tal fine apposita convenzione con il Comune per la disciplina del rapporto di locazione a condizioni più favorevoli di quelle previste dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
10. In caso di divorzio o separazione legale, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al beneficiario che continua a risiedere nell' alloggio e che acquista l' intera proprietà. >>.

Art. 16
 
1. All' articolo 40, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole << ed occuperà l' alloggio >> sono sostituite con le parole << nell' alloggio >>.
2.
All' articolo 40 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:
<< Nel caso in cui la proprietà dell' alloggio per il quale è stato concesso il contributo si trasferisca 'mortis causa' 'pro quota' al coniuge ed ai figli, il rapporto contributivo continua in capo all' erede che possiede i requisiti prescritti dalla legge e che risiede o trasferisce la propria residenza nell' alloggio entro i termini di cui al primo comma, prescindendo dalla riunione della proprietà in capo allo stesso. >>.

Art. 17
 
1.
Il primo comma dell' articolo 42 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< La localizzazione degli interventi e l' individuazione degli operatori è deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici e deve rispondere a criteri di scelta oggettivi coerenti con gli obiettivi del piano regionale per l' edilizia residenziale. >>.

Art. 18
 
1.
L' ultimo comma dell' articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Qualora prima del provvedimento di liquidazione finale del contributo - ovvero, per i casi di ammissione a contributo di cooperative non preceduta da bando, anche prima del provvedimento di concessione - detta riserva venga esaurita, per l' assegnazione delle abitazioni disponibili si procederà, in base allo statuto della cooperativa, tra coloro che erano soci della cooperativa al momento della domanda del contributo, ovvero, in assenza, tra quanti - previa pubblicazione da parte della cooperativa di apposito bando all' albo del Comune sede dell' intervento - accettano di divenire soci della cooperativa medesima. >>.

Art. 20
 
1.
All' articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:
<< Gli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dei Comuni, delle Province e della Regione vengono messi a concorso e gestiti dagli IACP territorialmente competenti sulla base di apposite convenzioni il cui schema - tipo viene approvato dalla Giunta regionale, sentiti il Consorzio regionale tra gli IACP, l' ANCI e l' UPI. >>.

Art. 21
 
1.
Il terzultimo comma dell' articolo 51 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Un punto viene inoltre attribuito alle persone singole, quali vedovi, divorziati, legalmente separati od altri con prole minore a carico, non conviventi con altra persona. >>.

Art. 22
 
1. Al primo comma dell' articolo 56 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << nonché delle esigenze di vicinanza abitativa di nuclei familiari legati da vincoli di parentela o di affinità. >>.
Art. 24
 
1. All' articolo 60 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole << nei modi e nei termini di cui al precedente articolo 59 >> sono sostituite dalle parole << previo conforme parere della Commissione di cui all' articolo 29 >>.
Art. 25
 
1. All' articolo 61, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole << nei modi e nei termini di cui al precedente articolo 59 >> sono sostituite dalle parole << previo conforme parere della Commissione di cui all' articolo 29 >>.
2. La lettera a) del primo comma dell' articolo 61 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituita dalla seguente:
<< a) sia divenuto titolare, egli stesso o un componete del nucleo familiare, del diritto di proprietà o nuda proprietà, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; >>.

3. La lettera e) del primo comma dell' articolo 61 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituita dalla seguente:
<< e) abbia per quattro anni consecutivi fruito di un reddito complessivo per il nucleo familiare superiore di un terzo al limite annualmente in vigore per l' accesso all' edilizia sovvenzionata; >>.

Art. 26
 
1. All' articolo 63 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo le parole << le modalità >> sono inserite le parole << e gli effetti >>.
Art. 27
 
1. Al quarto comma dell' articolo 65 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << ed, in deroga all' articolo 25, sono rilevanti ai fini del presente articolo i redditi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare che occupano l' alloggio e dalle eventuali altre persone conviventi >>.
2. All' articolo 65, penultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole << limite di reddito previsto per l' edilizia convenzionata >> sono sostituite dalle parole << di un terzo il limite di reddito previsto per l' accesso all' edilizia sovvenzionata >>.
Art. 28
 
1. Al secondo comma dell' articolo 72 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono aggiunte, in fine, le parole << , ovvero di proprietà dei Comuni, delle Province e della Regione. >>.
2.
All' articolo 72 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:
<< La disposizione di cui al terzo comma dell' articolo 71 si applica a tutti gli alloggi in gestione da parte degli IACP. >>.

Art. 30
 
1.
Il primo comma dell' articolo 83 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Il rimborso della anticipazione ha luogo mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento con decorrenza iniziale dal 1 marzo e 1 settembre dell' anno successivo alla prima erogazione delle anticipazioni stesse. >>.

Art. 31
 
1.
Il secondo comma dell' articolo 84 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< L' erogazione delle anticipazioni concesse in favore delle cooperative ha luogo:
- nella misura del 90% dell' anticipazione concessa, previa presentazione di apposita certificazione comunale attestante l' avvenuto inizio dei lavori;
- nella misura restante, a seguito della dichiarazione di regolare esecuzione di cui al precedente articolo 36, nonché, per le cooperative a proprietà individuale, della presentazione degli atti pubblici di assegnazione degli alloggi. >>.


Art. 32
 
1. All' articolo 86 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono abrogate le parole << limitatamente agli interventi di recupero >>.
Art. 33
 
2.
All' articolo 88 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:
<< Agli effetti di cui ai commi precedenti i mutui possono essere contratti con qualsiasi istituto di credito nonché con istituti previdenziali ed enti assicurativi e possono essere stipulati anche posteriormente al contratto di compravendita, od all' inizio dei lavori, purché nel contratto risulti esplicitata la finalizzazione all' acquisto, costruzione o recupero della prima casa, ovvero l' adesione dell' ente mutuante alla concessione del mutuo intervenga prima del contratto di compravendita o dell' inizio dei lavori. >>.

Art. 34
 
Art. 35
 
1.
All' articolo 90 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Per l' emigrante che utilizza la dispensa di cui al comma precedente, il termine di 5 anni di cui al precedente articolo 39, comma 1, decorre dalla data del rientro in patria.
Per tutta la durata della dispensa di cui al precedente terzo comma è consentita la locazione dell' alloggio ed il mantenimento dei contributi percepiti. >>.

Art. 36
 
1.
All' articolo 92 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo il primo comma viene inserito il seguente comma:
<< I termini di cui al comma precedente possono essere prorogati o nuovamente fissati dal Direttore provinciale dei lavori pubblici su motivata istanza del richiedente e per ragioni obiettive indipendenti dalla volontà del richiedente. >>.

Art. 37
 
1. All' articolo 93, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono abrogate le parole << alla verifica del rispetto del limite di superficie prescritto nonché >>.
2. All' articolo 93, quarto comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, viene aggiunto il seguente periodo: << Il termine di cui al presente comma può essere prorogato dal Direttore provinciale dei lavori pubblici nei casi di proroga o rinnovo della concessione edilizia. >>.
Art. 38
 
1. All' articolo 94, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole << con decorrenza iniziale dal 1 gennaio successivo >> vengono sostituite con le parole << con decorrenza dal 1 marzo successivo >>.
Art. 39
 
1. All' articolo 95, terzo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo le parole << ha luogo >> vanno inserite le parole << per gli interventi di nuova costruzione e recupero >>.
Art. 40
 
1.
All' articolo 96 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:
<< Nel caso di estinzione anticipata del debito, anche in conseguenza di quanto previsto dagli articoli 39 e 120, i beneficiari o gli operatori devono corrispondere in unica soluzione l' importo corrispondente alla quota capitale delle anticipazioni ancora da restituire, maggiorato dell' interesse del 5%. Tale norma si applica pure alle anticipazioni concesse ai sensi dell' articolo 82. >>.

Art. 41
 
Dopo l' articolo 97 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 97 bis
 Buoni casa
1. Le annualità non ancora impegnate dei limiti di impegno previsti per l' edilizia agevolata, già utilizzati per la concessione di anticipazioni ai sensi dell' articolo 94 e seguenti, possono essere destinate per la residua durata dei limiti stessi, alla concessione di contributi 'una tantum' secondo la disciplina prevista dal decimo comma dell' articolo 2 del decreto - legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94.
2. Nell' ipotesi di cui al comma 1, le annualità dei limiti d' impegno possono essere impegnate di volta in volta fino ad esaurimento dei limiti stessi. >>.

Art. 42
 
1. Al primo comma dell' articolo 99 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole << non motivati da morosità o immoralità o che devono abbandonare l' alloggio al fine di consentire gli interventi di recupero previsti da piani di recupero o da piani particolareggiati vigenti. >>.
Art. 43
 
1. All' articolo 102, quarto comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono abrogate le parole << secondo comma >>.
Art. 44
 
1. All' articolo 106, terzo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, la percentuale << 5% >> è sostituita con la percentuale << 10% >>.
Art. 45
 
1.
L' articolo 113 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 113
 Erogazione anticipata dei contributi
1. L' erogazione dei contributi concessi ai sensi dei precedenti articoli 85, 88, 89 e 90 può aver luogo, su istanza degli operatori, anche prima della scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo previa presentazione di apposita certificazione comunale attestante l' avvenuto inizio dei lavori nonché del contratto condizionato di mutuo stipulato con istituto di credito o ente autorizzato per importo corrispondente o maggiore a quello per cui viene concesso il contributo. Non spetta l' erogazione anticipata della semestralità di contributo nel semestre di scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo.
2. Nel caso in cui si abbia erogazione anticipata del contributo regionale ai sensi del comma 1, fermo restando che la durata del contributo non può essere superiore a quella del mutuo stesso, nel periodo finale di ammortamento del mutuo resta a carico del mutuatario l' intera rata di rimborso comprensiva anche della parte non più coperta dal contributo.
3. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli IACP - fermo restando che gli oneri di prefinanziamento e/o preammortamento del mutuo sono a carico dell' operatore - in sede di stipulazione delle convenzioni si deve tener conto dei benefici conseguenti all' anticipata erogazione delle semestralità di contributo ai fini della determinazione del prezzo di cessione o dei canoni di locazione degli alloggi.
4. L' anticipata erogazione non può eccedere sei semestralità di contributo. >>.

Art. 46
 
1.
L' articolo 118 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 118
 Interventi di recupero
1. Gli interventi contributivi di edilizia convenzionata ed agevolata previsti dalla presente legge e destinati al recupero non possono riguardare la sola manutenzione ordinaria o straordinaria.
2. I massimali di spesa ammissibile e per mq. di superficie utile sono ridotti all' 80% nel caso di restauro e risanamento conservativo. >>.

Art. 47
 
1.
L' articolo 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come integrato dall' articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 46, e modificato dall' articolo 34 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è sostituito dal seguente:
<< Art. 120
 Liquidazione e frazionamento dei contributi
1. A seguito della presentazione del contratto definitivo di mutuo e della dichiarazione di cui al primo comma dell' articolo 36 si procede alla liquidazione definitiva del contributo ed all' eventuale conguaglio tra le somme erogate e quelle spettanti.
2. Alla liquidazione definitiva ed al frazionamento dei contributi e delle anticipazioni concessi alle cooperative edilizie a proprietà individuale procede il Direttore regionale dei lavori pubblici, sulla base della presentazione degli atti pubblici di assegnazione degli alloggi e della restante documentazione afferente il tipo di agevolazione concessa, con unico provvedimento riferito a tutti i soci assegnatari compresi nell' intervento costruttivo oggetto di finanziamento agevolato.
3. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli IACP i contributi a fronte delle rate di ammortamento del mutuo sono di competenza dell' operatore fino alla data di stipula dei contratti di compravendita e accollo del mutuo.
4. L' alienazione degli alloggi realizzati dalle imprese e dagli IACP devono intervenire entro 2 anni dall' ultimazione dei lavori.
5. Eventuali variazioni del termine di cui al comma 4, che si rendano necessarie in relazione all' andamento del mercato immobiliare, vengono adottate dal Presidente della Giunta regionale, con le modalità previste dall' articolo 8.
6. Le quote di contributo od anticipazione erogate a fronte degli alloggi invenduti o non locati nei termini devono essere restituite ed i relativi provvedimenti concessori sono revocati.
7. Per gli interventi di cui al comma 3 il frazionamento dei contributi e delle anticipazioni può aver luogo anche con separati provvedimenti relativamente agli alloggi venduti o locati in termini.
8. Le ipoteche di importo pari all' anticipazione concessa, possono essere iscritte a favore della Regione o successivamente postergate al 2 grado a prescindere da qualsiasi preventiva valutazione di capienza del valore dell' immobile offerto in garanzia. Le stesse possono essere frazionate tra le singole unità immobiliari e relative pertinenze con atto volontario unilaterale del debitore. >>.

Art. 49
 
1. All' articolo 125, ultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo le parole << degli operatori e dei beneficiari >> vengono inserite le parole << i massimali di spesa ammissibile a mutuo agevolato >>.
CAPO II
 Norme di modifica
della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25
Art. 50
 
1. All' articolo 28, ultimo comma, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, sono soppresse le parole << entro 6 mesi dall' entrata in vigore della presente legge >>.
CAPO III
 Norme di modifica e di integrazione
della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18
Art. 51
 
1. All' articolo 20, primo comma, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, le parole << sono incrementati del 20%. >> sono sostituite dalle parole << possono essere incrementati del 30%. >>.
Art. 52
 
2. All' articolo 23, quarto comma, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, sono soppresse le parole << Alla stessa condizione di limite di superficie di cui al comma precedente, >>.
Art. 53
 
1. All' articolo 25 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, le parole << nei piani di recupero che intendono recuperare più alloggi >> sono sostituite con le parole << nei piani di recupero o piani particolareggiati che intendono recuperare uno o più alloggi. >>.
Art. 54
 
1. Al secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, sono aggiunte, in fine, le parole << limitatamente alle unità immobiliari destinate ad uso abitativo. >>.
Art. 55
 
CAPO IV
Art. 56
 
1.
All' articolo 5 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36 è aggiunto il seguente comma:
<< 3. Nella ripartizione dei contributi la Giunta regionale privilegia le domande per iniziative di recupero inserite nei programmi di riqualificazione urbana adottati dai Comuni ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 38/1988
CAPO V
 Norme transitorie
Art. 57
 
1. Le disposizioni della presente legge concernenti l' edilizia convenzionata ed agevolata trovano applicazione per gli interventi la cui domanda di contributo sia stata presentata dopo l' entrata in vigore della presente legge.
2. È tuttavia data facoltà anche agli operatori che abbiano presentato la domanda di contributo prima dell' entrata in vigore della presente legge, e per i quali non sia ancora esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo, di richiedere l' applicazione in loro favore delle disposizioni più favorevoli contenute nella presente legge.
3. I tassi di interesse della anticipazioni concesse ai sensi dell' articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, delle quali non sia ancora cominciata la restituzione, e riguardanti gli interventi di recupero edilizio in regime di edilizia convenzionata, possono essere parificati a quelli previsti dall' articolo 19 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, su richiesta degli operatori interessati, a condizione che non sia ancora intervenuto il provvedimento di liquidazione definitiva dell' anticipazione. Le domande devono pervenire all' Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Alle stesse condizioni di cui al comma 3 è altresì consentita una riduzione di 2 punti sulle percentuali di cui all' articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, anche in favore delle imprese e delle cooperative già ammesse ad interventi di edilizia convenzionata per la realizzazione di progetti finalizzati ai sensi dell' articolo 44 della stessa legge.
Art. 58
 
1. I beneficiari di contributi regionali pluriennali costanti in conto mutuo possono richiedere il mantenimento del rapporto contributivo, nei termini previsti dal provvedimento di liquidazione finale, e delle garanzie concesse dalla Regione, nel caso di anticipata estinzione del mutuo originario e contestuale stipulazione, con lo stesso istituto di credito, di un nuovo contratto di mutuo a tasso inferiore, per il capitale e la durata residui del mutuo originario.
2. Nel caso di mutui già frazionati, originariamente contratti da cooperative, imprese, o IACP, la disposizione di cui al comma 1 opera solo qualora tutti gli acquirenti od assegnatari titolari del rapporto di mutuo ne richiedano l' applicazione.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti gli interessati devono presentare entro il termine di 6 mesi dall' entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata da una nota dell' istituto di credito mutuante che precisa nel dettaglio le condizioni dell' operazione.
Art. 59
 
1. In via transitoria, in deroga a quanto previsto dall' articolo 39 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, non viene disposta la decadenza dal contributo, prevista dal terzo comma dello stesso articolo, nel caso in cui, prima dell' entrata in vigore della presente legge, i beneficiari di contributi di edilizia agevolata e convenzionata abbiano occupato l' alloggio ed acquisito la residenza nello stesso posteriormente alla data del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo, ovvero nel caso di sostituzioni di soci assegnatari effettuate senza la preventiva autorizzazione dell' Assessore ai lavori pubblici, sempreché i subentranti siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data dell' assegnazione.
2. La deroga di cui al comma 1 non opera per i casi nei quali il provvedimento di decadenza è già stata emesso prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 60
 
1. Per gli interventi già ammessi ai contributi di edilizia agevolata e convenzionata, previsti dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, ovvero ai << Buoni Casa >>, e non ancora archiviati o comunque dichiarati decaduti, è consentita la concessione o il mantenimento del contributo, in deroga a quanto previsto dagli articoli 92, 93 e 121 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e dell' articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 67, qualora i motivi ostativi concernano il mancato rispetto dei termini fissati dai Direttori provinciali per la presentazione dei documenti, ovvero di quelli previsti per la presentazione di contratti di mutuo, di compravendita o della dichiarazione di regolare esecuzione, ovvero il mancato rispetto dei limiti di superficie o della caratteristica di non lussuosità delle abitazione, o ancora il mancato rispetto dei termini per la presentazione del certificato di abitabilità o del contratto definitivo di mutuo.
2. In via transitoria, per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle cooperative, non ancora pervenuti alla fase della liquidazione finale del contributo, è consentito il subentro di nuovi soci assegnatari in luogo di quelli originari, anche quando questi hanno conseguito la maggiore età dopo la data di riferimento per l' accertamento dei requisiti soggettivi ma prima del verbale di assegnazione dell' alloggio.