LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 8

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7: << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1
 
1.
All' articolo 8 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è aggiunto il seguente comma:
<< 4. La Segreteria generale, per l' esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, si avvale altresì, ai sensi dell' articolo 31, di un gruppo di staff composto da non più di quattro dirigenti. >>.

Art. 2
 
1.
Il comma 1 dell' articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< 1. L' Ufficio stampa e pubbliche relazioni ha il compito di curare l' opera di informazione, di documentazione e di divulgazione dell' attività dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali, mantenendo a tal fine i rapporti con gli organi di informazione e provvedendo alla diffusione di notiziari e di pubblicazioni, nonché alla distribuzione agli organi d' informazione medesimi di materiale da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi e televisivi. >>.

Art. 3
 
1.
Il comma 2 dell' articolo 249 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< 2. Tra gli incarichi di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono compresi, nel limite di una unità, l' incarico per speciali servizi presso la segreteria generale del Consiglio regionale, nonché, nel limite di tre unità, gli incarichi per compiti ispettivi e/o speciali servizi presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, da specificarsi nel provvedimento di conferimento degli incarichi medesimi. >>.

Art. 4
 
1. Agli articoli 17, comma 2, e 198, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo le parole << ... regionale fra i dipendenti >> sono aggiunte le parole << di ruolo >>.
Art. 5
 
1. All' articolo 254, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole << Complessivamente cinque posti nelle qualifiche di funzionario e dirigente e nove posti nelle qualifiche di consigliere e segretario >> sono sostituite dalle parole: << Complessivamente quattro posti nelle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente e sette posti nella qualifica di segretario >>.
Art. 6
 
1. All' articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, comma 1, sono soppresse le parole << equiparato a Direzione regionale >>; il comma 2 è soppresso.
Art. 7
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 259 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 1, entra in vigore il primo giorno successivo ai 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.