LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 1987, n. 9

Norme per l' amministrazione delle IIPPAABB già concentrate o amministrate dai soppressi EECCAA.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/03/1987
Materia:
120.11 - Enti soppressi
130.01 - Comuni e Province
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 
1. In attesa della legge nazionale di riforma dell' assistenza pubblica, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza già concentrate nei soppressi Enti comunali di assistenza o amministrate dagli stessi, attualmente in gestione commissariale a norma dell' articolo 5 della legge regionale 26 novembre 1980, n. 66, saranno amministrate, a far tempo dal 1 luglio 1987:
a) da un Consiglio di amministrazione composto come indicato dal successivo articolo 2, quando l' istituzione o alcuna fra le istituzioni componenti un gruppo curi la gestione di strutture assistenziali;
b) dalla Giunta municipale del comune in cui l' istituzione o il gruppo di istituzioni ha sede legale, nelle ipotesi in cui non sussista gestione di strutture assistenziali.

Art. 2
 
1. Il Consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 1 è composto da cinque o sette membri, a seconda che si abbia riferimento a comuni con popolazione inferiore o superiore a 5.000 abitanti.
2. I componenti, ad eccezione del Presidente, sono eletti dal Consiglio del Comune in cui l' istituzione o il gruppo di istituzioni ha sede legale, con voto limitato rispettivamente a tre o a quattro membri, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, e durano in carica quanto il Consiglio comunale che li ha eletti.
3. Tali membri devono essere scelti fra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum depositato cinque giorni prima dell' elezione.
4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica quanto gli altri componenti.
Art. 3
 
1. Nei termini indicati con apposita deliberazione della Giunta regionale, i Consigli comunali individuati nella medesima deliberazione provvedono alle elezioni di cui al precedente articolo 2.
2. Successivamente i Consigli di amministrazione, integrati con la nomina dei rispettivi Presidenti, vengono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale e curano gli adempimenti preliminari all' attività di amministrazione.
Art. 4
 
1. Entro e non oltre il 30 giugno 1987, i Commissari delle istituzioni interessate effettuano le consegne amministrative ai Presidenti dei Consigli di amministrazione subentranti, redigendo apposito verbale.
2. Nel medesimo termine i Commissari delle istituzioni che non gestiscono strutture assistenziali effettuano le analoghe consegne ai sindaci dei comuni cui è attribuita la gestione delle attività.
Art. 5
 
1. È abrogato, a far tempo del 1 luglio 1987, l' articolo 5 della legge regionale 26 novembre 1980, n. 66, fermo restando che qualora non vi sia personale dipendente dalle istituzioni considerate dalla presente legge, ovvero esso sia insufficiente per l' assolvimento delle funzioni di istituto, ci si avvarrà o si continuerà ad avvalersi del personale messo a disposizione dal comune utilizzando i dipendenti allo stesso trasferiti in attuazione dell' articolo 3 della medesima legge regionale 26 novembre 1980, n. 66.
Art. 6
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.