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Indice:
L.R. n. 9/1987
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Leggi regionali
Legge regionale
30 marzo 1987
, n.
9
Norme per l' amministrazione delle IIPPAABB già concentrate o amministrate dai soppressi EECCAA.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 31/03/1987, N. 041
Data di entrata in vigore:
31/03/1987
Materia:
120.11
-
Enti soppressi
130.01
-
Comuni e Province
310.02
-
Assistenza sociale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
1.
In attesa della legge nazionale di riforma dell' assistenza pubblica, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza già concentrate nei soppressi Enti comunali di assistenza o amministrate dagli stessi, attualmente in gestione commissariale a norma dell'
articolo 5 della legge regionale 26 novembre 1980, n. 66
, saranno amministrate, a far tempo dal 1 luglio 1987:
a) da un Consiglio di amministrazione composto come indicato dal successivo articolo 2, quando l' istituzione o alcuna fra le istituzioni componenti un gruppo curi la gestione di strutture assistenziali;
b) dalla Giunta municipale del comune in cui l' istituzione o il gruppo di istituzioni ha sede legale, nelle ipotesi in cui non sussista gestione di strutture assistenziali.
Art. 2
1.
Il Consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 1 è composto da cinque o sette membri, a seconda che si abbia riferimento a comuni con popolazione inferiore o superiore a 5.000 abitanti.
2.
I componenti, ad eccezione del Presidente, sono eletti dal Consiglio del Comune in cui l' istituzione o il gruppo di istituzioni ha sede legale, con voto limitato rispettivamente a tre o a quattro membri, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, e durano in carica quanto il Consiglio comunale che li ha eletti.
3.
Tali membri devono essere scelti fra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum depositato cinque giorni prima dell' elezione.
4.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica quanto gli altri componenti.
Art. 3
1.
Nei termini indicati con apposita deliberazione della Giunta regionale, i Consigli comunali individuati nella medesima deliberazione provvedono alle elezioni di cui al precedente articolo 2.
2.
Successivamente i Consigli di amministrazione, integrati con la nomina dei rispettivi Presidenti, vengono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale e curano gli adempimenti preliminari all' attività di amministrazione.
Art. 4
1.
Entro e non oltre il 30 giugno 1987, i Commissari delle istituzioni interessate effettuano le consegne amministrative ai Presidenti dei Consigli di amministrazione subentranti, redigendo apposito verbale.
2.
Nel medesimo termine i Commissari delle istituzioni che non gestiscono strutture assistenziali effettuano le analoghe consegne ai sindaci dei comuni cui è attribuita la gestione delle attività.
Art. 5
1.
È abrogato, a far tempo del 1 luglio 1987, l' articolo 5 della
legge regionale 26 novembre 1980, n. 66
, fermo restando che qualora non vi sia personale dipendente dalle istituzioni considerate dalla presente legge, ovvero esso sia insufficiente per l' assolvimento delle funzioni di istituto, ci si avvarrà o si continuerà ad avvalersi del personale messo a disposizione dal comune utilizzando i dipendenti allo stesso trasferiti in attuazione dell'
articolo 3 della medesima legge regionale 26 novembre 1980, n. 66
.
Art. 6
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative