Art. 1
Oggetto
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia promuove, con particolare riguardo alle persone non autosufficienti, disabili, in stato di disadattamento o devianza e comunque a rischio di emarginazione, la realizzazione di un idoneo sistema di strutture con finalità sociali, anche attraverso la riqualificazione di quelle esistenti.
2. Le strutture considerate dalla presente legge consistono in:
a) centri sociali per attività di sostegno alla vita domestica e di relazione, comprese quelle di terapia occupazionale, di ristoro e ricreative, e centri diurni assicuranti, fra l' altro, interventi di riattivazione e di riabilitazione;
b) centri di pronta accoglienza per il primo intervento e il soddisfacimento temporaneo di bisogni primari di soggetti non autosufficienti o in difficoltà;
c) comunità alloggio, compresi i gruppi stabili autogestiti;
d) comunità terapeutiche;
e) centri per soggiorni climatici e di vacanza;
f) centri educativo - occupazionali;
g) istituti educativo - assistenziali;
h) alloggi protetti e appartamenti polifunzionali di cui all' articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35;
i) case per anziani o per altri soggetti in stato di totale o parziale non autosufficienza.
Art. 2
Interventi
1. Per il conseguimento delle finalità indicate dal comma 1. del precedente articolo 1 e in riferimento alle strutture considerate dal comma 2. del medesimo articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l' acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l' adeguamento funzionale di immobili.
2. I contributi sono assegnati per progetti o per stralci funzionali degli stessi.
3. Gli interventi finanziari di cui ai precedenti commi 1. e 2. consistono in contributi in conto capitale fino ad un massimo del 90% della spesa riconosciuta ammissibile e nelle zone montane fino al 94% della stessa e in contributi annui costanti, per un periodo non eccedente gli anni venti e in misura non superiore al 9% della spesa riconosciuta ammissibile; nella spesa ammissibile a contributo può rientrare anche l' importo occorrente per l' eventuale acquisto dell' area.
4. I contributi annui costanti possono essere cumulati con i contributi in conto capitale, limitatamente alla parte di spesa ammissibile non coperta da questi interventi.
5. I mutui per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributi annui costanti e contratti da soggetti diversi da quelli previsti dall'
articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, potranno essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione. La concessione della garanzia sarà disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro e all' assistenza sociale.
Art. 3
Attrezzature ed arredi
1. Per favorire il funzionamento delle strutture di cui alla presente legge l' Amministrazione regionale può altresì concedere contributi per attrezzature ed arredi sino alla percentuale massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile e fino alla percentuale massima del 94% nelle zone montane.
2. Per attrezzatura si intende qualsiasi strumento, attrezzo, utensile, macchinario o insieme dei medesimi occorrenti al funzionamento delle strutture, compresi impianti interni e mezzi di trasporto.
Art. 4
Soggetti beneficiari e domande di contributo
1. Per l' ottenimento dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono legittimati a proporre apposita domanda alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale i seguenti soggetti: Comuni, province e loro consorzi; istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza; cooperative; associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, senza fini di lucro e dotate di personalità giuridica.
2. Le domande di cui al precedente comma 1. dovranno pervenire non oltre il mese di dicembre di ciascun anno ed essere corredate da:
a) deliberazione dell' organo competente relativa alla realizzazione dell' iniziativa, limitatamente ai soggetti previsti al comma 1. del presente articolo;
b) relazione illustrativa dell' iniziativa.
3. Per i soggetti diversi dalle province le domande dovranno essere corredate, a condizione di ammissibilità anche da un motivato parere dell' Amministrazione provinciale competente per territorio sulla localizzazione delle strutture di nuova realizzazione.
4. I progetti di opere devono essere redatti nell' osservanza, oltre che della normativa statale e regionale in materia, delle disposizioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche.
Art. 5
Riparto dei contributi
1. In attesa dell' adeguamento ai criteri e alle procedure che verranno determinate dal Piano regionale socio - assistenziale, dai relativi progetti - obiettivo e dalla normativa di devoluzione di funzioni agli enti locali nell' ambito del riordinamento istituzionale della Regione, la Giunta regionale approva, in relazione alle domande, il piano triennale di riparto dei finanziamenti all' uopo disponibili, apportandovi annualmente le modifiche e le integrazioni occorrenti ad aggiornarlo e a ricostituirne l' estensione triennale.
2. Nel riparto si terrà conto prioritariamente delle esigenze di ospitalità dei soggetti non autosufficienti, delle zone carenti di servizi e delle iniziative relative a trasformazione di strutture già esistenti.
Art. 6
Concessione ed erogazione dei contributi
1. La concessione e l' erogazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 avranno luogo con l' osservanza delle procedure previste dalla
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, salva restando la facoltà, per i contributi di cui all' articolo 3, di osservare modalità diverse, secondo le indicazioni contenute nei singoli decreti di concessione.
Art. 7
Vincolo di destinazione
1. Sugli immobili per i quali è concesso contributo regionale per l' acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l' adeguamento funzionale è costituito vincolo decennale di destinazione d' uso.
2. La diversa destinazione d' uso può essere autorizzata, su motivata istanza dell' ente o dell' istituzione interessata, con deliberazione della Giunta regionale, sentita l' Amministrazione provinciale competente per territorio.
3. La destinazione d' uso non autorizzata dalla Regione comporta, previa contestazione, la restituzione della somma a suo tempo assegnata, maggiorata degli interessi legali nel frattempo maturati.
Art. 8
Norma transitoria
1. Nella prima applicazione della presente legge le domande di cui al precedente articolo 4 dovranno pervenire alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale entro 45 giorni dalla sua entrata in vigore.
Art. 9
Abrogazione di norme
1. Salvi restando gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione, sono abrogate:
a) la legge regionale 10 aprile 1984, n. 9;
b) la legge regionale 30 agosto 1984, n. 44.
Art. 10
Norme finanziarie
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, sono autorizzati due limiti di impegno, di lire 200 milioni e di lire 300 milioni, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1988 e dall' anno 1989.
2. Le annualità relative saranno iscritte nel bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 200 milioni per l' anno 1988;
b) lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2007;
c) lire 300 milioni per l' anno 2008.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 è istituito - a decorrere dall' anno 1988 - alla Rubrica n. 16 - programma 2.1.2. - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 5230 (2.1.232.4.08.07) con la denominazione << Contributi annui costanti sui mutui per l' acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l' adeguamento funzionale di strutture per l' assistenza di anziani e di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza >> e con lo stanziamento di lire 700 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989.
4. Al precitato onere complessivo di lire 700 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1150 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 16 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 11
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 - a decorrere dall' anno 1988 - è istituito - alla Rubrica n. 16 - programma 2.1.7. - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 5441 (2.1.232.5.08.07) con la denominazione: << Contributi in conto capitale per l' acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l' adeguamento funzionale di strutture e per l' acquisto di attrezzature ed arredi ad esse relativi, destinate all' assistenza di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza >> e con lo stanziamento complessivo di lire 7.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1988 e 1989.
3. Al predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni relativo agli anni 1988 e 1989 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1150 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 16 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).
4. La quota di lire 5.000 milioni autorizzata per l' anno 1990 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' anno medesimo.
Art. 12
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, relativamente agli interventi concernenti strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di Lire 30.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 - a decorrere dall' anno 1988 - è istituito - alla Rubrica n. 16 - programma 2.1.5. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 5286 (2.1.232.5.08.07) con la denominazione: << Contributi in conto capitale per l' acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione, l' adeguamento funzionale di strutture destinate specificatamente all' assistenza degli anziani, nonché per l' acquisto di attrezzature e di arredi per le strutture medesime >> e con lo stanziamento complessivo di lire 20.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1988 e 1989.
3. Al predetto onere complessivo di lire 20.000 milioni, relativo agli anni 1988 e 1989, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 6 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
4. La quota di lire 10.000 milioni autorizzata per l' anno 1990 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' anno medesimo.
Art. 13
1. Gli oneri derivanti dalla prestazione delle garanzie previste dal comma 5., dell' articolo 2, faranno carico al capitolo 934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 14
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.