LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 1987, n. 42

Interpretazione autentica dell' articolo 27 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, concernente << Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull' ordinamento dei Consorzi di bonifica >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/12/1987
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 1
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come integrato dall' articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 43, il procedimento di approvazione del piano di riordino si intende pendente alla data di emissione del decreto di concessione, all' Ente riordinatore, dello studio, della compilazione e dell' attuazione del piano di riordino medesimo, e ciò, sulla base di un progetto sul quale abbia espresso parere favorevole l' organo tecnico regionale competente.
Art. 2
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.