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Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36

Agenzia per lo sviluppo economico della montagna.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.06 - Economia montana

CAPO I
 Agenzia per lo sviluppo economico della montagna
Art. 1
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2458 del codice civile, una Società per azioni, denominata << Agenzia per lo sviluppo economico della montagna >>, avente lo scopo di promuovere l' avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali dei territori montani.
2. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l' << Agenzia per lo sviluppo economico della montagna >> potrà:
a) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell' imprenditorialità locale e l' attrazione di imprenditorialità esterna;
b) promuovere o curare direttamente l' organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di qualificazione degli imprenditori e del personale direttivo delle imprese presenti nei territori montani;
c) prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che si insediano nei territori montani;
d) assumere partecipazioni in imprese insediate o che si insediano nei territori montani aventi caratteristiche strategiche rispetto agli obiettivi della presente legge.

3. L' autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla condizione che la Regione assuma e conservi nella costituenda Società una posizione maggioritaria e che la stessa sia aperta alla partecipazione degli enti pubblici, associazioni e privati che ne abbiano interesse ma in modo tale che la loro partecipazione non abbia mai a superare complessivamente la misura del 49 per cento del capitale sociale.
Art. 2
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di specifici programmi di investimento dell' << Agenzia per lo sviluppo economico della montagna >>, aventi ad oggetto lo costituzione e lo sviluppo operativo di << Centri di innovazione >> per la promozione di nuovi insediamenti produttivi ad alto contenuto tecnologico o innovativo.
2. Per l' attuazione dei programmi di investimento di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' << Agenzia per lo sviluppo economico della montagna >> contributi una tantum, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
3. Alla concessione dei contributi di cui al comma 2 provvede la Direzione regionale dell' industria.
CAPO II
 Norme finanziarie
Art. 3
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della << Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, >> fino all' importo complessivo di lire 3.000 milioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 5 - Programma 3.3.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1371 (2.1.254.5.10.12) con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni dell' " Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA " >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
4. Sul precitato capitolo 1371 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni.
Art. 4
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1987, lire 850 milioni per l' anno 1988 e lire 950 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7688 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: << Contributi una tantum all' " Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA " per la realizzazione di programmi di investimento per la costituzione e lo sviluppo di Centri di innovazione >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1987, lire 850 milioni per l' anno 1988 e lire 950 milioni per l' anno 1989.
Art. 5
 
1. All' onere complessivo di lire 5.500 milioni previsto dagli articoli 3 e 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la somma di lire 2 miliardi corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987.
2. All' onere di lire 2 miliardi, in termini di cassa, previsto dall' articolo 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.