Art. 3
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della << Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, >> fino all' importo complessivo di lire 3.000 milioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 5 - Programma 3.3.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1371 (2.1.254.5.10.12) con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni dell' " Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA " >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
4. Sul precitato capitolo 1371 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni.
Art. 4
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1987, lire 850 milioni per l' anno 1988 e lire 950 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7688 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: << Contributi una tantum all' " Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA " per la realizzazione di programmi di investimento per la costituzione e lo sviluppo di Centri di innovazione >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1987, lire 850 milioni per l' anno 1988 e lire 950 milioni per l' anno 1989.
Art. 5
1. All' onere complessivo di lire 5.500 milioni previsto dagli articoli 3 e 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la somma di lire 2 miliardi corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell'
articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987.
2. All' onere di lire 2 miliardi, in termini di cassa, previsto dall' articolo 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.