LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 agosto 1987, n. 28

Modificazioni ed integrazioni alla disciplina dei concorsi interni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1987
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
1. All' articolo 29, primo comma, punto c) della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole << e funzionario >> sono soppresse.
2. Al terzo comma del medesimo articolo 29 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è soppressa la frase << Per l' accesso alla qualifica di funzionario è richiesto, oltre al diploma di laurea, un periodo di almeno cinque anni di servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni in carriera o qualifica corrispondente a quella di consigliere e in analogo profilo professionale per il quale viene bandito il concorso, e/o specifico titolo professionale. >>.
Art. 2
 
1.
Il primo, il secondo ed il terzo comma dell' articolo 36 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono sostituiti dal seguente:
<< I posti annualmente disponibili nella qualifica funzionale di funzionario e nei relativi profili professionali sono conferiti mediante concorso riservato ai dipendenti regionali appartenenti alla qualifica funzionale di consigliere, che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio in detta qualifica, purché in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi di durata non inferiore al quadriennio. >>.

Art. 3
 
1.
L' articolo 37 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Art. 37
 
1. I concorsi di cui ai precedenti articoli 34 e 36 sono indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, previo confronto con le rappresentanze sindacali.
2. L' esame del concorso per l' accesso alle qualifiche di segretario, consigliere e funzionario è costituito da un esame orale tendente all' accertamento della preparazione professionale e dell' attitudine dei candidati allo svolgimento delle prestazioni professionali proprie della qualifica e del profilo professionale cui si accede.
3. L' esame del concorso per l' accesso alla qualifica di coadiutore è costituito da una prova tecnico - pratica tendente ad accertare la preparazione professionale dei candidati in relazione allo svolgimento delle attribuzioni inerenti allo specifico profilo professionale cui si accede.
4. Il bando che indice i concorsi di cui ai precedenti articoli 34 e 36 deve indicare:
a) il numero dei posti messi a concorso, la qualifica funzionale ed il relativo profilo professionale cui si riferisce il concorso stesso;
b) i requisiti per l' ammissione al concorso e la relativa documentazione;
c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
d) il programma, il diario e la sede degli esami;
e) la disciplina per la formazione delle graduatorie;
f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta necessaria ed opportuna.

5. Le Commissioni di esame dei concorsi di cui ai precedenti articoli 34 e 36 sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
6. Nei concorsi per la nomina alla qualifica di funzionario la Commissione d' esame è composta da quattro dipendenti con qualifica di dirigente, di cui uno con funzioni di presidente, e da un dipendente con qualifica non inferiore a quella di funzionario; in quelli per la nomina alla qualifica di consigliere la Commissione d' esame è composta da un dipendente con qualifica di dirigente con funzioni di presidente, da tre dipendenti con qualifica non inferiore a quella di funzionario, e da un dipendente con qualifica non inferiore a quella di consigliere; in quelli per la nomina a segretario da un dipendente, con funzioni di presidente, con qualifica di dirigente, da tre dipendenti con qualifica non inferiore a consigliere e da uno con qualifica non inferiore a segretario; nei concorsi per la nomina a coadiutore da un dipendente, con funzioni di presidente, con qualifica di funzionario, da tre dipendenti con qualifica non inferiore a consigliere e da uno con qualifica non inferiore a coadiutore.
7. Le funzioni di segretario delle Commissioni di esame sono disimpegnate da un dipendente con qualifica non inferiore a segretario.
8. Uno dei membri delle Commissioni di esame, escluso il Presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali. >>.

Art. 4
 
1. Al primo comma dell' articolo 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << diploma di istruzione secondaria di secondo grado >> sono aggiunte le parole << con corso di studi di durata non inferiore al quadriennio >>.
2. In via d' interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell' articolo 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la dizione << ciascun profilo professionale >> si riferisce anche al gruppo di profili professionali omogenei indicati nel regolamento di cui al quarto comma dello stesso articolo 39; la dizione << corrispondente profilo professionale >> si riferisce, oltre ai profili di provenienza direttamente corrispondenti a quelli di accesso, anche a quelli cui fa riferimento il regolamento di cui al quarto comma dello stesso articolo 39, secondo i criteri ivi contenuti.
Disposizioni transitorie e finali
 
Art. 5
 
1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all' articolo 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il numero dei posti disponibili da ammettere annualmente a concorso viene, secondo quanto previsto dal comma successivo, attribuito a ciascun profilo professionale, proporzionalmente al numero degli aventi diritto, per ogni profilo, a partecipare ai singoli concorsi, salvo che per i posti da mettere annualmente a concorso per il passaggio alla qualifica di coadiutore tecnico con posizione di lavoro di operaio specializzato.
2. L' attribuzione dei posti disponibili ai profili professionali, l' individuazione della corrispondenza tra profilo professionale di provenienza e profilo professionale di accesso, nonché l' indicazione degli eventuali titoli di studio e/o attestati richiesti, avvengono mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, previo confronto con le rappresentanze sindacali di cui all' articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
3. Ciascun dipendente non può partecipare a più di un concorso per i posti disponibili nel medesimo anno.
Art. 6
 
1. In base a quanto disposto dalla normativa regionale vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano disponibili, nelle singole qualifiche funzionali, i seguenti posti che vengono messi a concorso interno con le decorrenze sottoindicate:
1.1.19841.1.19851.1.19861.1.1987
Funzionario3792250
Consigliere3691948
Segretario4182067
Coadiutore4391745


2. I posti che si rendono disponibili nella qualifica funzionale di funzionario nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 ed il 1° luglio 1987 ed il 35% dei posti che si rendono disponibili nel suddetto periodo nelle qualifiche funzionali di consigliere, segretario e coadiutore, vengono messi a concorso interno con effetto 1° gennaio 1987.
3. In relazione a quanto previsto dalla presente legge, all' articolo 5, terzo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono soppresse le parole << l' assunzione alla qualifica funzionale di consigliere e per l' assunzione ed >> e le parole << nelle qualifiche funzionali di funzionario e di dirigente >> sono sostituite dalle parole << nella qualifica funzionale di dirigente >>.
Art. 7
 
1. Con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale sarà rideterminato, con effetto 1 gennaio 1988, l' organico del personale del ruolo unico regionale suddiviso per qualifiche funzionali.
Art. 8
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.