<< Art. 37
1. I concorsi di cui ai precedenti articoli 34 e 36 sono indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, previo confronto con le rappresentanze sindacali.
2. L' esame del concorso per l' accesso alle qualifiche di segretario, consigliere e funzionario è costituito da un esame orale tendente all' accertamento della preparazione professionale e dell' attitudine dei candidati allo svolgimento delle prestazioni professionali proprie della qualifica e del profilo professionale cui si accede.
3. L' esame del concorso per l' accesso alla qualifica di coadiutore è costituito da una prova tecnico - pratica tendente ad accertare la preparazione professionale dei candidati in relazione allo svolgimento delle attribuzioni inerenti allo specifico profilo professionale cui si accede.
4. Il bando che indice i concorsi di cui ai precedenti articoli 34 e 36 deve indicare:
a) il numero dei posti messi a concorso, la qualifica funzionale ed il relativo profilo professionale cui si riferisce il concorso stesso;
b) i requisiti per l' ammissione al concorso e la relativa documentazione;
c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
d) il programma, il diario e la sede degli esami;
e) la disciplina per la formazione delle graduatorie;
f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta necessaria ed opportuna.
5. Le Commissioni di esame dei concorsi di cui ai precedenti articoli 34 e 36 sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
6. Nei concorsi per la nomina alla qualifica di funzionario la Commissione d' esame è composta da quattro dipendenti con qualifica di dirigente, di cui uno con funzioni di presidente, e da un dipendente con qualifica non inferiore a quella di funzionario; in quelli per la nomina alla qualifica di consigliere la Commissione d' esame è composta da un dipendente con qualifica di dirigente con funzioni di presidente, da tre dipendenti con qualifica non inferiore a quella di funzionario, e da un dipendente con qualifica non inferiore a quella di consigliere; in quelli per la nomina a segretario da un dipendente, con funzioni di presidente, con qualifica di dirigente, da tre dipendenti con qualifica non inferiore a consigliere e da uno con qualifica non inferiore a segretario; nei concorsi per la nomina a coadiutore da un dipendente, con funzioni di presidente, con qualifica di funzionario, da tre dipendenti con qualifica non inferiore a consigliere e da uno con qualifica non inferiore a coadiutore.
7. Le funzioni di segretario delle Commissioni di esame sono disimpegnate da un dipendente con qualifica non inferiore a segretario.
8. Uno dei membri delle Commissioni di esame, escluso il Presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali. >>.