LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 agosto 1987, n. 26

Modificazioni alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, relativa alle indennità di carica e di presenza attribuibili al Presidente, al vicepresidente ed ai componenti il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali, nonché modifica alla legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, relativa all' esercizio del controllo e della vigilanza sulle Unità sanitarie locali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/09/1987
Materia:
130.01 - Comuni e Province
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 1
 
1.
Il testo dell' articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 
1. La indennità mensile di carica attribuibile al Presidente, al vicepresidente ed ai componenti il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali è determinata in base a quanto previsto dall' articolo 3 e dall' articolo 5 - primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma - della legge 27 dicembre 1985, n. 816, nella misura fissata dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge regionale.
2. Il riferimento sarà fatto ad un Comune avente un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei Comuni associati nella Unità sanitaria locale.
3. Qualora il Presidente della Assemblea intercomunale non rivesta anche la carica di Presidente del Comitato di gestione, gli potrà essere attribuita una indennità mensile di carica di importo non superiore al 50 per cento della indennità di carica prevista per il Presidente del Comitato anzidetto. In ogni caso non va tenuto conto del raddoppio dell' indennità di carica, eventualmente concesso al Presidente del Comitato di gestione ai sensi dell' articolo 3, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
4. L' indennità di carica prevista per i vicepresidenti del Comitato di gestione è raddoppiata, nelle Unità sanitarie locali con più di 50 mila abitanti, per coloro i quali svolgano attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.
5. La deliberazione istitutiva delle indennità di carica e di presenza sarà adottata dalla Assemblea intercomunale col voto favorevole della metà più uno dei componenti assegnati, subito dopo la adozione del bilancio preventivo di cui all' articolo 9 - primo comma - punto 1) - della legge regionale 16 luglio 1986, n. 29. >>.

Art. 2
 
1.
Il primo comma dell' articolo 14 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, è sostituito dal seguente:
<< Al Presidente ed ai componenti il Collegio dei revisori spetta, per l' esercizio delle funzioni, unicamente una indennità di carica pari, rispettivamente, al 70 per cento e al 50 per cento dell' indennità spettante al Presidente del Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale. >>.

Art. 3
 
1. La presente legge regionale ha efficacia dall' 1 gennaio 1987.
2. In sede di prima applicazione della stessa l' eventuale adeguamento delle indennità di carica alle nuove misure potrà essere deliberato, dalle Assemblee intercomunali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.