LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1987, n. 25

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 marzo 1987, n. 6 (in materia di emigrazione).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/08/1987
Materia:
240.02 - Emigrazione - Immigrazione

Art. 1
 
1.
Il comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 6, è così sostituito:
<< 2. La sovvenzione, che prescinde da altri interventi pubblici allo stesso titolo nonché dal limite di superficie utile e dal tipo di costruzione, è concessa a condizione che l' emigrato rimpatriato non disponga di altro alloggio nel territorio regionale e che la spesa complessiva sostenuta non sia inferiore a lire 15 milioni, IVA esclusa, fermo restando quanto previsto dall' articolo 3, punto 7, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, e dell' articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1986, n. 28. >>.

Art. 2
 
1.
L' articolo 30 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, come sostituito dagli articoli 6 della legge regionale 5 luglio 1986, n. 28 e 4 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 6, è sostituito dal seguente:
<< Art. 30
 
1. Le norme della presente legge si applicano ai lavoratori emigrati del Friuli - Venezia Giulia, agli emigrati già residenti nei territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del Trattato di pace del 1947 e degli Accordi di Osimo, ratificati con la legge 14 marzo 1977, n. 73, ai loro familiari e discendenti.
2. Ai corregionali residenti in altre regioni italiane si applicano solo gli interventi di carattere informativo e culturale. >>.

Art. 3
 
1.
L' articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 6, è così sostituito:
<< Art. 3
 
1. Le domande relative agli interventi previsti dall' articolo 5, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, presentate anteriormente all' entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 1987, n. 6, ma non ancora definite, possono essere accolte in via eccezionale, purché risultino conformi alla normativa regionale vigente all' atto della loro presentazione.
2. Per quanto riguarda la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, si potranno, in via eccezionale, applicare anche in alternativa le procedure precedentemente vigenti. >>

Art. 4
 
1. All' articolo 9, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, sostituire la frase << al 70% >> con la frase << al 90% >>.
Art. 5
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.