1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a emanare, su conforme delibera della Giunta regionale, previa proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, un Regolamento per disciplinare nel territorio della Provincia di Trieste:
a) la compilazione, a cura di un Commissario, assistito da una Commissione consultiva composta da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentantive esistenti nella Provincia (in ragione di un rappresentante designato da ciascuna organizzazione), della lista degli elettori in possesso dei requisiti di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, e che abbiano l' età per l' esercizio dell' elettorato attivo;
b) le modalità per la presentazione e la decisione dei ricorsi avverso l' esclusione dalla lista elettorale;
c) l' elezione, con sistema proporzionale, di dodici rappresentanti degli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti richiamati alla precedente lettera a), che dovranno far parte per la prima volta della Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo professionale di cui all' articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, su liste presentate anche dalle organizzazioni professionali agricole esistenti nella Provincia;
d) l' elezione, con sistema proporzionale, dei cinque rappresentanti degli imprenditori agricoli che dovranno far parte, per la prima volta, delle Commissioni comunali e/o intercomunali di cui all' articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, su liste presentate anche dalle organizzazioni professionali agricole esistenti nella Provincia.
2. Alle elezioni di cui alla lettera d) del comma 1. parteciperanno gli iscritti alla lista elettorale di cui alla lettera a) del comma 1., e le sedi delle Commissioni comunali e intercomunali verranno fissate nelle sedi corrispondenti alle sezioni elettorali nelle quali il Commissario ripartirà il territorio e assegnerà gli elettori della Provincia, tenendo presenti i criteri di cui al primo e
quarto comma dell' articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni e di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.