LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1987, n. 11

Norme di modifica e di integrazione della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. Norme per la prima elezione dei rappresentanti degli imprenditori agricoli nelle Commissioni per la tenuta dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli della Provincia di Trieste e per la elezione dei rappresentanti degli imprenditori agricoli nelle Commissioni provinciali, comunali e intercomunali per la tenuta dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/05/1987
Materia:
210.08 - Albo professionale - Registro degli imprenditori agricoli

Art. 1
 
1.
Il primo comma dell' articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< In ogni Comune della Provincia nel cui ambito risiedano o abbiano eletto domicilio almeno centocinquanta iscritti all' Albo professionale è costituita una Commissione formata da cinque iscritti all' Albo eletti, con sistema proporzionale, dagli iscritti stessi, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole (in ragione di un rappresentante designato da ciascuna organizzazione) e da un esperto in problemi agricoli designato dal Consiglio comunale. Nei Comuni classificati montani per l' intero territorio per il predetto numero di centocinquanta iscritti all' Albo è ridotto a trenta. >>.

Art. 2
 
1. Al fine di costituire Commissioni intercomunali per aree omogenee, in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell' articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni anche nei Comuni nei quali si verifichino le condizioni di cui al precedente articolo 1 possono essere costituite Commissioni intercomunali aggregando gli iscritti all' Albo di Comuni contermini ove non si verifichino le condizioni di numero predette.
Art. 3
 
1. Ai fini della prima elezione dei componenti delle Commissioni comunali ed intercomunali, dell' individuazione delle relative sedi nonché per ogni altra condizione prevista dalla legge verrà assunta come riferimento la situazione degli iscritti all' Albo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le elezioni successive si avrà riguardo alla situazione degli iscritti all' Albo risultante alla data del 31 dicembre dell' anno precedente a quello in cui verranno indette le elezioni medesime.
Art. 4
 
1. Le Commissioni comunali e intercomunali che sono già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla costituzione delle nuove Commissioni effettuata a seguito delle elezioni disciplinate dalla presente legge.
Art. 5
 
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a emanare, su conforme delibera della Giunta regionale, previa proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, un Regolamento per disciplinare nel territorio della Provincia di Trieste:
a) la compilazione, a cura di un Commissario, assistito da una Commissione consultiva composta da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentantive esistenti nella Provincia (in ragione di un rappresentante designato da ciascuna organizzazione), della lista degli elettori in possesso dei requisiti di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, e che abbiano l' età per l' esercizio dell' elettorato attivo;
b) le modalità per la presentazione e la decisione dei ricorsi avverso l' esclusione dalla lista elettorale;
c) l' elezione, con sistema proporzionale, di dodici rappresentanti degli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti richiamati alla precedente lettera a), che dovranno far parte per la prima volta della Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo professionale di cui all' articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, su liste presentate anche dalle organizzazioni professionali agricole esistenti nella Provincia;
d) l' elezione, con sistema proporzionale, dei cinque rappresentanti degli imprenditori agricoli che dovranno far parte, per la prima volta, delle Commissioni comunali e/o intercomunali di cui all' articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, su liste presentate anche dalle organizzazioni professionali agricole esistenti nella Provincia.

2. Alle elezioni di cui alla lettera d) del comma 1. parteciperanno gli iscritti alla lista elettorale di cui alla lettera a) del comma 1., e le sedi delle Commissioni comunali e intercomunali verranno fissate nelle sedi corrispondenti alle sezioni elettorali nelle quali il Commissario ripartirà il territorio e assegnerà gli elettori della Provincia, tenendo presenti i criteri di cui al primo e quarto comma dell' articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni e di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.
3. L' iscrizione nelle liste elettorali costituisce titolo per far parte dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli.
4. Il Commissario e la Commissione consultiva di cui alla lettera a) del comma 1. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla emanazione del Regolamento previsto dal presente articolo.
Art. 6
 
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a emanare, su conforme delibera della Giunta regionale e previa proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, un Regolamento per l' elezione, con sistema proporzionale, dei dodici rappresentanti nella Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo professionale di cui alla lettera a) dell' articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, e dei cinque componenti delle Commissione comunali e intercomunali di cui all' articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le elezioni si svolgeranno su liste presentate anche dalle organizzazioni professionale agricole esistenti nella Provincia.
Art. 7
 
1. Nella prima fase di applicazione del Regolamento di cui al precedente articolo 6, le elezioni dei rappresentanti degli imprenditori agricoli nelle Commissioni provinciali, comunali e intercomunali nel territorio delle Province di Udine, Pordenone e Gorizia verranno indette entro sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo.
Art. 8
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.