LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1

Norme integrative ed applicative della legge 27 dicembre 1985, n. 816, recante le nuove misure delle indennità attribuibili agli Amministratori locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/01/1987
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
CAPO I
 Norme integrative
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 3

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 45/1988
2Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 26/1987 con effetto, ex articolo 3 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
2Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
CAPO II
 Norme applicative
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 14

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 19, comma 1, L. R. 45/1988
2Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
CAPO III
 Norme finali
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.