LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 1987, n. 45

Norme integrative relative al comprensorio industriale del << Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone >>. Modificazione di norme concernenti il controllo degli atti di taluni enti e consorzi per lo sviluppo di aree industriali

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/01/1988
Materia:
220.01 - Industria

Art. 1
 
1. Ferme restando le agevolazioni tributarie riconosciute dalle leggi vigenti a favore degli stabilimenti industriali insediati ed insediabili nei territori dei comuni di Monfalcone, Staranzano e San Canzian d' Isonzo, dell' ambito territoriale di rilevanza regionale di competenza del << Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone >> entra a far parte, al fine di promuoverne lo sviluppo economico ed industriale, anche il territorio del comune di Ronchi dei Legionari.
Art. 2
 
1. Per il controllo degli atti degli enti menzionati dalla legge regionale 9 gennaio 1965, n. 1, e dall' articolo 13 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, ferme restando le disposizioni ivi previste, trovano applicazione le norme procedurali stabilite dagli articoli dal 23 al 31 compreso della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
3. Il punto 2) del primo comma dell' articolo 3 della citata legge regionale n. 1 del 1965 è sostituito dal seguente:
<< 2) impegni di spesa a carattere pluriennale e che superino l' importo di lire 500 milioni. >>.

4.
Il secondo comma dell' articolo 3 della citata legge regionale n. 1 del 1965 è sostituito dal seguente:
<< Sono altresì assoggettate al controllo di merito le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che dispongano impegni di spesa d' importo superiore a lire 100 milioni. >>.

Art. 3
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.