LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1987, n. 10

Interventi straordinari per le cooperative danneggiate dall' afta epizootica. Norme di modifica e integrazione di leggi in materia di agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1987
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 1
1. Per sovvenire alla situazione di difficoltà e di pesantezza economica nella quale versano le cooperative esercenti attività di allevamento del bestiame che ricadono nei territori dichiarati zona infetta da afta epizootica dai Sindaci competenti oppure zona di protezione da afta epizootica con le ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 0344/Pres. del 29 luglio 1986, n. 0363/Pres. del 6 agosto 1986 e n. 0387/Pres. del 25 agosto 1986, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle suddette cooperative prestiti agrari di soccorso della durata di cinque anni, oltre al periodo di preammortamento, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I prestiti saranno commisurati in base alle spese di gestione quali risultano dall' ultimo bilancio approvato, deducendo l' importo di eventuali prestiti agevolati negli interessi conseguiti nell' annata in corso per sopperire alle medesime spese di conduzione e/o gestione aziendale.
3. La provvidenza di cui ai commi precedenti potrà, altresì, essere concessa - prescindendo dall' ubicazione della sede sociale - alla cooperativa agricola per la valorizzazione e commercializzazione del bestiame da carne vivo nonché per la macellazione, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione delle carni costituita ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18.
4. La Giunta regionale stabilirà per la provvidenza di cui al presente articolo, con proprie deliberazioni, le procedure per la presentazione delle domande nonché l' importo da concedere a prestito che, comunque, non potrà essere superiore a lire 250 milioni per ciascuna cooperativa; alle operazioni di prestito si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per la concessione della provvidenza prevista dal presente articolo si prescinde dalle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 2
1. Le provvidenze di cui al punto 1) del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, possono essere concesse anche per l' acquisto di fabbricati e pertinenze da destinare all' allevamento del bestiame.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 3
1. Le provvidenze di cui al punto 1) e al punto 2) del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, possono essere concesse anche per l' allevamento degli animali da pelliccia.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 4
1. Le provvidenze di cui al punto 3) del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, possono essere concesse anche per l' acquisto, l' ampliamento e l' ammodernamento delle strutture, dei fabbricati e degli impianti previsti in detto punto e sono estese all' acquisto, alla costruzione, all' ampliamento, all' ammodernamento e alla trasformazione di essiccatoi per semi proteoleaginosi.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 6
 
1. La lettera l) del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modifiche e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
<< l) prestiti e/o mutui per la costruzione e/o l' acquisto di strutture, impianti fissi e mobili, attrezzature e pertinenze per coltivazioni ortofloricole. >>.

Art. 7
 
1. Nel secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modifiche e integrazioni, le parole << per l' impiego della dotazione iniziale del fondo >> sono sostituite dalle seguenti: << per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 >>.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9
1. Nel quadro delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell' agricoltura e delle foreste a sostegno dell' agricoltura ai sensi dell' articolo 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752, l' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare a tali azioni mediante la stipulazione di convenzioni con il predetto Ministero ed, eventualmente con enti, associazioni ed organismi sia pubblici che privati.
2. Per la copertura degli oneri derivanti all' Amministrazione regionale dalle convenzioni di cui al precedente comma, l' Amministrazione stessa potrà utilizzare gli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio regionale che concernono interventi rientranti nell' ambito delle predette azioni a carattere orizzontale.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 10
1. Per la mancata commercializzazione - a seguito di ordinanza della competente autorità - di animali riscontrati contaminati da radioattività dopo il 2 maggio 1986, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli allevatori dei medesimi ed alle cooperative tra gli stessi costituite una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato dei capi distrutti.
2. La medesima indennità potrà essere corrisposta anche nel caso che gli animali, anziché essere distrutti, siano destinati ad alimentazione zootecnica; in tal caso dovrà essere dedotto il ricavato da tale utilizzazione.
3. L' indicazione del valore di mercato di ciascun capo è effettuata dal Direttore dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio, sentita l' Associazione provinciale degli allevatori e il responsabile del settore veterinario dell' Unità sanitaria locale capoluogo di provincia.
4. Ai fini della concessione della provvidenza di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell' articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 44.
5. Gli oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 7486 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 11
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle singole Comunità montane finanziamenti straordinari per un importo complessivo non superiore a 50 milioni affinché possano approvvigionare di foraggi e mangimi gli allevatori dei Comuni nei quali, a seguito di contaminazione da radioattività conseguente all' incidente nucleare di Chernobyl, le autorità competenti abbiano vietato l' utilizzo del foraggio raccolto in zona a fini di alimentazione del bestiame.
2. Con i fondi attribuiti le Comunità montane potranno effettuare acquisti di prodotti da distribuire oppure rimborsare a Comuni e/o allevatori per acquisti effettuati a seguito dei provvedimenti di divieto anzidetto.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 12
1. In via di interpretazione autentica del terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, tra le somme derivanti da economie realizzate durante l' esecuzione dei lavori si intendono comprese anche le somme che si rendano disponibili a seguito dell' esenzione dall' IVA ancorché le stesse siano state previste per l' assolvimento del tributo medesimo all' atto della concessione.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 13
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 2, 3 e 4 fanno carico al capitolo 7104 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
2. La denominazione del capitolo 7104 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati viene così modificata: << Contributi, ivi inclusi quelli integrativi degli interventi statali, per l' attuazione di interventi diretti al miglioramento, razionalizzazione e perfezionamento dei mezzi di produzione zootecnica ed alla valorizzazione dei prodotti zootecnici, per la concentrazione della lavorazione del latte, nonché per l' attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi del bestiame (articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 1975, n. 13, articoli 6 e 8 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58) >>.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 14
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1987.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla Rubrica n. 20, programma 3.1.5, spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione X - il capitolo 7416 ( 2.1.154.2.10.10 ) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per approvvigionare di foraggi e mangimi gli allevatori dei Comuni nei quali, conseguentemente all' incidente nucleare di Chernobyl, sia stato vietato l' utilizzo del foraggio raccolto in zona >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1987.
3. Al predetto onere di lire 50 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7486 dello stato di previsione precitato: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 7 del 20 gennaio 1987.
4. Sul predetto capitolo 7416 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, cui si fa fronte prelevamento, di pari importo, dal precitato capitolo 7486 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 15
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.