Art. 9
Al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.
Allo stesso Presidente od all' Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensità ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l' evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell' Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d' intesa con il Presidente della Giunta regionale.
2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d'acqua, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all'
articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero.
2 ter.
L'Amministrazione regionale garantisce il risparmio di risorse finanziarie e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi comunque finalizzati alla più celere realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio ai fini di protezione civile. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, il Presidente o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile può disporre la convocazione di una conferenza di servizi e indicare le autorità, gli enti, i soggetti e gli organismi tecnici chiamati a esprimere il proprio nulla-osta o la propria autorizzazione, al fine dell'approvazione dei progetti, anche predisposti da enti attuatori locali individuati nel medesimo decreto. La conferenza di servizi delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi, in deroga all'
articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Gli enti attuatori locali, qualora individuati, approvano i progetti in esito alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi.
2 quater. Con decreto emanato ai sensi del secondo comma sono altresì disposti interventi urgenti di asporto della vegetazione arborea e arbustiva presente all'interno dei corsi d'acqua, nelle aree golenali e lungo gli argini e di sistemazione idraulica al fine di ripristinare il corretto regime di deflusso in sicurezza dei predetti corsi d'acqua.
3. Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato può infine disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.
L'Amministrazione regionale, nell'ambito della solidarietà nazionale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, è autorizzata ad intervenire nell'organizzazione di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita.
5. Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Si segnala che nell'articolo non è presente il comma 2 ter.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11 bis, comma 1, L. R. 8/1977
2Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 1, comma 1, L. R. 24/1992
3Integrata la disciplina del quarto comma da art. 108, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4Integrata la disciplina del quarto comma da art. 108, comma 3, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
5Sostituito il quarto comma con 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 1/2001
6Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 4, L. R. 12/2003
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 62, L. R. 30/2007
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 3, lettera d), L. R. 9/2009
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 11/2009
10Terzo comma sostituito da art. 159, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
11Quinto comma sostituito da art. 159, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
12Parole soppresse al comma 2 bis da art. 4, comma 79, lettera a), L. R. 11/2011
13Comma 2 quater aggiunto da art. 4, comma 79, lettera b), L. R. 11/2011
14Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 70, L. R. 18/2011
15Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 103, L. R. 14/2012
Art. 10
Per l' attuazione della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;
b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a), comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi;
c) acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonché alle associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;
d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d' intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonché a sostenere le spese derivanti dall' utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell' ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24;
e) finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;
e bis) sostenere spese dirette per le attività di addestramento, per la gestione delle emergenze e la simulazione di emergenze;
f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari, ivi inclusi, con riferimento ai soli volontari, gli oneri per la stipula di polizza assicurative di tutela legale e spese peritali che prevedano il rimborso delle spese sostenute per la difesa nel giudizio penale, per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite, a condizione che il procedimento si concluda con l'esclusione di responsabilità dell'interessato;
g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l' espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8;
g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi;
g ter) sostenere spese dirette relative ai rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nelle operazioni di ricerca di persone disperse e nell'attività di antincendio boschivo, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformità alla normativa statale e non sono cumulabili con altre provvidenze aventi la medesima finalità;
g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile;
g quinquies) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche e agli Enti del terzo settore per la realizzazione di percorsi educativi e progetti formativi volti alla pianificazione di protezione civile e alla formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
g sexies) sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del Centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di protezione civile.
I finanziamenti di cui alle lettere b), g), g ter) e g quater) del precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa ammissibile e possono essere erogati, in via anticipata ed in unica soluzione, con l' obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto.
2 bis. Le apparecchiature, gli impianti di rilevamento e comunicazione, le attrezzature e i mezzi operativi, nonché le sedi di allocamento e deposito finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), in caso di emergenza o rischio di emergenza e, sentite le amministrazioni locali, per le altre attività istituzionali devono essere messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.
2 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 2 bis sono a carico della Protezione civile della Regione medesima.
2 quater. I mezzi finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione, se destinati agli enti locali e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, mentre devono avere i loghi della Protezione civile, se destinati alle associazioni di volontariato di protezione civile. La livrea e i loghi della Protezione civile della Regione sono disciplinati con regolamento regionale.
2 quinquies. I mezzi concessi in comodato ai sensi del primo comma, lettera c), in caso di emergenza o rischio di emergenza sono messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 9/1999
2Parole sostituite al secondo comma da art. 1, comma 1, L. R. 15/2004
3Parole aggiunte al primo comma da art. 26, comma 1, L. R. 25/2005
4Parole aggiunte al secondo comma da art. 26, comma 2, L. R. 25/2005
5Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 59, L. R. 30/2007
6Aggiunta la lettera g quinquies) al primo comma da art. 5, comma 33, L. R. 12/2009
7Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
8Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
9Comma 2 quater aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
10Parole soppresse alla lettera g bis) del primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11Aggiunta la lettera g sexies) al primo comma da art. 160, comma 1, L. R. 17/2010
12Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 4, comma 108, L. R. 27/2012
13Lettera a) del primo comma sostituita da art. 5, comma 18, lettera a), L. R. 22/2020
14Parole aggiunte alla lettera b) del primo comma da art. 5, comma 18, lettera b), L. R. 22/2020
15Lettera c) del primo comma sostituita da art. 5, comma 18, lettera c), L. R. 22/2020
16Aggiunta la lettera e bis) al primo comma da art. 5, comma 18, lettera d), L. R. 22/2020
17Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 5, comma 19, L. R. 22/2020
18Comma 2 quater sostituito da art. 5, comma 20, L. R. 22/2020
19Comma 2 quinquies aggiunto da art. 5, comma 21, L. R. 22/2020
20Parole aggiunte alla lettera g ter) del comma 1 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21Lettera g quinquies) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
22Parole aggiunte alla lettera g ter) del primo comma da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 8/2024
23Parole aggiunte alla lettera g ter) del primo comma da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 8/2024
Art. 14
Il Comitato tecnico scientifico per la protezione civile è organo di consulenza ai fini della ricerca finalizzata alla previsione - prevenzione delle catastrofi e crisi ambientali, nonché per l' elaborazione per le più opportune e necessarie indicazioni per l' indirizzo ed il coordinamento degli interventi da assumere.
Il Comitato è composto dall' Assessore delegato per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, in veste di Presidente e dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, nonché dal dirigente preposto al Servizio tecnico scientifico e di pianificazione e controllo della Direzione regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, oltre ai seguenti membri:
- due esperti nominati da ciascuna delle Università degli studi aventi sede nella regione Friuli - Venezia Giulia;
- un rappresentante dell' Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;
- un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- esperti designati da istituti scientifici riconosciuti di rilevanza specifica nel settore, nonché studiosi di chiara fama in numero complessivo non superiore a dieci, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- i direttori dei gruppi di ricerca, di cui al successivo articolo 24.
Il Comitato può essere, di volta in volta, integrato con membri convocati ad hoc dal suo Presidente per argomenti specifici e si riunisce, di norma, almeno tre volte all' anno, mentre può essere convocato, altresì, in ogni tempo, in via straordinaria dal suo Presidente, in caso di emergenze particolari.
Per l' esame di problematiche altamente specialistiche, il Comitato potrà articolarsi in gruppi di esperti aventi competenza specifica nei singoli settori di rischio e nelle materie afferenti alla protezione civile, al fine di approfondire la trattazione delle problematiche stesse e di riferire poi le determinazioni assunte in una successiva seduta del Comitato in sessione plenaria.
Le sedute dei gruppi di esperti sono considerate sedute del Comitato a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda l' espressione del parere sugli argomenti trattati, che rimane di esclusiva competenza del Comitato riunito in sessione plenaria.
Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo suindicato.
La partecipazione al Comitato tecnico - scientifico da parte dei componenti esterni è compensata per ogni seduta con un gettone di presenza di lire 300.000 rideterminato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Ai componenti di cui al comma 1, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete, altresì, il trattamento previsto dall'
articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.
Note:
1Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 33/1993
2Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 1, comma 2, L. R. 33/1993