Art. 1
Provvedimenti per la realizzazione
di infrastrutture energetiche
Alla
legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono apportate le seguenti modifiche:
- l' articolo 3 è sostituito dal seguente:
<< Art. 3Per la costruzione, il completamento, l' estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili, nonché di altre infrastrutture energetiche, la Regione è autorizzata a concedere, alternativamente o cumulativamente, a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane:a) contributi in annualità, per un periodo non superiore ad anni 10, nella misura del 7% calcolato su un importo pari, al massimo, al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, con esclusione della parte eventualmente assistita in conto capitale;b) contributi in conto capitale fino ad un massimo del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, con esclusione della parte eventualmente assistita in annualità. >>;<< Art. 4L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla SNAM SpA contributi << una tantum >> per la costruzione di condotte ad alta pressione necessarie per allacciare le reti interne dei Comuni a quella nazionale di distribuzione del gas combustibile.Il costo delle opere ammissibile a contributo viene determinato di volta in volta con provvedimento dell' Assessore regionale ai lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del diametro e della lunghezza della tubazione.La misura massima del contributo di cui al primo comma del presente articolo viene fissata nel 50% del costo come sopra determinato. >>;<< Art. 5I Comuni, loro Consorzi e Comunità montane che intendano usufruire dei contributi della presente legge, devono presentare apposita domanda alla Direzione regionale dei lavori pubblici.Nel caso in cui l' intervento, comunque ammissibile a contributo ai sensi della presente legge, non sia previsto espressamente nel piano regionale di cui all' articolo 2, la domanda dovrà venir corredata da uno studio di fattibilità e da un piano economico finanziario.Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo 4, la SNAM SpA presenterà alla Direzione regionale dei lavori pubblici una documentata proposta relativa all' intervento da realizzare. >>.
Agli interventi già assentiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione di cui al precedente comma, continua ad applicarsi la disciplina dettata dall' articolo stesso.
Art. 2
Finanziamento delle opere
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 8386 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene sostituita dalla seguente: << Contributi annui costanti a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per la costruzione, il completamento, l' estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili, nonché di altre infrastrutture energetiche >>.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8425 con la denominazione << Contributi in conto capitale a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per la costruzione, il completamento, l' estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili e di altre infrastrutture energetiche, nonché finanziamenti alla SNAM SpA per la costruzione di condotte di allacciamento delle reti interne dei Comuni a quella nazionale di distribuzione del gas combustibile >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Al predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 12 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Art. 3
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 34/1987
2Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 4
Il limite di impegno di lire 800 milioni, autorizzato per l' anno 1984 con l'
articolo 37 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotto di lire 480 milioni a decorrere dall' anno 1986. Le annualità relative al predetto limite autorizzate per gli anni dal 1986 al 2008 vengono ridotte di lire 480 milioni per ciascuno degli anni medesimi.
Per le finalità di cui all'
articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, nell' anno 1986, il limite di impegno di lire 480 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 480 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 1.440 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 1.440 milioni.
Al predetto onere di lire 1.440 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo - in relazione al disposto di cui al precedente primo comma - dal capitolo 8329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Sul precitato capitolo 8357 viene, altresì, iscritto l' ulteriore stanziamento, in termini di cassa, di lire 480 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Art. 5
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera o), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
Art. 6
( ABROGATO )
Note:
1Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 10/6/2016, n. 1042 (B.U.R. 29/6/2016, n. 26).
Art. 7
Per le finalità previste dagli articoli 31 e 33 della
legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, un ulteriore limite d' impegno le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni nella seguente misura:
- anno 1986: lire 8.553.000;
- anni dal 1987 al 1999: lire 1.222.000.
L' onere di lire 10.997.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 10.997.000.
Al predetto onere di lire 10.997.000 si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del precitato stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Sul precitato capitolo 8330 viene, altresì, iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 8.553.000 per l' anno 1986, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal medesimo capitolo 1953.