LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1986, n. 58

Proroga per l' anno 1987 della conferibilità degli incarichi a tempo pieno per l' opera di ricostruzione ad amministratori comunali del Friuli terremotato.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/12/1986
Materia:
130.01 - Comuni e Province
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Le disposizioni contenute nell' articolo 1 - primo comma - della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 5, già prorogate per l' anno 1986 dalla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 4, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1987.
L' incarico di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione è conferito dal consiglio comunale in seduta pubblica mediante deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto.
Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.