LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1986, n. 57

Integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni << Nuove norme di contabilità regionale >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/12/1986
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 1
 
Il secondo, il terzo e l' ultimo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - così come inseriti gli ultimi due con l' articolo 73 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 - vengono soppressi.
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, viene inserito il seguente:
<< Art. 4 bis
 Classificazione delle entrate e delle spese
Le entrate e le spese sono classificate ed analizzate in relazione alle vigenti norme in materia. Le entrate e le spese per partite di giro vengono, comunque, inserite in un apposito titolo.
Le spese sono inoltre ripartite, con riferimento alle previsioni del piano regionale di sviluppo, per programmi e progetti.
In allegato al bilancio le spese sono rappresentate riassuntivamente in relazione alla classificazione economica e funzionale, cioè per titoli, categorie e sezioni.
Nella legge di approvazione dei bilanci vanno approvati, separatamente, il totale delle spese effettive ed il totale generale delle spese comprendenti anche quelle per partite di giro. >>.

Art. 2
 
Le norme di cui al precedente articolo troveranno applicazione con il bilancio pluriennale per gli anni 1987 - 1989 ed il bilancio di previsione per l' anno 1987.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.