LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Norme integrative
della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30,
e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 1
 
All' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificato dagli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:
<< La convenzione suindicata è trascritta nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese degli interessati.
Per gli edifici in comproprietà o in condominio, l' esecuzione delle opere di riparazione e di restauro è subordinata alla stipula della convenzione di cui ai commi precedenti sottoscritta da tanti partecipanti alla comunione o al condominio, che rappresentino, in base all' imponibile catastale, almeno i due terzi del valore dell' immobile catalogato.
In tali casi, la stipula della convenzione predetta dovrà comunque essere preceduta dalla deliberazione assunta, ai sensi degli articoli 1108 e rispettivamente 1136 del codice civile, dai partecipanti alla comunione o al condominio.
L' esecuzione dei lavori relativi avrà luogo con riferimento all' intero edificio, fatta eccezione per le eventuali parti in proprietà esclusiva dei soli condomini che non abbiano sottoscritto la convenzione. >>

Art. 2
 
Per le convenzioni di cui all' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che risultino già stipulate alla data dell' entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede alla loro trascrizione nei registri immobiliari a spese dei proprietari interessati.
Art. 3
 
Nei limiti e alle condizioni di cui al comma successivo, il Sindaco, su conforme parere della Commissione edilizia, può autorizzare il mutamento anche parziale della destinazione d' uso degli edifici catalogati ed inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima che siano decorsi quindici anni dalla data della stipula della convenzione per la conservazione dello stato degli edifici.
Il mutamento della destinazione d' uso, quale risulta dal verbale di consistenza redatto dopo l' ultimazione dei lavori di riparazione e restauro, non può essere autorizzato quando venga ad alterare i valori architettonici, culturali ed ambientali che hanno giustificato la catalogazione dell' edificio.
L' autorizzazione di cui al presente articolo può essere concessa anche per gli edifici in relazione ai quali sia già stata stipulata, alla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione di cui al surrichiamato articolo 8 della predetta legge regionale.
Art. 4
 
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui ai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per giorni centottanta, in favore dei soggetti emigrati all' estero, proprietari o titolari di diritti reali di godimento, alla data del 6 maggio 1976, di immobili danneggiati dagli eventi sismici che, in possesso di ogni altro requisito di legge, non siano, essi stessi od un loro familiare, proprietari di altro alloggio nel territorio nazionale;
b) per giorni novanta, in favore dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento, purché occupanti, alla data del 6 maggio 1976, l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti altresì, alla data medesima, nel Comune ove è situato l' immobile danneggiato dagli eventi sismici.

Per i fini del presente articolo, ai proprietari sono equiparati gli assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita.
Nel caso che il titolare dell' immobile danneggiato sia deceduto dopo il 6 maggio 1976, la domanda di contributo può essere presentata, entro gli stessi termini di cui al primo comma, da quello tra gli eredi che alla data degli eventi sismici conviveva con il titolare, sempreché non risulti esso stesso o altro familiare proprietario di altro alloggio. L' erede che agisce deve dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri coeredi.
Trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.
I progetti relativi agli interventi richiesti dagli interessati dovranno essere presentati entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di accoglimento della domanda, salvo che per i soggetti di cui al precedente primo comma, lettera a), e loro eredi, per i quali il termine è di dodici mesi. Trova applicazione l' articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36.
La concessione dei contributi non ha luogo se il nesso di causalità dei danni dagli eventi sismici del 1976 non è provato attraverso il verbale di accertamento di cui all' articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
La concessione dei contributi altresì non ha luogo se gli edifici siano già stati riparati con i benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30.
Rimangono ferme le disposizioni contenute nell' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
Art. 5
 
Al terzo comma dell' articolo 24 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono soppresse le parole << alle condizioni di canone praticato alla data predetta >>.
Al quarto comma del suddetto articolo sono soppresse le parole << alle condizioni suindicate e >> e sono aggiunte, dopo le parole << con precedenza a persone terremotate >>, le parole << residenti, alla data del 6 maggio 1976, nel medesimo Comune >>.
Art. 6
 
All' articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<< Anche in pendenza dell' approvazione del progetto e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi.
L' inizio dei lavori di riparazione comporta per l' interessato l' implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella ritenuta ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto.
I lavori di riparazione iniziati anteriormente all' entrata in vigore del DPGR 8 marzo 1979, n. 055/Sgs non sono soggetti all' applicazione degli indici parametrici di cui all' articolo 4 della citata legge regionale n. 35 del 1979. I contributi sono concessi in via di sanatoria con riguardo all' indice dei costi vigente alla data di inizio dei lavori. >>.

Art. 7
 
I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi agli interessati ponendo in detrazione i contributi eventualmente già accordati ai sensi della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte afferente alla riparazione dei danni subiti dall' immobile a causa degli eventi sismici.
Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità al presente articolo.
Art. 8
 
Qualora esigenze di coordinamento funzionale e distributivo dei vani e dei locali accessori, costituenti unità abitative comprese in uno stesso edificio danneggiato dagli eventi sismici, impongano modificazioni delle proprietà per soddisfare in modo razionale le esigenze abitative degli occupanti, sono ammissibili a contributo anche le parti dell' edificio acquisite successivamente al 6 maggio 1976 per garantire la ricettività abitativa di cui al DPGR 01615/Pres dell' 8 agosto 1977.
Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente.
Art. 9
 
All' articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<< Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l' alienazione dell' unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio qualora l' interessato adduca comprovati motivi.
Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, modifiche della destinazione d' uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo. >>.

CAPO II
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,
e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 10
 
Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte su capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, il soggetto intestatario dell' ordine di accreditamento deve intendersi autorizzato ad utilizzare le somme derivanti da economie eventualmente realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori, per il finanziamento di perizie suppletive e di variante, nel rispetto delle finalità dell' opera.
Sono fatti salvi i provvedimenti eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del precedente comma.
Art. 11
 
In via di interpretazione autentica, il parere di competenza della Commissione consiliare speciale previsto dall' articolo 21, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è espresso in sede di approvazione dei criteri di riparto dei fondi occorrenti per il finanziamento complessivo degli interventi di cui alla lettera f) del programma considerato dall' articolo 20 della stessa legge regionale.
Art. 12
 
Dopo l' articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 21 bis
 
La facoltà da parte del Comune di apportare variazioni al programma degli interventi considerati alla lettera f) del precedente articolo 20 non può essere esercitata oltre tre anni dalla data di approvazione regionale del programma degli interventi, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 21. >>.

Art. 13
 
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono riaperti per giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento, alla data del 6 maggio 1976, di immobili distrutti o demoliti a causa degli eventuali sismici che, in possesso di ogni altro requisito di legge, non siano, essi stessi o uno qualsiasi dei componenti il loro nucleo familiare, proprietari di altra abitazione.
Nel caso che il proprietario dell' immobile distrutto o demolito sia deceduto dopo il 6 maggio 1976, la domanda di contributo può essere presentata, entro gli stessi termini di cui al comma precedente, da uno dei soggetti indicati al quinto comma dell' articolo 42 della citata legge regionale n. 63 del 1977, nell' ordine e alle condizioni ivi previste.
Trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.
I soggetti di cui al presente articolo, se titolari di edifici ad uso misto, possono richiedere, negli stessi termini, di beneficiare dei contributi per la ricostruzione dei vani adibiti ad uso diverso dall' abitazione, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle norme ordinate sotto il Capo III del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Art. 14
 
Il trasferimento ai soci della proprietà degli alloggi in corso di ricostruzione a cura delle cooperative edilizie, accompagnato dalla volturazione ai medesimi soci della concessione edilizia intestata alla cooperativa, esplica efficacia sanante nei confronti dei provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente intestati ai singoli soci, ai sensi dell' articolo 42, settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni e integrazioni.
Nei confronti dei provvedimenti considerati al primo comma, uguale efficacia sanante esplica la assegnazione degli alloggi disposta - a lavori ultimati - dalla cooperativa edilizia a favore dei singoli soci.
Le norme recate ai commi precedenti si applicano ai provvedimenti di concessione dei contributi adottati prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
 
L' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte da ultimo con l' articolo 22 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così modificato:
- al secondo comma, le parole << entro sei mesi >> e le parole << non oltre quattro anni >> sono rispettivamente sostituite dalle parole << entro due anni >> e << non oltre sei anni >>;
- il terzo comma è sostituito dal seguente: << Quest' ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune competente per un periodo non superiore a tre anni, in presenza di comprovati motivi. >>.

Art. 16
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dal precedente articolo 15, il termine di due anni per il rientro degli emigranti decorre dalla data di emissione del decreto di concessione in tutti i casi in cui il contributo è accordato per un alloggio già munito del certificato di abitabilità. Conseguentemente, nei casi sopradescritti il periodo di sei anni dalla data di emissione del decreto di concessione, fissato quale limite massimo per il rientro degli emigranti, non trova applicazione.
Art. 17
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il requisito del distacco dal nucleo originario di famiglia beneficiaria delle provvidenze previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi sussistente anche qualora il nucleo originario non abbia fruito, per qualsiasi motivo, del contributo cui avrebbe avuto diritto.
Art. 18
 
I contributi di cui all' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano stati concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge agli insegnanti di scuole statali, ai dipendenti delle aziende autonome statali, nonché al personale militare di carriera e della polizia di Stato possono essere integrati, a domanda da presentarsi al Comune entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla misura del 100%, a condizione che gli interessati avessero, alla data del 6 maggio 1976, effettiva dimora nell' alloggio andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.
La concessione del contributo è disposta previo conguaglio dell' importo complessivo delle rate di contributo ventennale costante eventualmente già riscosse sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.
L' importo delle rate soggetto a conguaglio è attestato da dichiarazione della Segreteria generale straordinaria.
Resta ferma l' indicizzazione del contributo integrativo alla data del decreto di concessione emesso ai sensi dell' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Art. 19
 
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui all' articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per giorni trenta dall' entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai sinistrati che, muniti di ogni altro requisito prescritto, risiedevano di fatto, alla data del 6 maggio 1976, presso un alloggio distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, pur risultando anagraficamente residenti anche in diverso Comune.
Art. 20
 
All' articolo 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall' articolo 28 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<< Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l' alienazione dell' unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio qualora l' interessato adduca comprovati motivi.
Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, modifiche della destinazione d' uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo.
Le disposizioni di cui ai tre commi precedenti non si applicano agli emigranti titolari dei benefici previsti dall' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni. >>.

Art. 21
 
L' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 29 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è così modificato:
- al primo comma, la lettera c) del punto 3) è sostituita dalla seguente:
<< c) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero è documentato mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza dell' aspirante; >>;
- al settimo comma, le parole << dagli articoli 48, 49 e 51 della presente legge. >> sono sostituite dalle parole << dalla presente legge e, in via subordinata, ai soggetti ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. >>;
- il nono comma è sostituito dal seguente: << L' alienazione degli immobili in favore dei Comuni non comporta violazione dei divieti posti dagli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il negozio di alienazione abbia ad oggetto un immobile, assistito da contributo, ancora in corso di costruzione o di ristrutturazione, il Comune certifica lo stato di attuazione dell' opera e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale, anche in via di riammissione, ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive integrazioni. Con il relativo provvedimento comunale viene revocata la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. >>;
<< Trovano applicazione le disposizioni previste dal precedente nono comma. >>;
- al sedicesimo comma, dopo le parole << anche se privi dei requisiti soggettivi per l' accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata >>, sono aggiunte le parole << ivi compreso il requisito della residenza o dello svolgimento dell' attività lavorativa nel Comune o nei Comuni indicati nel bando di concorso indetto dallo IACP competente per territorio >>.

Art. 22
 
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ricoverati da almeno un anno in alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici, possono concorrere alla assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e conseguono il punteggio di cui all' articolo 51, primo comma, punto 1, lettera a), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, nella misura massima ivi prevista, ancorché, alla data di pubblicazione del bando, non occupino l' alloggio provvisorio.
Art. 23
 
L' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:
- al primo comma, punto 4, le parole << per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite >> sono sostituite dalle seguenti: << per la ricostituzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti >>;
- al primo comma, dopo il punto 4, è aggiunto il seguente punto:
<< 5) il mutamento della destinazione d' uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento. >>.

Art. 24
 
Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dell' articolo 75, primo comma, punti 4 e 5 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con il precedente articolo.
Art. 25
 
I finanziamenti disposti ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, a favore delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, da queste eventualmente impiegati per la realizzazione di opere ed impianti pubblici su aree appartenenti ai Comuni terremotati, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ivi compresi quelli connessi al rilascio della dichiarazione prevista dall' articolo 81 della surrichiamata legge regionale, come sostituito dall' articolo 26 della presente legge, sempreché l' opera o l' impianto finanziato sia destinato a soddisfare un interesse pubblico sovracomunale.
Art. 26
 
L' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:
<< Art. 81
 
In deroga alle norme vigenti in materia, gli atti di collaudo relativi ad opere, lavori e forniture comunque finanziati, anche in parte, con la presente legge sono approvati da parte dell' Ente beneficiario e, per le opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, dal Consiglio comunale; al Presidente della Giunta regionale è riservata la nomina del collaudatore.
Ad avvenuta realizzazione dell' opera ammessa a finanziamento ed entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori, il legale rappresentante dell' Ente beneficiario provvederà ad inviare all' Amministrazione regionale concedente una dichiarazione attestante che i fondi somministrati sono stati spesi per la realizzazione dell' opera medesima corredata dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori regolarmente approvati. >>.

Art. 27
 
È in facoltà dei soggetti destinatari dei contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, procedere, in luogo della ricostruzione, all' acquisto di alloggi inultimati, anche già assistiti dai benefici delle leggi regionali di intervento a favore delle zone terremotate, a fini di completamento.
Il contributo è accordato per sopperire alle spese di acquisto e di completamento dell' unità immobiliare ed è determinato nella misura forfettaria dell' 80% dell' importo cui l' interessato avrebbe avuto diritto in forza della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della medesima legge regionale e riferiti alla data del decreto di concessione.
L' erogazione ha luogo:
- in ragione dell' 80% del contributo, contestualmente all' emissione del decreto di concessione;
- per la parte residua, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

Il contributo previsto dal presente articolo non è cumulabile con altre forme contributive recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate.
CAPO III
 Disposizioni comuni alle leggi regionali
20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63,
e successive modifiche ed integrazioni
Art. 28
 
In via eccezionale, nei casi di domanda di intervento pubblico, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché nei casi di delega conferita al Comune, ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la rinuncia all' intervento, manifestata fino a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima della stipulazione del contratto d' appalto, non comporta l' addebito delle spese di progettazione qualora l' interessato abbia fruito di un reddito annuo complessivo per l' intero nucleo familiare inferiore a lire 24.000.000.
Il reddito cui fare riferimento è quello complessivo imponibile agli effetti dell' IRPEF, derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Per ogni componente il nucleo familiare che non produce reddito di importo superiore al limite di cui all' articolo 1, lettere b) e c), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, è prevista una riduzione del reddito del nucleo familiare pari a lire 1.000.000.
I redditi da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui al comma precedente, sono calcolati nella misura del 60%.
Per gli emigranti si prescinde dal requisito del reddito, se prodotto all' estero.
Per coloro che abbiano fruito di un reddito annuo complessivo superiore al limite indicato dal presente articolo, le spese di progettazione sono addebitate con la maggiorazione degli interessi legali.
Su richiesta degli interessati il Comune potrà consentire la restituzione rateale delle somme dovute fino a dodici semestralità consecutive.
Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.
Il beneficio della rateazione non è subordinato a presentazione di garanzia reale o personale.
Art. 29
 
Il mancato inizio dei lavori entro un anno dall' emissione del decreto di approvazione del progetto esecutivo, ai sensi degli articoli 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 45 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, comporta di diritto la decadenza dai contributi regionali.
L' eventuale rinnovo del decreto di approvazione del progetto esecutivo non produce alcun effetto sul piano contributivo.
Il termine di un anno decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge nei casi in cui il decreto di approvazione del progetto esecutivo sia stato emesso anteriormente alla data suindicata.
L' interessato, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di dare inizio ai lavori nel termine di un anno previsto ai commi precedenti, può chiedere, con domanda motivata, proroga, che, se riconosciuta giustificata, è concessa dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.
Art. 30
 
È in facoltà dei soggetti aventi diritto ai contributi ventennali costanti previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, chiedere che le annualità di contributo loro spettanti vengano capitalizzate al valore attuale ed erogate in unica soluzione.
La domanda di capitalizzazione delle annualità di contributo è presentata alla Segreteria generale straordinaria.
Il beneficio della capitalizzazione non può essere accordato se l' interessato non abbia compiuto 60 anni di età al momento della presentazione della relativa domanda. In ogni caso la capitalizzazione delle annualità di contributo non può essere disposta quando all' avente diritto sia già stato concesso il contributo e sia già stato emesso il relativo ruolo di spesa fissa.
Fatto salvo quanto disposto dal comma successivo, il saggio di capitalizzazione è stabilito nella misura del dodici per cento per le annualità di contributo che competono sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, e nella misura del sette per cento in ogni altro caso.
Qualora la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici venga attuata mediante ambiti unitari di ricostruzione, il contributo ventennale costante eventualmente spettante all' avente diritto sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, ovvero sulle maggiori superfici consentite oltre i parametri delle esigenze abitative stabiliti dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 067/Pres., può essere, a domanda - da inoltrarsi pure alla Segreteria generale straordinaria -, determinato al valore attuale calcolato al saggio d' interesse del dieci per cento.
Il beneficio della capitalizzazione non è subordinato al requisito di cui al terzo comma del presente articolo.
L' importo capitalizzato viene determinato dalla Segreteria generale straordinaria e comunicato al Sindacato, il quale lo porrà in detrazione dal prezzo di cessione dell' immobile ricostruito, quale risulta determinato in applicazione dell' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.
L' operazione di cui al comma precedente non può in alcun caso comportare un saldo attivo a favore del beneficiario.
La stessa operazione è effettuata anche nei casi in cui il beneficiario abbia già ricevuto in assegnazione l' immobile ricostruito e, per tale titolo, abbia già versato le somme poste s suo carico - in unica soluzione -, ovvero si trovi a versare le medesime somme ratealmente, ai sensi dell' articolo 52 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
Le somme che risultino indebitamente versate dagli interessati saranno loro restituite senza alcuna maggiorazione d' interessi dal Sindaco competente per territorio. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 31
 
I divieti posti dagli articoli 38, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi ai successori a titolo particolare, sia per atto tra vivi che per causa di morte, nella titolarità degli immobili assistiti da contributo.
Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
La violazione dei divieti da parte dei soggetti richiamati al primo comma comporta l' applicazione di una sanzione pecuniaria pari al cinquanta per cento del contributo assentito all' originario titolare. La sanzione è irrogata dal Sindaco competente per territorio; il relativo importo è versato al Fondo di solidarietà regionale.
Le previsioni di cui al precedente comma non trovano applicazione qualora nei confronti di un precedente titolare dell' immobile sia stata irrogata la predetta sanzione pecuniaria, ovvero sia stata dichiarata la decadenza dai benefici in forza degli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, o 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
In via di interpretazione autentica degli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi che le disposizioni ivi contenute valgano non solamente per i beneficiari diretti del contributo, ma anche per i loro successori universali per causa di morte nella titolarità dell' immobile.
I negozi di alienazione eventualmente posti in essere prima dell' entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, i quali risultino conformi alle disposizioni contenute negli articoli 38, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nei testi risultanti rispettivamente dagli articoli 10 e 28 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, non comportano decadenza dai benefici regionali.
I provvedimenti di decadenza eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge vanno annullati e, per l' effetto, le somme eventualmente introitate sono restituite agli interessati. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Quando sia consentito alienare l' immobile assistito da contributo prima della scadenza del quinquennio in base alle disposizioni contenute negli articoli 38, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di alienare gli immobili può essere esercitata anche in corso d' opera. In tali casi il Comune certifica lo stato di attuazione dell' opera e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale. Con il relativo provvedimento comunale, da comunicarsi alla Segreteria generale straordinaria, viene revocata la restante quota del beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano pure alle espropriazioni immobiliari per pubblica utilità, nonché alle vendite ed alle assegnazioni giudiziali di immobili rimasti inultimati. In questi casi, la certificazione dello stato di attuazione dell' opera, ai fini della determinazione delle spese, è fatta con riferimento o alla data del decreto di occupazione temporanea e d' urgenza, o alla data del pignoramento o, comunque, al momento in cui il titolare è privato definitivamente del possesso dell' immobile.
Art. 32
 
Su istanza degli interessati possono essere concesse dilazioni di pagamento, fino a dodici semestralità consecutive, delle somme da essi dovute in seguito ad annullamento, revoca, dichiarazione di decadenza, rinuncia od altra ragione che faccia venir meno, in tutto o in parte, il titolo giustificativo al contributo.
Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.
L' importo minimo della rata è di lire trecentomila.
Il beneficio della rateazione è accordato per importi superiore a lire tre milioni e non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.
In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l' interessato decade dal beneficio della rateazione ed è tenuto a versare, in unica soluzione, l' ammontare residuo della somma dovuta.
Resta ferma ogni altra diversa disposizione recante modalità di versamento rateale al Fondo di solidarietà regionale di somme dovute dagli interessati.
Art. 33
 
Per gli interventi assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco ha facoltà di prorogare il termine di ultimazione dei lavori anche per motivi diversi da quelli previsti dalla vigente legislazione.
La proroga è concessa su istanza motivata, da presentarsi prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori.
Detto termine può essere prorogato anche più volte, purché, complessivamente, il periodo coperto dai provvedimenti di proroga non superi il doppio del periodo di esecuzione dei lavori assentito con la concessione edilizia originaria.
I provvedimenti di proroga eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni contenute nei precedenti commi sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 34
 
Per gli interventi assistiti dai benefici regionali di cui al precedente articolo, l' approvazione della variante di progetto in corso d' opera, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all' articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 47, può essere disposta anche su richiesta avanzata dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori; il provvedimento di approvazione non può comunque intervenire dopo il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità richiesto dalle disposizioni vigenti.
Art. 35
 
La presentazione delle domande di rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell' articolo 13 o delle norme ordinate sotto il Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, sospende i procedimenti amministrativi diretti a conseguire le provvidenze previste dalle leggi sulla ricostruzione delle zone terremotate, nonché i procedimenti amministrativi di cui all' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto opere sanabili.
Con riferimento alle stesse opere, la presentazione delle domande indicate al primo comma sospende, altresì, i provvedimenti diretti a dichiarare la decadenza dalle provvidenze già assentite in base alle vigenti disposizioni per la ricostruzione delle zone terremotate.
L' effetto sospensivo prodotto dalla presentazione delle domande in precedenza indicate perdura sino a che non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria suindicati.
In caso di esecuzione di opere abusive, assistite dalle provvidenze regionali suindicate, non suscettibili di sanatoria ovvero per le quali non si sia fatta domanda di sanatoria, ai sensi della surrichiamata legge 28 febbraio 1985, n. 47, l' Autorità concedente è tenuta a dichiarare la decadenza dalle provvidenze già concesse.
In caso, invece, di esecuzione di opere abusive, per le quali si pervenga al rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria ovvero alla formazione del silenzio - accoglimento, secondo le disposizioni della più volte richiamata legge 28 febbraio 1985, n. 47, la convalida delle provvidenze già assentite ovvero la definizione favorevole dei procedimenti amministrativi di cui all' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, hanno luogo previo accertamento dell' ammissibilità delle opere, così come realizzate, secondo le disposizioni vigenti per la ricostruzione delle zone terremotate.
CAPO IV
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e
successive modificazioni ed integrazioni
Art. 36
 
Nei casi previsti dall' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, coloro che occupavano l' edificio, alla data del 6 maggio 1976, a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento possono presentare la domanda per ottenere le provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro 60 giorni dalla data di effettiva demolizione dell' edificio. Qualora la demolizione dell' edificio sia già avvenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla predetta data.
Negli stessi casi di cui al comma precedente, la possibilità per i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull' immobile di transitare dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi esclusa - in via di interpretazione autentica - quando i soggetti sopra richiamati non abbiano presentato alcuna domanda sulla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, o la abbiano presentata fuori termine, ovvero difettino di taluno dei requisiti soggettivi essenziali per l' accoglimento della domanda utilmente presentata ai sensi della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei soggetti indicati al primo comma del presente articolo, ai sensi dell' articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi, in presenza di ogni altro requisito, quando la domanda di contributo sia stata presentata entro i termini indicati dall' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Art. 37
 
La previsione di cui all' articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, si applica, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni, anche agli edifici non destinati ad uso di abitazione o ad uso misto.
Art. 38
 
In deroga a quanto disposto dall' articolo 8, quarto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ai soggetti che non abbiano stipulato le convenzioni ivi richiamate possono essere tuttavia concessi i contributi previsti dagli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, con estensione delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale, purché alla data del 9 luglio 1980 fosse già stata rilasciata la dichiarazione sindacale prevista dall' articolo 27, quinto comma, della più volte richiamata legge regionale n. 30 del 1977.
Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione eventualmente adottati fino all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.
Art. 39
 
In deroga a quanto disposto dall' articolo 8, quarto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i contributi previsti dall' articolo 15, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi anche sul costo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale n. 30 del 1977, in favore dei proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per l' alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.
Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del precedente comma.
Art. 40
 
Nei casi in cui il termine per la presentazione dei progetti esecutivi per le opere di riparazione sia decorso inutilmente, non trova applicazione l' articolo 9, terzo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Art. 41
 
Anche in deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le disposizioni previste dall' articolo 16, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estese in favore dei soggetti ai quali sia stato notificato - a cura della Regione - il provvedimento di cancellazione dell' edificio dagli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine di 60 giorni indicato al primo comma del citato articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, decorre dalla notifica del provvedimento di cancellazione, salvo che tale provvedimento sia già stato adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel qual caso il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di contributo decorre dalla predetta data.
I titolari degli edifici cui sia stato notificato il provvedimento di cancellazione dagli elenchi, i quali abbiano comunque titolo a conseguire le provvidenze recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate, possono presentare la relativa domanda entro lo stesso termine di 60 giorni.
Il progetto relativo all' intervento richiesto dagli interessati dovrà essere presentato entro e non oltre sei mesi dalla data di accoglimento della domanda.
Art. 42
 
Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi di cui all' articolo 20, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, termine già fissato al 30 giugno 1980, è riaperto per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I progetti esecutivi eventualmente presentati prima dell' entrata in vigore della presente legge oltre la scadenza del suddetto termine sono validi agli effetti della concessione dei contributi.
Le domande di contributo eventualmente già respinte per ragioni connesse al ritardo nella presentazione dei progetti, possono essere ripresentate entro il termine di cui al precedente primo comma.
Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei Comuni non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Art. 43
 
Su domanda da presentarsi presso la Segreteria generale straordinaria entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nei limiti e alle condizioni di cui ai commi successivi, i finanziamenti previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, per il completamento degli interventi di recupero statico e funzionale o di ricostruzione di case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi rimasti sospesi a cagione delle difficoltà finanziarie incontrate dal beneficiario.
Il finanziamento di cui al comma precedente è accordato - anche in deroga al disposto di cui all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 - agli edifici per il cui recupero o ricostruzione siano stati concessi i benefici previsti dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Il finanziamento non può superare l' importo di progetto sulla base del quale sono stati concessi i contributi ai sensi delle leggi regionali dianzi citate.
Sono tuttavia ammesse a finanziamento le perizie suppletive e di variante al progetto principale motivate dalla necessità di adeguare l' edificio al rispetto delle norme e dei requisiti funzionali relativi alla categoria delle opere di cui trattasi.
Il finanziamento di cui ai precedenti commi viene diminuito dell' importo corrispondente al contributo in conto capitale concesso in forza delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, nonché dell' importo del mutuo agevolato eventualmente contratto sulla parte di spesa del progetto non coperta dal contributo in conto capitale.
Le domande presentate ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, per la riparazione degli edifici considerati dal presente articolo sono valide agli effetti del conseguimento dei benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati ai sensi della sopraindicata norma regionale sono revocati.
Art. 44
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, per il recupero statico e funzionale di edifici adibiti a casa canonica di loro proprietà che siano stati danneggiati dagli eventi sismici del 1976.
La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L' erogazione dei fondi ai Comuni viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.
Art. 45
 
Le disposizioni di cui all' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato un alloggio dopo gli eventi sismici ma prima dell' entrata in vigore della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.
Ai fini della determinazione del contributo, si dovrà aver riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di stipulazione del contratto di acquisto ovvero ai prezzi fissati con il DPGR 26 gennaio 1978, n. 067/Pres. qualora il contratto fosse stato stipulato anteriormente all' 1 giugno 1978.
Non possono conseguire i benefici previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni:
a) i negozi che non attengono all' acquisto del diritto di proprietà piena ed esclusiva dell' alloggio;
b) i negozi di acquisto che abbiano ad oggetto un alloggio già appartenuto a soggetti legati all' acquirente da un vincolo di coniugio, di parentela entro il quarto grado e di affinità entro il secondo grado.

Il termine per la presentazione al Comune del contratto di acquisto dell' alloggio, ai fini del conseguimento dei benefici del Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è fissato al 30 giugno 1988, fatte salve le eccezioni di cui ai commi successivi.
Per i soggetti ammessi ai contributi, ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione del contratto di acquisto è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per i soggetti che siano transitati dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, in seguito alla notifica non anteriore alla presente legge dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, in base alle disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione del contratto di acquisto è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento di massima della domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.
Per i soggetti muniti dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, il contratto di acquisto va presentato entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento della domanda di contributo disposto dal Sindaco del Comune di nuova residenza.
In caso di diniego dell' autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per la presentazione del contratto di acquisto al Comune ove è maturato il diritto dell' interessato alla ricostruzione decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego.
Lo stesso termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge se i provvedimenti considerati ai quattro precedenti commi siano stati assunti anteriormente alla predetta data.
L' interessato, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di presentare il contratto d' acquisto nei termini stabiliti dal presente articolo può chiedere, con domanda motivata, proroga, che, se riconosciuta giustificata, è concessa dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, purché la domanda pervenga prima della scadenza dei termini anzidetti.
CAPO V
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 46
 
L' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, così come modificato dall' articolo 46 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e sostituito dall' articolo 41 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 
I soggetti aventi titolo alle provvidenze previste dagli articoli 46, 48, 49 e 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere, qualora ricorrano esigenze di lavoro, esigenze o situazioni familiari particolari o altri provati motivi, di utilizzare le provvidenze medesime anche in Comune diverso da quello in cui avevano diritto, purché compreso fra quelli delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
L' accoglimento della domanda di contributo è disposto dal Sindaco del Comune di nuova residenza ed è subordinato all' autorizzazione del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato alla ricostruzione, ai sensi della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni; per ogni altra modalità rimangono in vigore le disposizioni previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.
Sussistendo i casi e le condizioni di cui al precedente primo comma, l' utilizzo delle suddette provvidenze può essere chiesto anche per un Comune territorialmente limitrofo ad un Comune delimitato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, purché compreso tra quelli classificati ai sensi del DPGR 20 maggio 1976, n. 0714/Pres.; in tal caso la autorizzazione è concessa previo parere della Commissione consiliare speciale.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui, a seguito di avvenuto accoglimento di istanza presentata ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il contributo per la ricostruzione della casa distrutta o demolita è determinato in relazione ai vigenti parametri previsti per la riparazione delle abitazioni danneggiate dal sisma.
Per ciascuno dei casi suddetti, l' utilizzo del contributo in Comune diverso da quello di diritto può essere autorizzato per una volta soltanto; è tuttavia consentita un' ulteriore autorizzazione al trasferimento qualora avvenga per consentire il rientro al Comune in cui è maturato il diritto al contributo ovvero quando sia stato chiesto il cumulo dei benefici, ai sensi dell' articolo 61 bis, secondo e terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente articolo trova applicazione anche per le istanze già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 e non ancora definite; per le istanze già negativamente definite in base alle disposizioni vigenti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, può essere proposta nuova istanza. >>.

Art. 47
 
Sono fatti salvi i provvedimenti di autorizzazione eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, come sostituito dal precedente articolo 46.
Art. 48
 
In via di interpretazione autentica, gli interventi di cui all' articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti urgenti agli effetti delle modalità di aggiudicazione, secondo quanto previsto dall' articolo 41 del RD 23 maggio 1924, n. 827.
Art. 49
 
Dopo il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 51, sono inseriti i seguenti:
<< I ricoveri e gli annessi di cui al precedente comma potranno essere ceduti altresì a persone che abbiano con i richiedenti o i loro eredi rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado, oppure ai coniugi dei richiedenti e ai loro eredi, sempreché tali cessionari acquisiscano la proprietà dell' area sulla quale insistono i ricoveri.
Qualora non risulti possibile pervenire ad una cessione a termini dei precedenti commi, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura è autorizzato ad acquistare la proprietà delle aree interessate al fine di trasferirle in proprietà ad operatori agricoli singoli od associati od a cooperative. Il corrispettivo per questi trasferimenti comprenderà il rimborso dei costi sostenuti dall' Ente per l' acquisizione dell' area; le condizioni per la cessione saranno quelle stabilite, secondo l' ultimo comma del presente articolo, per i beneficiari della presente legge. La congruità del prezzo di acquisto delle aree gravate dal diritto di superficie di cui al presente comma sarà accertata dal Consiglio di amministrazione dell' Ente, cui compete disporre la spesa.
Qualora sia venuto meno l' interesse dei richiedenti o dei proprietari dei terreni all' utilizzo delle strutture secondo l' originaria destinazione, i ricoveri zootecnici potranno essere ceduti alle Amministrazioni comunali per scopi istituzionali, sociali od economici od a cooperative, ovvero ad operatori agricoli singoli od associati, anche - eccezionalmente - in deroga al possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 51.
Qualora non sia possibile in alcun modo attuare la cessione dei ricoveri zootecnici, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura è autorizzato a procedere alla demolizione delle strutture inutilizzate.
Il materiale mobile acquistato dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per i primi interventi nelle zone terremotate può essere ceduto, alle condizioni di cui all' ultimo comma del presente articolo, ai Comuni nel cui ambito il materiale è stato utilizzato o a cooperative agricole che ne facciano richiesta, con preferenza per quelle aventi sede nei Comuni di cui sopra, ovvero a privati.
Ai Comuni si applicano le condizioni previste per le cooperative. >>.

Art. 50
 
Con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere altresì concessi prestiti o mutui integrativi ad ammortamento sino a 10 anni, per un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo concesso, a favore delle cooperative agricole che hanno beneficiato o hanno chiesto di beneficiare delle provvidenze previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l' attuazione degli interventi previsti dal precedente comma la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilirà le procedure per la presentazione delle domande ed ogni modalità per la concessione dei prestiti o mutui.
Art. 51
 
Nei Comuni in cui trova applicazione la legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, i benefici ivi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 sono estesi, in forma di contributi integrativi, anche a quei soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale, fosse già stato emanato il formale provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale.
Negli stessi Comuni i benefici eventualmente già concessi ai sensi dell' articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come introdotto dall' articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché dell' articolo 57 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, possono essere integrati oltre la misura del 20% sino a concorrenza della misura del 50% prevista dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45.
Sempre nei medesimi Comuni i contributi ventennali costanti eventualmente già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 50, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, possono essere integrati sino a decorrenza della spesa determinata ai sensi dell' articolo 46 della citata legge regionale n. 63 del 1977.
Le domande per il conseguimento dei benefici integrativi di cui al presente articolo dovranno essere presentate dagli interessati entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 52
 
I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi, in via di sanatoria, alle opere ivi considerate intraprese dagli interessati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Il contributo è concesso sulla base della spesa effettivamente sostenuta dall' interessato e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia giurata o da perizia tecnica del Comune redatte secondo criteri di stima ancorati ai valori correnti al tempo della realizzazione del manufatto.
Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e di direzione lavori nei limiti della tariffa professionale.
Ai fini della concessione del contributo si prescinde dal parere di cui all' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45.
Le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 53
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e direzione lavori delle opere ivi considerate nei limiti della tariffa professionale.
Art. 54
 
In alternativa ai contributi richiesti ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, i soggetti interessati possono optare, con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, per i contributi previsti dal Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a condizione che l' immobile da riparare sia ubicato all' interno dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modifiche ed integrazioni.
I termini per la presentazione del progetto sono riaperti per centottanta giorni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per tutti gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuto il decreto di concessione del contributo ai sensi dell' articolo 14 della precitata legge regionale n. 2 del 1982.
Art. 55
 
L' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è così modificato:
- le parole << per il quale non sia stato concesso alcun beneficio, >> sono sostituite dalle seguenti: << per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire tre milioni e >>;
- è aggiunto, in fine, il seguente comma: << I contributi eventualmente concessi per un importo inferiore o uguale al limite di cui al comma precedente sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato. >>.

Art. 56
 
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dall' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono riaperti per novanta giorni da decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 57
 
Quando a motivo delle precarie condizioni statiche degli edifici non sia stato possibile effettuare, a cura dei soggetti interessati ai benefici previsti dall' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, alcun intervento di riparazione, possono nondimeno essere finanziati interventi alternativi di ricostruzione dei medesimi edifici.
In tali casi, la domanda utilmente presentata dagli interessati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del sopraindicato articolo 19 della legge regionale n. 2 del 1982, è valida ai fini della concessione, anche in via di sanatoria, del contributo previsto dall' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nella misura ridotta del 60%.
La domanda di contributo è integrata da una dichiarazione sindacale attestante il nesso di causalità del danno dagli eventi sismici del 1976 e la condizione di irrecuperabilità dell' edificio.
Sulla parte di spesa - determinata ai sensi del surrichiamato articolo 46 della legge regionale n. 63 del 1977 - non coperta dal contributo di cui al precedente secondo comma vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti, pari all' 8%, da corrispondersi annualmente.
Art. 58
 
In via di interpretazione autentica, la previsione dell' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, si applica anche a favore di immobili di proprietà degli enti pubblici.
Nel caso in cui l' immobile appartenga al Comune, non si fa luogo alla stipula della convenzione prevista dall' articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63; nondimeno, la destinazione d' uso approvata con il finanziamento dev' essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni.
Art. 59
 
In ragione della complessità degli adempimenti connessi all' operazione di ricognizione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e necessari per il completamento del processo ricostruttivo, il termine previsto dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, è prorogato al 31 dicembre 1987.
Fino alla data sopraindicata il Segretario generale straordinario è autorizzato - in via eccezionale - ad erogare ai soggetti aventi titolo un' anticipazione sino al 90% dell' indennità loro spettante in deroga agli articoli 1 e 2 della citata legge regionale 30 agosto 1984, n. 45.
Le spese per il ripristino delle aree occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché delle aree adibite a deposito di materiali di risulta, spese sostenute dai Comuni o dai proprietari prima della data di entrata in vigore della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, sono assunte a carico della Regione, in via di sanatoria, in misura non superiore a quella stabilita con DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/Sgs.
Nei limiti suindicati, le spese ammesse a rimborso sono liquidate avuto riguardo alle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, ovvero risultanti da perizia tecnica di stima del Comune.
Art. 60
 
Limitatamente alle unità immobiliari destinate all' esercizio di imprese dello spettacolo, i contributi eventualmente già concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall' articolo 41 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, possono essere integrati sino all' 85% della spesa occorrente per la ricostruzione dell' unità immobiliare distrutta dagli eventi sismici in considerazione della necessità dell' adozione di tipologie e soluzioni architettoniche e distributive particolari nonché dell' impiego di materiali e tecnologie diverse da quelle normalmente previste per altre strutture imprenditoriali.
Il contributo integrativo è concesso, anche in via di sanatoria, con riguardo all' indice dei costi vigente alla data di emissione del decreto di concessione e per un importo pari all' 85% della spesa ammessa, diminuito degli importi corrispondenti al contributo in conto capitale già concesso ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e al mutuo agevolato eventualmente contratto sulla parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale, ai sensi dell' articolo 58 della medesima legge regionale.
La domanda di contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d' uso per un periodo non inferiore a dieci anni.
Non trovano applicazione le disposizioni previste dall' articolo 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall' articolo 43 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Art. 61
 
L' articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 24, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga - per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario - oltre dodici mesi rispettivamente dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi e dalla data dell' approvazione del progetto esecutivo, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.
Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 55, verranno disposte, su conforme domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55. >>.

Art. 62
 
Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi dell' articolo 47, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, avvenga - per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario - oltre dodici mesi dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.
Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno disposte su conforme domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 63
 
I compensi di cui all' articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono assunti a carico della Regione, nei limiti ivi previsti, anche se l' incarico è stato conferito dal Comune in difetto di competenza o in via di sanatoria.
Sono pure assunti a carico della Regione le spese ed i compensi dovuti dai Comuni:
a) per gli incarichi conferiti, anche in via di sanatoria, prima della data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, a professionisti singoli od associati ed a tecnici dipendenti in ordine all' accertamento della regolare esecuzione dei lavori relativi agli edifici assistiti dalle provvidenze delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63;
b) per gli incarichi professionali conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, anche in via di sanatoria, per l' espletamento dei compiti devoluti alla competenza della Segreteria generale straordinaria dall' articolo 1 della richiamata legge regionale n. 53 del 1984.

Le spese ed i compensi di cui alla lettera a) del precedente comma sono assunti a carico della Regione nei limiti stabiliti dal DPGR n. 004 del 4 novembre 1977, mentre quelli di cui alla lettera b) sono assunti in misura non superiore a quella stabilita nei disciplinari d' incarico stipulati dalla Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Gli atti e gli elaborati prodotti in adempimento degli incarichi ricadenti sotto le disposizioni del presente articolo, nonché dell' articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono fatti validi a tutti gli effetti.
L' erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli incarichi richiamati nel presente articolo.
L' applicazione delle norme contenute nel presente articolo in favore dei Comuni che abbiano conferito, dopo l' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, in difetto di competenza, incarichi di progettazione delle opere di riparazione relative agli ambiti di intervento unitario di cui all' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, rimane subordinata all' esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato secondo le disposizioni della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione per gli incarichi conferiti dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 64
 
Dopo il quarto comma dell' articolo 39 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono inseriti i seguenti:
<< Il termine di cui al comma precedente può tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, dal Sindaco del Comune competente per un periodo non superiore a tre anni, in presenza di comprovati motivi.
Nel caso di decesso dell' aspirante alla riammissione ai contributi dopo la presentazione della relativa domanda, il procedimento può essere riassunto da uno dei componenti il nucleo familiare entro centottanta giorni dal decesso.
In tal caso il termine di rientro per i familiari superstiti è stabilito in un anno a decorrere dalla data di riassunzione della domanda di riammissione. >>.

Art. 65
 
All' articolo 52, primo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le parole << fino a dodici semestralità consecutive >> sono sostituite dalle seguenti: << fino a venti semestralità consecutive >>.
Art. 66
 
Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dagli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con l' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, è prorogato al 30 giugno 1987 limitatamente ai casi in cui, alla data dell' entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo non fossero ancora state accolte in via di massima.
La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo fossero state accolte dopo il 31 dicembre 1985.
In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 20 e 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificata dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, ed integrate dai precedente commi, i soggetti che siano transitati dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, in seguito alla notifica non anteriore alla presente legge dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, in base alle disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono tenuti a presentare il progetto esecutivo di cui all' articolo 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento di massima della domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi eventualmente presentate, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti.
Art. 67
 
Le domande intese a mutare in intervento privato le originarie domande di intervento pubblico, eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le quali risultino conformi alle disposizioni contenute nell' articolo 53 della legge suindicata, sono fatte valide a tutti gli effetti.
I progetti relativi agli interventi richiesti dagli interessati dovranno essere presentati entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trovano applicazione gli articoli 18 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, 20, secondo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, 2 e 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36.
Art. 68
 
Le disposizioni previste dall' articolo 39 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai soggetti di cui all' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, che, dopo l' entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, siano decaduti dai contributi regionali per inosservanza dell' obbligo del rientro stabile, entro i termini di legge, in uno dei Comuni di cui al primo comma del richiamato articolo 48 della legge regionale n. 63 del 1977.
Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande di cui al terzo comma dell' articolo 39 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni; il termine del 31 dicembre 1985 di cui al quarto comma del medesimo articolo 39, termine già prorogato al 31 dicembre 1986 dall' articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.
Alla richiesta di riammissione possono altresì provvedere i componenti superstiti del nucleo familiare del diretto beneficiario del contributo.
Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate, ai sensi dell' articolo 39 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, oltre i termini utili ivi fissati, così come prorogati dall' articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al precedente secondo comma.
Sono altresì fatte salve le domande di riammissione eventualmente presentate, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, dai componenti superstiti del nucleo familiare del diretto beneficiario del contributo.
Le disposizioni recate dal presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che siano decaduti dai contributi dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 69
 
Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l' entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande di cui al sesto e al settimo comma del surrichiamato articolo 47 sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Il termine di un anno per l' esecuzione dei lavori previsto dall' ottavo comma dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, termine già prorogato al 31 dicembre 1986 dall' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.
Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi, eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, oltre i termini utili ivi fissati, così come prorogati dall' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al precedente secondo comma.
Le disposizioni recate dal presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che siano decaduti dal contributo dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 70
 
Gli oneri finanziari e le spese posti o che saranno, eventualmente, posti a carico dei Comuni delle zone terremotate o della Regione per effetto di sentenze dell' Autorità giudiziaria, di lodi arbitrali divenuti esecutivi ovvero di giudizi instaurati con la richiesta di costituzione del Collegio arbitrale anteriormente all' entrata in vigore della presente legge o che potranno anche essere instaurati successivamente per la risoluzione di controversie connesse all' esecuzione di contratti d' appalto di opere ed interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale e ciò anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti per le opere ed interventi predetti.
Sono pure assunte a carico dell' Amministrazione regionale le somme dovute dai Comuni delle zone terremotate o dalla Regione per effetto di sentenze dell' Autorità giudiziaria o di lodi arbitrali divenuti esecutivi, nonché delle eventuali procedure giudiziarie conseguenti, relative a controversie connesse allo svolgimento di incarichi professionali previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i fini di cui al presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L' erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per le causali di cui al presente articolo.
Note:
14Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, terzo comma, L. R. 58/1982 nel testo modificato da art. 193, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 71
 
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all' interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti d' appalto stipulati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge dai Comuni per l' attuazione degli interventi pubblici di cui al precedente articolo 70, primo comma, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune che ha appaltato i lavori.
Il Collegio arbitrale giudica secondo le regole di diritto.
La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo entro il termine di cui all' articolo 46 del Capitolato generale d' appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di procedura civile e del Testo Unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche.
La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale, mediante la notifica, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della richiesta della controparte, della determinazione di declinatoria sulla competenza arbitrale.
La parte attrice, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice ordinario competente a norma del precedente terzo comma.
Le clausole diverse da quanto disposto dal presente articolo, eventualmente contenute nei contratti di appalto di cui al primo comma, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero contenute nei relativi capitolati speciali, s' intendono modificate secondo il disposto del presente articolo, qualora l' appaltatore non esprima la propria contrarietà entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 72
 
Relativamente agli interventi pubblici da appaltarsi dai Comuni ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, gli stessi sono tenuti ad attenersi in sede di stipulazione del contratto d' appalto al sistema di risoluzione delle eventuali controversie tra l' Amministrazione committente e l' appaltatore previsto dall' articolo 47 del Capitolato generale d' appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, come sostituito dall' articolo 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
CAPO VI
 Norme finali e finanziarie
Art. 73
 
Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni e i pagamenti disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 6029 e 6030 dell' esercizio finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, per il finanziamento delle spese previste dall' articolo 14, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all' altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.
Art. 74
 
Le domande di cui al quinto comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, le quali siano state presentate dagli eredi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati dall' articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.
Art. 75
 
I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in difetto del previo versamento presso la Tesoreria regionale degli acconti di contributi riscossi dagli interessati in base all' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, come indicato dall' articolo 6, sesto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono fatti validi a tutti gli effetti a condizione che gli importi relativi ai predetti acconti siano stati comunque posti in detrazione dal contributo concesso in forza della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Art. 76
 
Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione di edifici in condominio, la domanda utilmente presentata da uno dei condomini, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la pluralità dei condomini dell' edificio, vale come domanda presentata da ciascuno di essi.
Art. 77
 
I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, sono fatti salvi agli effetti contributivi purché l' immobile sia appartenuto alla data del 6 maggio 1976 ed appartenga tuttora ad uno o più componenti del loro nucleo familiare.
Art. 78
 
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai Capi I e II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, che siano state presentate non oltre il 30 settembre 1985, sono fatte valide agli effetti del conseguimento dei benefici medesimi.
Art. 79
 
Sono fatti validi, agli effetti contributivi, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non più titolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici per averlo alienato, successivamente alla data del 6 maggio 1976, in favore di uno o più familiari conviventi.
Art. 80
 
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, presentate non oltre la data del 31 dicembre 1985, sono fatte salve a tutti gli effetti.
Art. 81
 
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, erroneamente presentate al Comune entro i termini utili stabiliti dall' articolo 57 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono fatte valide agli effetti della concessione del finanziamento regionale.
Art. 82
 
I contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, tutt' ora in essere in forza delle proroghe operate dall' articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1980, n. 1, dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, dall' articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 6, dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 3, dall' articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 6 e dall' articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, concernenti il personale che non ha ancora trovato definitiva collocazione presso gli Enti indicati all' articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono ulteriormente prorogati sino a tutto il 31 dicembre 1987.
Gli Enti di attuale appartenenza del personale anzidetto deliberano quindi, distintamente per ogni singolo nominativo, la proroga del rapporto di lavoro e stipuleranno, conseguentemente, apposito atto aggiuntivo entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dal 1 gennaio 1987 ovvero, eventualmente, dalla diversa posteriore data di entrata in vigore della legge indicata dal successivo quarto comma.
La deliberazione di proroga ed il relativo atto aggiuntivo dovranno pervenire alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro i successivi sessanta giorni.
L' efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all' entrata in vigore della legge recante proroga del termine posto dall' articolo 18, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 83
 
In relazione all' esigenza di adempiere compiutamente ai compiti amministrativi connessi con l' opera di ricostruzione nelle zone terremotate, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante contratti di lavoro a termine, personale per un numero non superiore a sedici unità, di cui una nella qualifica funzionale di consigliere, dodici in quella di segretario e tre in quella di coadiutore, per le esigenze della Segreteria generale straordinaria e della Direzione regionale della Ragioneria generale.
Alla Segreteria generale straordinaria sono assegnate sette unità del personale assunto ai sensi del presente articolo con il compito di fornire ai funzionari delegati sussidio, consulenza e collaborazione in vista di una gestione coordinata ed omogenea dei problemi concernenti la legittimità della spesa rendicontata periodicamente all' organo di controllo; alla Direzione regionale della Ragioneria generale sono assegnate le rimanenti nove unità di detto personale con compiti di riscontro amministrativo - contabile dei rendiconti dei funzionari delegati alle spese per gli interventi nelle zone del Friuli - Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976.
L' assunzione del personale è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al personale di concerto con l' Assessore alla ricostruzione e con l' Assessore alle finanze, fra coloro che abbiano prestato un lodevole servizio per almeno sei mesi in posizione non di ruolo, anche in maniera non continuativa, presso l' Amministrazione regionale.
Il personale assunto ai sensi del presente articolo dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per l' accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente; per quanto concerne il requisito del titolo di studio per l' assunzione nelle qualifiche di consigliere, segretario e coadiutore è richiesto rispettivamente il diploma di laurea previsto per il profilo professionale di consigliere finanziario - contabile - economico, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quadriennale, ed il diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Il contratto ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile una sola volta per un periodo comunque non superiore alla durata iniziale.
Al personale assunto ai sensi del presente articolo compete il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di appartenenza.
Art. 84
 
Il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi di cui all' articolo 40 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché il termine per la presentazione del programma degli interventi da realizzarsi a cura delle cooperative indicate dagli articoli 68, primo comma, punto 4, e 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, scade il sessantesimo giorno successivo all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 85
 
In relazione al disposto del precedente articolo 23, primo alinea, la denominazione del capitolo 6035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene modificata sostituendo la locuzione << per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite >> con la seguente: << per la ricostituzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti >>.
Gli oneri previsti dal punto 5) del primo comma dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, così come aggiunto con il secondo alinea dell' articolo 23, fanno carico al capitolo 6032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, la cui denominazione viene integrata con la locuzione << nonché per il mutamento della destinazione d' uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento >>.
Art. 86
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 30, primo comma, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6046 con la denominazione: << Erogazione agli aventi diritto ai contributi ventennali previsti dalle leggi regionali n. 30/1977 e n. 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, di annualità capitalizzate al valore attuale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6046 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Art. 87
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' ultimo comma del precedente articolo 30 e del terz' ultimo comma del precedente articolo 31 fanno carico al capitolo 851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Le entrate derivanti dall' applicazione del disposto del terzo comma del precedente articolo 31 saranno introitate sul capitolo 672 dello stato di previsione dell' entrate del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 88
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 43 fanno carico - per quanto riguarda il completamento degli interventi di recupero statico e funzionale - al capitolo 6032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 e - per quanto riguarda il completamento degli interventi di ricostruzione - al capitolo 6033 del precitato stato di previsione.
Art. 89
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 44 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6047 con la denominazione: << Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il recupero statico e funzionale di edifici adibiti a casa canonica di loro proprietà danneggiati dagli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6047 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Art. 90
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 59, secondo comma è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6048 con la denominazione: << Anticipazione ai soggetti aventi titolo dell' indennità di occupazione temporanea delle aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché adibite a deposito di materiale di risulta >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6048 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Art. 91
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 63 fanno carico al capitolo 755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 92
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 70 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IV - il capitolo 806 con la denominazione: << Rimborso ai Comuni degli oneri finanziari e delle spese relative a sentenze dell' Autorità giudiziaria, a pronunce arbitrali ed a giudizi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 806 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Sul medesimo capitolo 806 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.