LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54

Modifica della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna) e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/12/1986
Materia:
130.02 - Comunità montane
210.06 - Economia montana

Art. 1
 
L' ultimo comma dell' articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dai seguenti:
<< Le Comunità montane sono tenute a presentare, contestualmente al programma - stralcio previsto dal presente articolo, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso.
La relazione dovrà consentire il riscontro degli interventi con riferimento alle finalità individuate nei rispettivi strumenti di programmazione annuale vigenti e ai finanziamenti assegnati per la loro esecuzione. >>.

Art. 2
 
L' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come già sostituito dall' articolo 17 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44, è sostituito dal seguente:
<< Art. 25
 Finanziamento dei programmi - stralcio annuali
Le somme che alla Regione vengono attribuite in base all' articolo 5, sesto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e gli altri stanziamenti che la Regione stessa intenda aggiungere a dette somme, sono destinati al finanziamento dei programmi - stralcio di attuazione dei piani pluriennali di sviluppo di cui al precedente articolo 19, ovvero, in pendenza dell' approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, al finanziamento dei programmi straordinari di opere ed interventi di cui al successivo articolo 26.
Al fine di consentire una più organica e razionale programmazione, la ripartizione degli stanziamenti regionali straordinari e delle assegnazioni statali di cui al precedente comma viene disposta - con riferimento, per quanto attiene quest' ultima, al comma quarto dell' articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno per l' anno successivo con l' osservanza dei seguenti criteri:
a) per due decimi in base alla dimensione del territorio di ciascuna Comunità montana;
b) per tre decimi in base alla popolazione residente su detto territorio, quale risulta dai dati ufficiali dell' ISTAT;
c) per due decimi in base al dissesto idrogeologico, esistente in ogni zona omogenea;
d) per tre decimi in base al tasso di riduzione della popolazione residente in ciascuna Comunità montana, risultante dagli ultimi dati ufficiali dell' ISTAT in rapporto al censimento della popolazione del 1971.

Le somme assegnate ai sensi del precedente comma saranno erogate in unica soluzione successivamente all' approvazione dei programmi di cui al primo comma del presente articolo. >>.

Art. 3
 
Il secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:
<< Per la formazione, l' adozione, l' approvazione, l' accertamento dello stato di attuazione nonché il controllo dei programmi straordinari si osservano le procedure previste dall' articolo 19 per i programmi stralcio annuali. La disposizione dell' ultimo comma dell' articolo 14 s' intende riferita anche ai programmi straordinari. >>.

Art. 4
 
Per quanto attiene all' anno 1986, la ripartizione di cui all' articolo 25, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, così come sostituito dall' articolo 2 della presente legge, sarà effettuata entro il quarantesimo giorno successivo all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
 
L' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come inserito dall' articolo 20 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44, è sostituito dal seguente:
<< Art. 28 bis
 Spese correnti
Per il finanziamento delle spese correnti la Regione assegna alle Comunità montane un contributo ordinario annuale, la cui misura è fissata con la legge di bilancio. Detto contributo è ripartito tra le singole Comunità montane dalla Giunta regionale in parti uguali per metà dell' importo complessivo, e, per l' altra metà, secondo i criteri fissati dal precedente articolo 25, secondo comma.
Per le spese di cui al comma precedente le Comunità montane possono inoltre utilizzare una quota, non superiore al dieci per cento, dei finanziamenti loro accordati per la realizzazione dei programmi - stralcio annuali o dei programmi straordinari di opere ed interventi. >>.

Art. 7
 
La denominazione del capitolo 650 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' anno 1986 è corretta nel modo seguente: << Contributo ordinario per le spese correnti delle Comunità montane di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54. >>.
Art. 8
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.