All'
articolo 27, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 sono apportate le seguenti modifiche:
- alla Sezione prima, l' alinea relativo ai dipendenti regionali è sostituito dal seguente:
<< - da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati in numero di due dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale e in numero di uno ciascuno dalla Direzione regionale dei lavori pubblici e dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali; >>;
- alla Sezione quinta, dopo l' alinea << - dal Direttore regionale della pianificazione territoriale; >> è inserito l' alinea << - dal Direttore del Servizio autonomo dell' economia montana; >>;
- alla Sezione sesta, l' alinea relativo ai dipendenti regionali è sostituito dal seguente:
<< - da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati dalla Direzione regionale dell' agricoltura in numero di tre e dalla Direzione regionale dei lavori pubblici in numero di uno; >>.