LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 1986, n. 49

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 recante << Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/1986
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
 
All' articolo 27, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 sono apportate le seguenti modifiche:
- alla Sezione prima, l' alinea relativo ai dipendenti regionali è sostituito dal seguente:
<< - da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati in numero di due dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale e in numero di uno ciascuno dalla Direzione regionale dei lavori pubblici e dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali; >>;
- alla Sezione quinta, dopo l' alinea << - dal Direttore regionale della pianificazione territoriale; >> è inserito l' alinea << - dal Direttore del Servizio autonomo dell' economia montana; >>;
- alla Sezione sesta, l' alinea relativo ai dipendenti regionali è sostituito dal seguente:
<< - da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati dalla Direzione regionale dell' agricoltura in numero di tre e dalla Direzione regionale dei lavori pubblici in numero di uno; >>.

All' articolo 27 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 sono aggiunti i seguenti commi:
<< Ai componenti esterni del Comitato tecnico regionale di cui al presente articolo, compete un gettone di presenza dell' ammontare di lire 100.000 per ogni seduta delle sezioni del Comitato stesso.
Ai medesimi componenti si applicano altresì le disposizioni di cui al primo ed al secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.
Gli oneri previsti dai precedenti commi fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. >>.

Art. 2
 
All' articolo 30, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 le parole << e della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali >> sono soppresse.
Art. 3
 
All' articolo 31 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 sono apportate le seguenti modifiche:
- il secondo comma è soppresso;
- il sesto comma è sostituito dai seguenti: << Il Direttore provinciale dei lavori pubblici esprime parere di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata, quando sia necessario un esame tecnico che rientri nella competenza professionale degli ingegneri o dei geometri; le medesime attribuzioni, per le materie di competenza delle Direzioni regionali e dei Servizi autonomi che siano dotati di adeguata struttura tecnica, sono svolte dai direttori dei competenti servizi.Qualora gli atti sopra indicati non comportino la necessità dell' esame tecnico di cui al precedente comma, il parere di congruità viene reso secondo le modalità e dagli organi individuati in appositi regolamenti. >>;
- dopo l' ultimo comma è aggiunto il seguente: << Per le opere rientranti nelle materie indicate dall' articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 51, le attribuzioni di cui al primo e penultimo comma del presente articolo sono esercitate dal Direttore del competente Servizio tecnico della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali. >>.

Art. 4
 
L' articolo 49 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, è sostituito dal seguente:
<< Art. 49
 Proroga del Comitato tecnico regionale
e del Comitato consultivo delle bonifiche
Sino alla data di decorrenza della nomina del nuovo Comitato tecnico regionale, come previsto agli articoli 26 e 27 della presente legge, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Comitato tecnico regionale già costituito ai sensi della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Sino alla medesima data le attribuzioni già proprie del Comitato consultivo delle bonifiche, soppresso dal precedente articolo 28, continuano ad essere svolte dallo stesso. >>.

Art. 5
 
All' articolo 50 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 le parole << articoli 8, secondo comma, e 44, terzo comma >> sono sostituite con le parole << articoli 8, secondo comma, 13, 14 e 44, terzo comma >>.
Art. 6
 
L' articolo 51 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 è sostituito dal seguente:
<< Art. 51
 
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1987. >>.

Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.