LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 1986, n. 48

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (secondo provvedimento)

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/1986
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 14
 
L' articolo 30 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è così modificato:
- al secondo comma la locuzione << per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995 >> viene sostituita dalla locuzione << per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005 >>;
- al quarto comma la locuzione << per gli anni dal 1989 al 1995 >> viene sostituita dalla locuzione << per gli anni dal 1989 al 2005 >>.

Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.