LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 1986, n. 47

Integrazione della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, concernente contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/11/1986
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 1
 
Nella legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, dopo l' articolo 7 è inserito il seguente articolo:
<< Art. 7 bis
 
Al fine di agevolare le attività promozionali, di coordinamento e di supporto amministrativo esercitate a favore delle scuole materne non statali da Associazioni che le affiliano, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni medesime contributi per spese organizzative e di gestione, relativamente alla parte non coperta da assegnazioni statali.
Le domande per l' ottenimento dei contributi devono essere presentate alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:
a) preventivo di spesa;
b) dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell' anno precedente.

È fatto obbligo ai beneficiari di presentare, a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio dell' anno successivo a quello di erogazione dei contributi:
a) la relazione delle attività svolte;
b) la documentazione analitica delle spese sostenute;
c) la dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell' anno precedente.

Limitatamente al 1986 le domande di contributo dovranno pervenire alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale entro 15 giorni dall' entrata in vigore della presente legge ed i contributi saranno concessi tenendo conto del numero delle scuole affiliate e di una relazione illustrativa dell' attività svolta nell' anno scolastico 1985-1986. >>.

Art. 2
 
In relazione al disposto di cui al precedente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3361 con la denominazione: << Contributi per le spese organizzative e di gestione sostenute da Associazioni che affiliano scuole materne non statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3340 del medesimo stato di previsione.
Sul già citato capitolo 3361 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3340 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 3361 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 ed al bilancio per l' anno 1986.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.