LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42

Applicazione nel territorio regionale del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, come convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1986
Materia:
440.01 - Beni ambientali

Art. 1
 
Nella Regione Friuli - Venezia Giulia i beni e le località indicate all' articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, come sostituito dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, rimangono soggetti alla normativa d' uso e di valorizzazione ambientale prevista dal Piano urbanistico regionale generale e dalla strumentazione urbanistica ad esso subordinata relativa agli ambiti di tutela ambientale, ai territori destinati a parchi naturali, agli ambiti di alta montagna, agli ambiti boschivi, agli ambiti silvo - zootecnici, agli ambiti agricolopaesaggistici, ai complessi urbanistici di interesse storico - artistico e di pregio ambientale, che si integrano inscindibilmente con la disciplina urbanistica dell' assetto del territorio e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1 bis della medesima legge.
Art. 2
 
La Regione Friuli - Venezia Giulia entro il 31 dicembre 1986 provvede alla verifica del rispetto da parte del Piano urbanistico regionale generale dei valori paesistici ed ambientali tutelati dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, come convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431.
A tal fine il Presidente della Giunta regionale invia le risultanze degli eseguiti accertamenti della corrispondenza prevista al precedente comma al Ministero dei beni culturali ed ambientali.
La Regione provvede alla eventuale revisione del Piano urbanistico regionale generale ovvero alle modifiche comunque necessarie, ai sensi del disposto dell' articolo 10, secondo e terzo comma, della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come sostituito dall' articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, eccezione fatta per i pareri previsti dal primo comma dell' articolo 5 della stessa legge regionale.
Art. 3
 
Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali non ancora adeguati al Piano urbanistico regionale generale, trova applicazione, per i beni e le località di cui all' articolo 1, il vincolo paesaggistico previsto dall' articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, come sostituito dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.
Qualora l' adeguamento sia stato disposto soltanto parzialmente, la disciplina di cui al comma precedente si applica soltanto alle parti del territorio la cui destinazione d' uso non sia stata adeguata alle previsioni del Piano urbanistico regionale generale.
Art. 4
 
I Comuni di cui all' articolo precedente, il cui territorio non sia interessato dalla variante di cui al precedente articolo 2, ultimo comma, della presente legge, sono tenuti ad adeguare entro il 31 dicembre 1987 gli strumenti urbanistici generali ai contenuti ed alle prescrizioni del Piano urbanistico regionale generale o a completarne l' adeguamento.
I Comuni, il cui territorio sia interessato dalla variante al Piano urbanistico regionale generale approvata ai sensi del precedente articolo 2, provvederanno all' adeguamento dei relativi strumenti urbanistici generali entro 6 mesi dalla predetta approvazione.
Qualora i Comuni non provvedano a quanto suindicato nei termini di cui ai commi precedenti, trova applicazione l' articolo 35, secondo comma, della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.