LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 ottobre 1986, n. 40

Modifica all' ordinamento dell' Amministrazione regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1986
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 28 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
<< Il Presidente del Consiglio regionale, i Vice Presidenti del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori si avvalgono dell' opera di un autista di rappresentanza.
Al personale con qualifica di coadiutore, in possesso della patente che abiliti alla giuda di autoveicoli di categoria << C >> nonché degli altri requisiti prescritti, può essere conferito l' incarico di cui al precedente comma nell' ambito delle prestazioni tecnico - manuali di cui all' articolo 14 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e delle relative mansioni obiettive previste dal regolamento di esecuzione di cui all' articolo 10 della citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ed a cui saranno apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni.