LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 gennaio 1986, n. 4

Incarico di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione, durante l' anno 1986, ai Sindaci dei Comuni disastrati o loro delegati.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/1986
Materia:
130.01 - Comuni e Province
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Le disposizioni della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 5, relative al conferimento dell' incarico di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione agli Amministratori dei Comuni delle zone terremotate del Friuli, sono prorogate al 31 dicembre 1986.
L' incarico è conferito dal Consiglio comunale in seduta pubblica mediante deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto.
Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1 gennaio 1986.