LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 agosto 1986, n. 38

Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/09/1986
Materia:
210.02 - Foreste

CAPO I
 Norme di modifica e di integrazione
alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22
Art. 1
 
L' articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 Territori in cui si applica la legge
Gli interventi previsti dalla presente legge verranno realizzati:
a) nei territori delle Comunità montane:
b) nelle parti dei bacini montani non comprese nei territori di cui alla precedente lettera a);
c) nei rimanenti territori regionali per i soli interventi a favore dei boschi esistenti. >>.


Art. 2
 
L' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 Vincolo idrogeologico
In attesa della emanazione di norme organiche per la difesa del suolo e per la protezione della natura e, comunque, fino a quando non sarà stabilita una nuova disciplina in materia di vincolo idrogeologico, i terreni soggetti ai vincoli di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267, rimangono sottoposti alla disciplina relativa ed a quella regionale.
Nei terreni soggetti ai vincoli predetti, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia o, comunque, comportante trasformazione nell' uso dei boschi e dei fondi rimane subordinata all' autorizzazione di cui all' articolo 7 del citato RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
Al rilascio di tale autorizzazione è competente il Direttore regionale delle foreste, sentita la competente Sezione del Comitato tecnico regionale, quando l' attività di cui al precedente comma interessi superfici superiori ai 5000 mq.
Qualora le attività di cui al secondo comma interessino superfici inferiori ai 5000 mq., l' autorizzazione verrà rilasciata dal Direttore dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
Nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più Ispettorati, l' autorizzazione sarà rilasciata, con le modalità di cui sopra, dal Direttore regionale delle foreste.
Il rilascio della autorizzazione per attività interessanti superfici inferiori ai 5000 mq. dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste; per attività interessanti superfici superiori ai 5000 mq. il termine per il rilascio dell' autorizzazione è elevato a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della relativa richiesta alla Direzione regionale delle foreste; qualora entro i termini predetti nessuna comunicazione venga trasmessa dall' Amministrazione regionale al richiedente, l' autorizzazione si dà per acquisita.
Qualora venga richiesta l' integrazione di elementi istruttori, dalla data di ricevimento delle integrazioni decorre un nuovo termine di 30 giorni.
Il rilascio della autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale da determinarsi dal Direttore regionale delle foreste o dal Direttore dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste, secondo le rispettive competenze, a garanzia della buona esecuzione dei lavori e delle opere da autorizzare.
Per la determinazione dell' ammontare del deposito si terrà conto del costo per l' eventuale esecuzione d' ufficio delle opere prescritte e di ripristino.
In luogo del deposito, la cauzione potrà essere prestata anche mediante fidejussione bancaria.
In caso di esecuzione d' ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvederà ai sensi del RD 14 aprile 1910, n. 639.
Per le opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale e per le opere pubbliche di viabilità forestale di cui al successivo articolo 26 bis, nonché per gli interventi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 e all' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, modificata ed integrata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, nonché per le opere di cui al successivo articolo 30, l' approvazione dei relativi progetti da parte del competente organo dell' Amministrazione forestale regionale tiene luogo dell' autorizzazione di cui ai precedenti commi. >>.

Art. 3
 
L' articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 16
 Iniziative per la protezione dell' ambiente naturale
L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare - anche utilizzando i finanziamenti assegnati dallo Stato e dalla CEE - iniziative per favorire la conoscenza ed il rispetto del patrimonio naturalistico e contribuire alla salvaguardia dell' ambiente naturale mediante:
1. spese a totale carico dell' Amministrazione regionale:
a) per la realizzazione e diffusione a cura della Direzione regionale delle foreste di ogni tipo di materiale divulgativo e didattico riguardante l' ambiente e la sua conoscenza; detto materiale potrà essere ceduto gratuitamente a scuole, associazioni ed enti che intendono attuare attività rivolte alla conoscenza di argomenti di carattere naturalistico;
b) per l' attuazione a cura della Direzione regionale delle foreste di interventi finalizzati alla protezione, restaurazione e fruizione dell' ambiente naturale, nonché per l' acquisizione e/o la posa in opera di attrezzature dirette alla stessa finalità. 2. contributi e/o sovvenzioni fino al 100% della spesa ammissibile, da assegnare a Province, Comuni e loro Consorzi, Comunità montane, all' Azienda regionale delle foreste, a istituzioni, associazioni, comitati, ai Provveditorati agli Studi:
a) per la realizzazione e diffusione gratuita di ogni tipo di materiale divulgativo, didattico, finalizzato alla conoscenza dell' ambiente naturale e montano;
b) per l' attuazione degli interventi finalizzati alla protezione, restaurazione, fruizione dell' ambiente naturale e montano, nonché per l' acquisto e/o la posa in opera di attrezzature dirette alle stesse finalità.

Gli interventi di cui al punto 1, lettera b) e al punto 2, lettera b) potranno essere localizzati al di fuori delle aree che il PUR destina a parchi naturali e ambiti di tutela ambientale.
Le delibere di cui al punto 1, lettera b) e al punto 2, lettera b) sono adottate dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale delegato alle foreste, di concerto con quello delegato al bilancio ed alla programmazione.
Le delibere di cui al punto 2, lettera b), qualora riguardino iniziative adottate dai Comuni, saranno formulate previa acquisizione del parere della Comunità montana, quando l' area interessata ricada nella circoscrizione di una di esse, o di quello delle rispettive Amministrazioni provinciali per il restante territorio. Il parere si ha per favorevolmente espresso qualora non pervenga entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
I contributi e/o le sovvenzioni di cui al punto 2, lettera a) e al punto 2, lettera b) del presente articolo vengono erogati nelle seguenti misure:
1. anticipazione dell' 80% ad avvenuta approvazione dell' iniziativa da parte della Direzione regionale delle foreste del programma e del preventivo analitico della spesa presunta;
2. saldo, a seguito dell' approvazione del consuntivo di spesa da parte della Direzione regionale delle foreste.

I contributi e le sovvenzioni di cui al punto 2, lettere a) e b), potranno essere richiesti dai Provveditorati agli Studi nonché da Associazioni che operano nel settore. >>.

Art. 4
 
L' articolo 19 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 19
 Prescrizioni di massima e di polizia forestale
Entro il 31 dicembre 1986 si provvederà ad adeguare alle disposizioni della presente legge le prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall' articolo 10 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, con un unico regolamento per l' intero territorio regionale sottoposto a vincolo.
Entro lo stesso termine, con decreto del Presidente della Giunta regionale, verrà approvato uno schema di capitolato tecnico - economico da adottare per le utilizzazioni dei boschi degli enti pubblici soggetti a tutela nonché di quelli gestiti dall' Azienda regionale delle foreste. >>.

Art. 5
 
L' articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è sostituito dai seguenti:
<< Art. 21
 Piani economici di gestione
delle proprietà silvo - pastorali degli enti pubblici
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la compilazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo - pastorali degli enti pubblici.
Detti piani sono approvati, agli effetti degli articoli 130 e seguenti del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste.
La redazione dei piani è affidata a dottori agronomi o forestali abilitati.
Art. 21 bis
 Piani economici di gestione delle proprietà
silvo - pastorali delle comunioni familiari,
dei consorzi volontari e dei privati
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la compilazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo - pastorali delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati, in considerazione dell' interesse pubblico che riveste una efficace conduzione dei boschi regionali. >>.

Art. 6
 
L' articolo 22 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 22
 Rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti
e conversioni delle proprietà
silvo - pastorali degli enti pubblici
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare - anche utilizzando i finanziamenti assegnati dallo Stato e dalla CEE - la spesa per le seguenti opere ed interventi sulle proprietà silvo - pastorali degli enti pubblici:
a) opere e lavori inerenti al rimboschimento;
b) opere e lavori inerenti al miglioramento delle proprietà silvo - pastorali;
c) interventi per la ricostruzione di boschi distrutti o deteriorati da qualunque causa;
d) interventi per la conversione di boschi cedui in fustaie;
e) impianti di colture legnose a rapido accrescimento;
f) tagli intercalari.

Per quanto riguarda le zone montane, le funzioni relative alle opere ed interventi di cui al comma precedente sono attribuite alle Comunità montane alle quali i fondi vengono assegnati dalla Giunta regionale entro il primo bimestre di ciascun anno, in base a criteri definiti con delibera della Giunta regionale stessa.
Le opere e gli interventi sono realizzati dalle Comunità montane in economia ovvero possono essere affidati dalle medesime in concessione.
Per gli interventi di cui al primo comma, lettera a), le Comunità montane, entro 12 mesi dall' entrata in vigore della presente legge, dovranno predisporre una mappa del bosco e del foraggio a cui attenersi per l' erogazione dei finanziamenti. >>.

Art. 7
 
L' articolo 23 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 23
 Rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni
delle proprietà silvo - pastorali di soggetti privati,
di comunioni familiari e consorzi volontari
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nei limiti del 75% - anche utilizzando i finanziamenti assegnati dallo Stato e dalla CEE - la spesa per la progettazione e l' esecuzione, da parte dei soggetti privati, di comunioni familiari e di consorzi volontari, a favore dei rispettivi patrimoni boschivi, delle opere ed interventi indicati al precedente articolo 22, eccezione fatta per l' intervento di cui alla lettera d) per il quale il limite non potrà superare il 50% della spesa.
Le funzioni relative a tali opere ed interventi sono attribuite, nelle zone montane, alle Comunità montane alle quali i fondi sono assegnati dalla Giunta regionale entro il primo bimestre di ciascun anno, in base a criteri definiti con delibera della Giunta regionale stessa.
Per le piantagioni effettuate con le specie arboree a rapido accrescimento, il contributo non potrà superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile per l' impianto e le cure colturali relative al primo anno.
I terreni rimboschiti a norma del presente articolo devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione, approvato dall' Ispettorato ripartimentale delle foreste, e gli stessi non potranno essere oggetto di trasformazioni colturali sino alla maturità dell' impianto. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste potranno rilasciare motivate autorizzazioni in deroga.
Per i contributi a favore degli impianti di specie arboree a rapido accrescimento con turno inferiore a 15 anni non è richiesta l' osservanza del piano di cui al comma precedente.
In caso di inosservanza del piano di coltura e conservazione trovano applicazione le sanzioni previste dal Titolo XI, Capo II, del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche ed integrazioni.
L' applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative ha luogo secondo le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
L' inosservanza del divieto di trasformazioni colturali dei terreni rimboschiti comporta altresì la revoca del contributo e l' obbligo del suo rimborso, con gli interessi legali, a favore dell' ente concedente. >>.

Art. 8
 
L' articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è sostituito dai seguenti:
<< Art. 25
 Contributi in conto capitale
per l' acquisizione di attrezzature
Al fine di promuovere l' ammodernamento ed il potenziamento della meccanizzazione e la valorizzazione delle produzioni forestali, le Comunità montane nel territorio di rispettiva competenza hanno la facoltà di concedere contributi in conto capitale alle imprese boschive e loro consorzi, fino alla misura massima del 40% della spesa sostenuta per l' acquisto, il rinnovo e l' ammodernamento di impianti, macchinari ed attrezzature destinati al taglio, allestimento ed esbosco del legno.
Tale contributo è elevato alla misura massima del 50% per le cooperative.
Potranno godere dei contributi predetti le imprese boschive regionali regolarmente iscritte negli appositi elenchi della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che svolgano in modo continuativo la loro attività.
Le domande di contributo debbono essere presentate alle Comunità montane unitamente ad una relazione tecnico - illustrativa e ad un preventivo di spesa degli investimenti che si intendono attuare.
Nei rimanenti territori regionali la facoltà di concedere i contributi di cui ai commi precedenti è demandata alla Direzione regionale delle foreste la quale si avvale degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, territorialmente competenti.
Il contributo sarà erogato in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute dal richiedente e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura dell' ente erogatore.
I beneficiari non potranno cedere, alienare o distogliere dal previsto impiego, per un periodo di sette anni, gli impianti, macchinari ed attrezzature, senza autorizzazione da parte dell' ente erogatore.
I fondi relativi verranno assegnati alle Comunità montane - anche utilizzando finanziamenti assegnati dallo Stato e dalla CEE - dalla Giunta regionale entro il primo bimestre di ciascun anno, in base a criteri definiti con delibera della Giunta regionale stessa.
Art. 25 bis
 Contributi in conto interesse per
l' acquisizione di attrezzature
Per l' aliquota non coperta dal contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 25, le Comunità montane possono concedere agli stessi soggetti e per le medesime finalità un contributo in conto interesse per operazioni a medio termine e comunque di durata non superiore a cinque anni.
Il limite massimo del contributo è fissato nella misura massima del 15% annuo dell' importo del mutuo.
La quota di interessi relativa all' importo del mutuo a carico del richiedente non può essere inferiore al 40% del tasso di riferimento.
I fondi relativi verranno assegnati alle Comunità montane - anche utilizzando i finanziamenti assegnati dallo Stato e dalla CEE - dalla Giunta regionale entro il primo bimestre di ciascun anno.
Art. 25 ter
 Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria
di attrezzature
In alternativa ai contributi in conto capitale e in conto interesse, le Comunità montane, nei territori di rispettiva competenza, hanno la facoltà di concedere agli stessi soggetti e per le medesime finalità contributi sulle operazioni di locazione a prezzi prefissati, correntemente chiamate << leasing >> finanziario.
Il contributo di cui al comma precedente viene determinato nella misura massima del 25% del valore d' acquisto degli impianti, macchinari e/o attrezzature, entro il limite massimo di 150 milioni.
Non sono ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiore a 10 milioni.
Il contributo di cui ai commi precedenti verrà corrisposto in rate semestrali costanti posticipate, a partire dalla data di stipulazione del contratto, per una durata pari a quella dell' operazione e, comunque, non superiore a 5 anni.
Le domande di contributo devono essere presentate alle Comunità montane per il tramite di aziende o di istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuano operazioni di locazione finanziaria, o per il tramite della Friulia - Lis Spa.
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti atti:
a) copia del contratto di locazione;
b) copia della fattura d' acquisto debitamente autenticata.

I beneficiari non potranno cedere, alienare o distogliere per un periodo di sette anni, gli impianti, macchinari ed attrezzature senza autorizzazione da parte dell' ente od organo concedente.
I fondi relativi verranno assegnati alle Comunità montane - anche utilizzando i finanziamenti assegnati dallo Stato e dalla CEE - in base ai criteri definiti con delibera della Giunta regionale. >>.

Art. 9
 
L' articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è sostituito dai seguenti:
<< Art. 26
 Viabilità forestale
La viabilità forestale è costituita da:
a) le vie di penetrazione all' interno delle aree forestali destinate preminentemente al servizio dei patrimoni silvo - pastorali;
b) le piste di esbosco;
c) le condotte permanenti per l' esbosco del legname;
d) i piazzali di prima lavorazione del legname.

Art. 26 bis
 Opere pubbliche di viabilità forestale
Le opere di viabilità forestale e la loro manutenzione sono eseguite dalle Comunità montane tramite i Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana di Udine e di Tolmezzo e, per la provincia di Pordenone, ove i medesimi non sono costituiti, tramite il Consorzio di bonifica Cellina - Meduna.
Tali opere sono considerate opere pubbliche regionali e pertanto la spesa per la loro realizzazione è a totale carico dell' Amministrazione regionale.
Le Comunità montane predispongono un programma di tali opere con l' ordine di priorità delle stesse.
Tale programma deve essere trasmesso, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Direzione regionale delle foreste che, con il proprio parere, ne cura l' inoltro alla Giunta regionale.
Gli interventi verranno finanziati dalla Giunta regionale, sentito il parere della delegazione regionale dell' UNCEM mediante piani di riparto da approvarsi entro il primo bimestre di ciascun esercizio finanziario.
Art. 26 ter
 Altre opere di viabilità forestale
Le Comunità montane sono autorizzate a finanziare, nella misura massima dell' 80%, la spesa per la progettazione, l' esecuzione e la manutenzione, da parte di soggetti privati, di opere di viabilità forestale.
Le Comunità montane predispongono un programma di tali opere con l' ordine di priorità delle stesse.
Il programma deve essere trasmesso, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Direzione regionale delle foreste che, con il proprio parere, ne cura l' inoltro alla Giunta regionale. I fondi necessari sono assegnati alle Comunità montane dalla Giunta regionale, sentito il parere della delegazione regionale dell' UNCEM, mediante piani di riparto approvati entro il primo bimestre di ciascun esercizio finanziario.
Le opere interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere realizzate se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate con decreto del Presidente della Comunità montana, di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. >>.

Art. 10
 
L' articolo 28 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 28
 Attribuzioni in materia di vincolo idrogeologico
Tutte le funzioni esercitate dalle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura della Regione in materia forestale e di vincolo per le finalità idrogeologiche o, comunque, connesse con la sistemazione del suolo, spettano al Direttore regionale delle foreste o al Direttore dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste, secondo quanto disposto dal precedente articolo 7.
I provvedimenti di determinazione ed estinzione del vincolo per finalità idrogeologiche sono deliberati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente sezione del Comitato tecnico regionale. >>.

Art. 11
 
L' articolo 38 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è sostituito dai seguenti:
<< Art. 38
 Modalità di concessione dei contributi
Le domande per la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 23, 25, 25/bis, 25/ter e 26/ter, dovranno essere presentate dagli interessati alla Comunità montana competente per territorio accompagnate da una relazione tecnico - forestale redatta da un dottore agronomo o forestale iscritto all' ordine professionale.
Il Presidente della Comunità montana, espletata la prescritta istruttoria, comunicherà agli interessati l' ammissione al finanziamento, indicando contestualmente i termini entro cui dovranno essere presentati i singoli progetti esecutivi e la documentazione da produrre.
La concessione del contributo avrà luogo con provvedimento del Presidente della Comunità montana. Tale provvedimento dovrà contenere l' approvazione del progetto esecutivo, la determinazione della spesa, la misura del contributo, l' indicazione del termine di inizio dei lavori, nonché la determinazione dei termini massimi di esecuzione dei lavori.
La Comunità montana provvederà a verificare la regolarità finale dei lavori ammessi a contributo. Se i lavori eseguiti saranno sostanzialmente difformi da quelli previsti, si provvederà alla revoca del contributo ed al recupero delle somme eventualmente già erogate. Se le differenze non altereranno sostanzialmente l' opera prevista, il contributo dovrà subire una proporzionale diminuzione.
I contributi per gli interventi nei territori non montani saranno concessi con provvedimento del Direttore regionale delle foreste, con procedura analoga a quella descritta nei commi precedenti, dopo che gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio avranno espletato l' istruttoria sulle domande ad essi presentate, accompagnate dalla relazione tecnico - forestale di cui al primo comma.
Art. 38 bis
 Anticipazioni a favore di beneficiari
di contributi e/ o sovvenzioni
A favore dei beneficiari di tutti i contributi e/o sovvenzioni regionali previsti dalla presente legge, viene concessa una anticipazione pari al 50% della spesa ammessa a contributo o sovvenzione.
Per i piani economici e di gestione l' anticipazione è elevata al 90% del finanziamento concesso.
Per le iniziative di cui al precedente articolo 16 l' anticipazione è elevata all' 80%. >>.

Art. 12
 
Il primo comma dell' articolo 41 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Le somme derivate dalla applicazione degli articoli 131, 132, 133 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, anche da tagli ordinari, saranno depositate su apposito capitolo di bilancio dei Comuni per essere impiegate in opere di miglioramento del patrimonio silvo - pastorale. >>.

CAPO II
 Norme transitorie e finali
Art. 13
 
Alle domande di contributi ai sensi del previgente articolo 25, primo, ottavo e undicesimo comma, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, già deliberate alle Comunità montane, continua ad applicarsi la precedente normativa.
Alle domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 6, si applica il disposto di cui all' ultimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituito dall' articolo 2 della presente legge.
Art. 14
 
I termini per l' assegnazione dei fondi alle Comunità montane previsti dalla presente legge non riguardano l' assegnazione per l' anno 1986.
Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge per gli anni successivi si farà fronte con le assegnazioni che verranno disposte dallo Stato e dalla CEE, nonché con eventuali fondi regionali.
CAPO III
 Disposizioni varie
Art. 15
 
L' articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, viene integrato dalla seguente lettera:
<< g) offre ai soggetti di cui all' articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituito dall' articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, garanzie di fidejussione per la parte non assistita dal contributo in conto capitale. >>.

Art. 16
 
Al fine di provvedere alla vigilanza sul patrimonio forestale ed alla sua tutela in particolare contro i pericoli determinati dagli incendi forestali e di collaborare alla realizzazione dell' inventario forestale regionale permanente, compiti che necessitano dell' ulteriore impiego di almeno 25 guardie e di 5 consiglieri ispettori forestali, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato di 30 unità, di cui 25 nella qualifica funzionale di coadiutore - guardia e 5 nella qualifica funzionale di consigliere.
Art. 17
 
Il secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dal seguente:
<< A favore degli stessi soggetti e dei loro aventi causa si applica, in caso di infortunio nel corso delle operazioni suindicate, di corsi di formazione, di esercitazioni periodiche, nonché di quelle di salvataggio di persone o cose, la tutela assicurativa agricola ai sensi dell' articolo 6, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. >>.

Art. 18
 
Alla realizzazione di programmi straordinari di opere pubbliche di bonifica montana, ivi comprese strade di servizio forestali, ammessi al finanziamento previsto dall' articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni, l' Amministrazione regionale provvederà ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54.
CAPO IV
 Norme finanziarie
Art. 19
 
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituito con il precedente articolo 3, è autorizzata la spesa di lire 523 milioni per l' anno 1986 e precisamente:
- lire 100 milioni per interventi previsti dal punto 1, lettera a);
- lire 150 milioni per interventi previsti dal punto 1, lettera b);
- lire 100 milioni per interventi previsti dal punto 2, lettera a);
- lire 173 milioni per interventi previsti dal punto 2, lettera b).

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 vengono istituiti i seguenti capitoli:
- al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria III - il capitolo 870 con la denominazione: << Spese per la realizzazione e la diffusione di materiale divulgativo e didattico riguardante l' ambiente e la sua conoscenza >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1986;
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria IX il capitolo 6203 con la denominazione: << Spese per l' attuazione di interventi finalizzati alla protezione, restaurazione e fruizione dell' ambiente naturale nonché per l' acquisto e/o la posa in opera di attrezzature >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1986;
- al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria IV - il capitolo 880 con la denominazione: << Contributi e sovvenzioni per la realizzazione e diffusione gratuita di materiale divulgativo, didattico, finalizzato alla conoscenza dell' ambiente naturale e montano >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1986;
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria XI il capitolo 6279 con la denominazione: << Contributi e sovvenzioni a Province, Comuni e Comunità montane per l' attuazione di interventi finalizzati alla protezione, restaurazione e fruizione dell' ambiente naturale nonché per l' acquisto e/o la posa in opera di attrezzature >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 173 milioni per l' anno 1986.

Al predetto onere complessivo di lire 523 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6184 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 10 del 22 gennaio 1986.
Sui già citati capitoli 870, 6203, 880, 6279 vengono, altresì, iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, rispettivamente, di lire 100 milioni, 150 milioni, 100 milioni e 173 milioni, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6184 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Art. 20
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 21 e 21 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituiti con il precedente articolo 5, fanno carico al capitolo 6269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 già compreso nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi ed il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
La denominazione del precitato capitolo 6269 viene integrata aggiungendo dopo le parole: << ... dei piani economici... >> la seguente locuzione: << di gestione delle proprietà silvo - pastorali degli enti pubblici, delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati. >>.
Art. 21
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del primo comma dell' articolo 22 e del primo comma dell' articolo 23 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituito con i precedenti articoli 6 e, rispettivamente, 7, fanno carico al capitolo 6262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
La denominazione del precitato capitolo 6262 viene così modificata: << Finanziamenti per l' esecuzione di opere di rimboschimento, utilizzazione, miglioramento e conversione delle proprietà silvo - pastorali degli enti pubblici, di soggetti privati, di comunioni familiari e di consorzi volontari. >>.
Art. 22
 
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 22 e dal secondo comma dell' articolo 23 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituiti con i precedenti articoli 6 e, rispettivamente, 7 è autorizzata la spesa di lire 1.650 milioni per l' anno 1986. Il predetto onere di lire 1.650 milioni fa carico al capitolo 6263 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.650 milioni per l' anno 1986 e la cui denominazione viene così modificata: << Finanziamenti alle Comunità montane per l' esecuzione di opere di rimboschimento, utilizzazione, miglioramento e conversione delle proprietà silvo - pastorali degli enti pubblici, di soggetti privati, di comunioni familiari e di consorzi volontari. >>.
Al predetto onere complessivo di lire 1.650 milioni si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- cap. 6184 - lire 650 milioni: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 10 del 22 gennaio 1986;
- cap. 6262 - lire 250 milioni: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 25 del 4 febbraio 1986;
- cap. 6265 - lire 300 milioni: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 16 del 29 gennaio 1986;
- cap. 6266 - lire 450 milioni: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 16 del 29 gennaio 1986.

Sul precitato capitolo 6263 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.650 milioni cui si fa fronte come segue:
- per lire 455 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986;
- per lire 345 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6184 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986;
- per lire 250 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986;
- per lire 300 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6265 del precitato stato di previsione;
- per le restanti lire 300 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6266 del medesimo stato di previsione.

Art. 23
 
Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituito dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per l' anno 1986, di cui lire 1.250 milioni per finanziamenti alle Comunità montane e le rimanenti lire 250 milioni per la concessione di contributi da parte della Direzione regionale delle foreste.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 vengono istituiti, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- cap. 6273 con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese boschive e loro consorzi per l' acquisto, il rinnovo e l' ammodernamento di impianti, macchinari ed attrezzature destinati al taglio, allestimento ed esbosco del legno >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.250 milioni per l' anno 1986;
- cap. 6274 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese boschive e loro consorzi ubicate nei territori non di competenza delle Comunità montane per l' acquisto, il rinnovo e l' ammodernamento di impianti, macchinari ed attrezzature destinati al taglio, allestimento ed esbosco del legno >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1986.

Al predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- cap. 6264 - lire 600 milioni: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 16 del 29 gennaio 1986;
- cap. 6265 - lire 900 milioni: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 16 del 29 gennaio 1986.

Sul precitato capitolo 6273 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.250 milioni cui si fa fronte come segue:
- per lire 400 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986;
- per lire 500 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6265 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986;
- per le restanti lire 350 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.

Sul citato capitolo 6274 viene iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Art. 24
 
Per le finalità previste dall' articolo 25/bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria XI, il capitolo 6275 con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane per la concessione di contributi in conto interesse alle imprese boschive e loro consorzi per l' acquisto, il rinnovo e l' ammodernamento di impianti, macchinari ed attrezzature destinati al taglio, allestimento ed esbosco del legno >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988.
All' onere complessivo di lire 900 milioni (300 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988) si fa fronte mediante storno, di pari importo, al capitolo 6995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Le quote autorizzate per gli anni 1989-1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Sul già citato capitolo 6275 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Art. 25
 
Per le finalità previste dall' articolo 25/ter della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria XI - il capitolo 6277 con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane per la concessione di contributi sulle operazioni di locazione a prezzi prefissati (<< leasing >>) alle imprese boschive e loro consorzi per l' acquisto, il rinnovo e l' ammodernamento di impianti, macchinari, ed attrezzature destinati al taglio, allestimento ed esbosco del legno >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.950 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988.
All' onere complessivo di lire 1.950 milioni (650 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988) si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Le quote autorizzate per gli anni 1989-1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Sul medesimo capitolo 6277 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 325 milioni, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Art. 26
 
Gli oneri previsti dall' articolo 26/bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito dal precedente articolo 9, fanno carico al capitolo 6267 istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986 con decreto dell' Assessore alle foreste n. 10 del 22 gennaio 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
La denominazione del precitato capitolo 6267 viene così modificata: << Finanziamenti alle Comunità montane per l' esecuzione di opere pubbliche di viabilità forestale. >>.
Per le finalità previste dall' articolo 26/ter della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito dal precedente articolo 9, è autorizzata la spesa di lire 1.229.950.000 per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria XI - il capitolo 6280 con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane per la progettazione, l' esecuzione e la manutenzione di opere di viabilità forestale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.229.950.000 per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 1.229.950.000 si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986 degli importi a fianco di ciascuno indicati, corrispondenti a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1985 e trasferite, ai sensi dell' articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il decreto dell' Assessore alle foreste n. 10 del 22 gennaio 1986:
- capitolo 6184 lire 650.000.000
- capitolo 6267 lire 579.950.000

Sul medesimo capitolo 6280 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.229.950.000, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del già citato stato di previsione.
Art. 27
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 16 fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, che presentano sufficiente disponibilità.