<< Art. 7
Vincolo idrogeologico
In attesa della emanazione di norme organiche per la difesa del suolo e per la protezione della natura e, comunque, fino a quando non sarà stabilita una nuova disciplina in materia di vincolo idrogeologico, i terreni soggetti ai vincoli di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267, rimangono sottoposti alla disciplina relativa ed a quella regionale.
Nei terreni soggetti ai vincoli predetti, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia o, comunque, comportante trasformazione nell' uso dei boschi e dei fondi rimane subordinata all' autorizzazione di cui all' articolo 7 del citato RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
Al rilascio di tale autorizzazione è competente il Direttore regionale delle foreste, sentita la competente Sezione del Comitato tecnico regionale, quando l' attività di cui al precedente comma interessi superfici superiori ai 5000 mq.
Qualora le attività di cui al secondo comma interessino superfici inferiori ai 5000 mq., l' autorizzazione verrà rilasciata dal Direttore dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
Nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più Ispettorati, l' autorizzazione sarà rilasciata, con le modalità di cui sopra, dal Direttore regionale delle foreste.
Il rilascio della autorizzazione per attività interessanti superfici inferiori ai 5000 mq. dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste; per attività interessanti superfici superiori ai 5000 mq. il termine per il rilascio dell' autorizzazione è elevato a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della relativa richiesta alla Direzione regionale delle foreste; qualora entro i termini predetti nessuna comunicazione venga trasmessa dall' Amministrazione regionale al richiedente, l' autorizzazione si dà per acquisita.
Qualora venga richiesta l' integrazione di elementi istruttori, dalla data di ricevimento delle integrazioni decorre un nuovo termine di 30 giorni.
Il rilascio della autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale da determinarsi dal Direttore regionale delle foreste o dal Direttore dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste, secondo le rispettive competenze, a garanzia della buona esecuzione dei lavori e delle opere da autorizzare.
Per la determinazione dell' ammontare del deposito si terrà conto del costo per l' eventuale esecuzione d' ufficio delle opere prescritte e di ripristino.
In luogo del deposito, la cauzione potrà essere prestata anche mediante fidejussione bancaria.
In caso di esecuzione d' ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvederà ai sensi del RD 14 aprile 1910, n. 639.